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Document 31987R0035

    Regolamento (CEE) n. 35/87 della Commissione del 7 gennaio 1987 che fissa, per il 1987, i contingenti che devono essere aperti dalla Spagna per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi

    GU L 6 del 8.1.1987, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/35/oj

    31987R0035

    Regolamento (CEE) n. 35/87 della Commissione del 7 gennaio 1987 che fissa, per il 1987, i contingenti che devono essere aperti dalla Spagna per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 006 del 08/01/1987 pag. 0016 - 0016


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 35/87 DELLA COMMISSIONE

    del 7 gennaio 1987

    che fissa, per il 1987, i contingenti che devono essere aperti dalla Spagna per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

    visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili alle importazioni in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando che l'articolo 77 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che la Spagna può applicare sino al 31 dicembre 1995 restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dai paesi terzi; che tali restrizioni concernono i prodotti del settore vitivinicolo; che occorre fissare i contingenti per il 1987 tenendo conto dei contingenti iniziali e degli scambi constatati; che sembra adeguato aumentarli del 10 % rispetto al contingente iniziale fissato dal regolamento (CEE) n. 1612/86 della Commissione (2);

    considerando che è opportuno prevedere che siano comunicati alla Commissione i dati relativi alle importazioni in Spagna dei suddetti prodotti nell'ambito dei contingenti fissati e alle misure adottate da questo Stato membro per l'applicazione dei contingenti;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I contingenti che la Spagna deve aprire per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987 per i prodotti del settore vitivinicolo in provenienza dai paesi terzi sono fissati a 38 500 hl.

    Articolo 2

    Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione dell'articolo 1.

    Ogni sei mesi esse trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi importati in questo periodo.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

    (2) GU n. L 142 del 28. 5. 1986, pag. 20.

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