EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R0833

Regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione del 23 marzo 1987 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune

GU L 80 del 24.3.1987, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/1992; abrogato da 392R0081

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/833/oj

31987R0833

Regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione del 23 marzo 1987 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 24/03/1987 pag. 0020


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 833/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1987

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3877/86, nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1987 e il 30 giugno 1991 e nei limiti di 10 000 t annue di riso in equivalente semigreggio, viene riscosso, sulle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi, denominato in appresso « riso Basmati », un prelievo pari al 75 % di quello calcolato conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (3); che tale riduzione è subordinata alla condizione che il prelievo ridotto non sia inferiore alla differenza tra il prezzo franco frontiera e il prezzo di entrata del riso Basmati;

considerando che non è possibile distinguere il riso Basmati dalle altre varietà di riso a grani lunghi basandosi unicamente sulle caratteristiche morfologiche; che l'autenticità del prodotto deve essere pertanto garantita da un certificato rilasciato da organismi competenti dei paesi di esportazione, riconosciuti dalla Commissione;

considerando che per consentire alla Commissione di applicare, se del caso, l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3877/86 è opportuno disporre che gli Stati membri le comunichino i quantitativi di riso Basmati per i quali sono stati richiesti titoli di importazione;

considerando che il contingente di 10 000 t di riso Basmati semigreggio si riferisce ad un anno solare ed è pertanto necessario limitare a 5 000 t di riso in equivalente semigreggio il quantitativo di cui è ammessa l'importazione nel periodo compreso fra il 1o gennaio e il 30 giugno del 1991;

considerando che le regioni di produzione del riso Basmati sono situate in due paesi; che i titoli di importazione che permettono di beneficiare della riduzione del prelievo possono essere rilasciati limitatamente ad un quantitativo annuo massimo di 10 000 t; che è possibile che taluni operatori in possesso di un certificato di autenticità non possono ottenere un titolo di importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3877/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il riso Basmati di cui alle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune fruisce del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 qualora sia immesso in libera pratica in base ad un titolo di importazione il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un certificato di autenticità del prodotto, emesso dagli organismi competenti del paese esportatore riconosciuti dalla Commissione e figuranti nell'allegato I.

2. Il quantitativo totale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3877/86 è ripartito in ragione di 2 500 t di riso in equivalente semigreggio al trimestre. I quantitativi non attribuiti nel corso di un trimestre possono essere cumulati con quelli del trimestre successivo.

Articolo 2

1. Il certificato di autenticità, il cui facsimile è riprodotto nell'allegato II, si compone di un originale e di tre copie di colore diverso.

Esso deve avere un formato di circa 210 × 297 millimetri. L'originale è stampato su carta bianca tale da rendere evidente qualunque contraffazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. I moduli del certificato devono essere stampati e compilati in lingua inglese.

3. L'originale e le copie vanno compilati a macchina oppure a mano, mediante penna a inchiostro e in stampatello.

4. Ogni certificato di autenticità reca, nella casella superiore a destra, un numero di serie, che deve essere il medesimo nell'originale e nelle copie.

5. L'organismo di emissione conserva due copie e rilascia al richiedente l'originale e una copia.

Articolo 3

Il certificato di autenticità è valido 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio.

Esso è valido solo se debitamente vistato e compilato in tutte le sue caselle conformemente alle indicazioni ivi riprodotte.

Articolo 4

1. La domanda di titolo di importazione per il riso Basmati è presentata alle autorità competenti degli Stati membri.

In deroga al disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2042/75 del Consiglio (1), l'importo della cauzione è pari al 25 % dell'importo del prelievo normale applicabile al prodotto in oggetto il giorno della presentazione della domanda.

2. Le domande di titolo di importazione sono ricevibili i primi cinque giorni lavorativi dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Ogni singolo interessato, agente in conto proprio, può presentare una domanda per un quantitativo non superiore a 1 000 t di riso in equivalente semigreggio al trimestre. La conversione in equivalente semigreggio si effettua in base al tasso di conversione previsto dall'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (2).

3. Il deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (3), il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello figurante nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 22 di tale titolo è apposta la cifra 0.

