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Document 31987R0624

    Regolamento (CEE) n. 624/87 del Consiglio del 27 febbraio 1987 che proroga il regolamento (CEE) n. 1707/86 relativo alle condizioni d' importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell' incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

    GU L 58 del 28.2.1987, p. 101–101 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/624/oj

    31987R0624

    Regolamento (CEE) n. 624/87 del Consiglio del 27 febbraio 1987 che proroga il regolamento (CEE) n. 1707/86 relativo alle condizioni d' importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell' incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

    Gazzetta ufficiale n. L 058 del 28/02/1987 pag. 0101


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 624/87 DEL CONSIGLIO

    del 27 febbraio 1987

    che proroga il regolamento (CEE) n. 1707/86 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/86 (1) ha fissato per la totalità dei prodotti agricoli originari dei paesi terzi e destinati all'alimentazione umana tolleranze massime provvisorie di radioattività, la cui osservanza condiziona l'importazione dei prodotti in questione ed è oggetto di controlli da parte degli Stati membri; che detto regolamento è stato prorogato fino al 28 febbraio 1987 con il regolamento (CEE) n. 3020/86 (2);

    considerando che le tolleranze massime di radioattività fissate dal regolamento (CEE) n. 1707/86 si sono dimostrate efficaci come regime comune per tutelare la salute dei consumatori, mantenere gli scambi con i paesi terzi, garantire l'unicità del mercato e prevenire deviazioni di traffico a seguito dell'incidente di Cernobil;

    considerando che le tolleranze massime di radioattività sono state fissate a titolo temporaneo e debbono essere riesaminate sulla scorta di informazioni scientifiche il più possibile complete che consentano al Consiglio di adottare, su proposta della Commissione, tutte le opportune disposizioni per il futuro;

    considerando che la procedura per l'elaborazione di limiti di riferimento di radioattività dei prodotti destinati all'alimentazione, scientificamente fondati, che rispettino i principi delle raccomandazioni internazionali in materia di radioprotezione e siano coerenti con le norme di base della Comunità è stata avviata dalla Commissione e, visto il suo stato d'avanzamento, dovrebbe concludersi a breve termine;

    considerando che, sebbene i lavori intrapresi in tale settore debbano comunque essere accelerati, è necessario disporre ancora di un periodo di tempo per precisare al meglio i dati scientifici fondamentali;

    considerando che conviene pertanto decidere una nuova proroga di durata limitata, del regolamento (CEE) n. 1707/86,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1707/86 la data del 28 febbraio 1987 è sostituita dalla data del 31 ottobre 1987.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1987.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1987.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. TINDEMANS

    (1) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.

    (2) GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 79.

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