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Document 31987R0091

    Regolamento (CEE) n. 91/87 della Commissione del 14 gennaio 1987 che modifica il coefficiente applicabile agli importi differenziali per i semi di colza, ravizzone e girasole

    GU L 13 del 15.1.1987, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/91/oj

    31987R0091

    Regolamento (CEE) n. 91/87 della Commissione del 14 gennaio 1987 che modifica il coefficiente applicabile agli importi differenziali per i semi di colza, ravizzone e girasole

    Gazzetta ufficiale n. L 013 del 15/01/1987 pag. 0013 - 0013


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 91/87 DELLA COMMISSIONE

    del 14 gennaio 1987

    che modifica il coefficiente applicabile agli importi differenziali per i semi di colza, ravizzone e girasole

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2),

    visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 (4), in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,

    considerando che i tassi centrali delle varie monete appartenenti al sistema monetario europeo sono stati modificati con effetto dal 12 gennaio 1987; che occorre modificare corrispondentemente anche il coefficiente di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che tale modifica deve essere applicabile dal 15 gennaio 1987;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il coefficiente di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 è fissato a 1,125696.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 15 gennaio 1987.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

    (3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

    (4) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

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