Articolo 5

1. Entro tredici giorni a decorrere dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande di titolo, la Commissione comunica per telescritto agli Stati membri:

- che possono essere rilasciati titoli per la totalità dei quantitativi richiesti, comunicati alla Commissione conformemente all'articolo 7, lettera a),

oppure

- la percentuale uniforme di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti, comunicati alla Commissione,

oppure

- che non sussistono i presupposti per poter beneficiare del prelievo ridotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3877/86.

2. Il titolo è rilasciato per i quantitativi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 su presentazione, da parte del richiedente, dell'originale e di una copia del certificato di autenticità in cui figuri un quantitativo pari a quello derivante dall'applicazione di detto paragrafo 1. L'originale del certificato di autenticità è conservato dall'organismo di emissione del titolo di importazione che procede all'autenticazione dell'altra copia perché l'interessato possa presentarla alle autorità doganali per l'immissione in libera pratica del prodotto da importare.

Se il quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo di importazione è inferiore al quantitativo richiesto, l'importo della garanzia di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è opportunamente ridotto.

3. Il titolo d'importazione reca:

a) nella casella 12 una delle diciture seguenti:

- Exacción reguladora reducida Basmati, certificado de autenticidad no . . ., emitido por . . .

- Reduceret afgift Basmati, aegthedscertifikat nr. . . ., udstedt af . . .

- Ermaessigte Abschoepfung Basmati, Echtheitszeugnis Nr. . . ., ausgestellt von . . .

- Meioméni eisforá Basmati, pistopoiitikó gnisiótitas arith. . . ., ekdóthike apó . . .

- Reduced levy Basmati, licence proving authenticity No . . . issued by . . .

- Prélèvement réduit Basmati, certificat d'authenticité no . . . émis par . . .

- Prelievo ridotto Basmati, certificato di autenticità n. . . . emesso da . . .

- Verlaagde heffing Basmati, echtheidscertificaat nr. . . ., afgegeven door . . .

- Direito nivelador reduzido Basmati, certificado de autenticidade nº . . . emitido por . . .;

b) nella casella 14 l'indicazione dello Stato, paese o territorio di cui il prodotto è originario.

Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine indicato.

4. La validità dei titoli di importazione non può superare la data del 31 dicembre dell'anno del rilascio.

5. In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3183/80, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Tuttavia, se il quantitativo per il quale è stato rilasciato un titolo non supera le 20 t, il titolo può essere annullato e la relativa cauzione svincolata su domanda presentata dall'interessato all'organismo di emissione del titolo. In caso di annullamento di titoli, gli organismi competenti degli Stati membri sono tenuti a comunicare, entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, i quantitativi di cui ai titoli annullati.

Articolo 6

1. È ammessa l'immissione in libera pratica di 3 450 t al massimo di riso di cui alle sottovoci 10.06 B II a) e b), mentre il quantitativo residuo dev'essere costituito da riso di cui alla sottovoce 10.06 B I a) e b) della tariffa doganale comune.

2. Il quantitativo che può essere immesso in libera pratica in virtù del presente regolamento per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio e il 30 giugno del 1991 è di 5 000 t di riso in equivalente semigreggio.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, le informazioni seguenti:

a) entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ricevibilità delle domande, i quantitativi ripartiti per sottovoce tariffaria del riso per il quale è stata presentata una domanda di titolo d'importazione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3877/86, nonché il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) entro e non oltre i due giorni lavorativi successivi al rilascio del titolo, i quantitativi, ripartiti per sottovoce tariffaria in cui è classificato il riso, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione, indicando la data del rilascio e il paese di esportazione;

c) l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese dell'importazione, i quantitativi di riso Basmati immessi in libera pratica ripartiti per sottovoce tariffaria e per paese di origine.

Le suddette informazioni devono essere comunicate anche qualora non sia stata presentata alcuna domanda, non sia stato rilasciato alcun certificato o non sia stata effettuata alcuna importazione.

Articolo 8

La Commissione fissa settimanalmente, conformemente al regolamento (CEE) n. 3877/86, i prelievi applicabili alle importazioni di riso Basmati di cui alle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

(1) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

(2) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

(3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

ALLEGATO I

Organismi competenti per il rilascio dei certificati di autenticità di cui all'articolo 1

1.2 // India: // - Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India) // // Directorate of Marketing and Inspection // // (Ministry of Agriculture and Rural Development // Pakistan: // Export Corporation of Pakistan Ltd, Karachi

Top