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Document 31987R0689

    Regolamento (CEE) n. 689/87 della Commissione del 10 marzo 1987 che rettifica il regolamento (CEE) n. 63/87 recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

    GU L 66 del 11.3.1987, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/689/oj

    31987R0689

    Regolamento (CEE) n. 689/87 della Commissione del 10 marzo 1987 che rettifica il regolamento (CEE) n. 63/87 recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

    Gazzetta ufficiale n. L 066 del 11/03/1987 pag. 0005 - 0005


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 689/87 DELLA COMMISSIONE

    del 10 marzo 1987

    che rettifica il regolamento (CEE) n. 63/87 recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 536/87 (2), in particolare l'articolo 54, paragrafo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 63/87 (4), prevede le modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; che da una verifica sono emersi degli errori nel testo di questo regolamento; che occorre pertanto rettificare tale regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il regolamento (CEE) n. 997/81 è modificato come segue:

    - all'articolo 1 bis, paragrafo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

    « - 5 mm se il volume nominale del recipiente è superiore o uguale a 20 cl e inferiore o uguale a 100 cl »;

    - all'allegato IV il testo del capitolo IV « Austria » è modificato come segue:

    - alla terza riga, seconda colonna i termini « Blauer Spaetburgunder », sono sostituiti dai termini « Blauer Spaetburgunder, Blauburgunder, Pinot noir »;

    - alla quarta riga i termini « Blauburgunder, Pinot noir » figuranti nella seconda colonna sono soppressi.

    2. All'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 63/87 la data del « 1o aprile 1988 » è sostituita dal « 1o maggio 1988 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o febbraio 1987.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 1.

    (3) GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.

    (4) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 38.

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