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Document 31987L0405

Direttiva 87/405/CEE del Consiglio de 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre

GU L 220 del 8.8.1987, p. 60–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/405/oj

31987L0405

Direttiva 87/405/CEE del Consiglio de 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 08/08/1987 pag. 0060 - 0064
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 8 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 8 pag. 0003


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (87/405/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le disposizioni tendenti a limitare il rumore ai posti di guida e il metodo di misura del rumore propagato nell'aria differiscono da uno Stato membro all'altro ; che, nel caso specifico delle gru a torre, questa situazione ne ostacola gli scambi ; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ;

considerando che la direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle attrezzature e delle macchine per cantieri (4), modificata da ultimo dalla direttiva 85/405/CEE (5), ha definito in particolare il metodo da applicare per determinare il rumore propagato nell'aria da una gru a torre, misurato sul posto di guida ;

considerando che l'articolo 8 della direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro (6), dispone che gli Stati membri adottino misure adeguate in questo settore ;

considerando che, nel corso della sessione del Consiglio del 18 e 19 dicembre 1978, i ministri dell'ambiente hanno dichiarato che le disposizioni tecniche per la misurazione del rumore propagato nell'aria e misurato sul posto di guida devono figurare negli allegati alle direttive particolari relative a ciascun tipo di macchina considerato ;

considerando che è opportuno riunire in un'unica direttiva tutte le disposizioni tecniche necessarie per determinare le emissioni sonore delle gru a torre e che è pertanto opportuno modificare la direttiva 84/534/CEE (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 84/534/CEE è modificata come segue :

1)il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. La presente direttiva si applica ai livelli di potenza acustica del rumore prodotto nell'ambiente atmosferico e di pressione acustica del rumore propagato nell'aria e misurato sul posto di guida ammessi per le gru a torre utilizzate per compiere lavori nei cantieri industriali ed edili. » ;

2)il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

1. Gli organismi autorizzati rilasciano l'attestato di certificazione CEE :

-per ogni tipo di gru a torre, il cui livello di potenza acustica del rumore prodotto nell'ambiente atmosferico, misurato nelle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificato dall'allegato I della presente direttiva, non supera i livelli di potenza acustica ammessi, indicati nella seguente tabella :

>SPAZIO PER TABELLA>

-per ogni tipo di gru a torre con un posto di guida fissato sulla struttura della gru stessa il cui livello di pressione acustica, ponderata A ed espressa in dB, del rumore propagato nell'aria e misurato sul posto di guida nelle condizioni contemplate dall'allegato II della direttiva 79/113/CEE, completata dall'allegato I bis della preente direttiva, non supera il livello ammesso indicato nella tabella seguente :

>SPAZIO PER TABELLA>

3)il testo dell'articolo 3, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente :

« 7. Su ciascuna gru a torre costruita conformemente al tipo per il quale è stata rilasciata una certificazione CEE deve essere indicato in modo visibile ed indelebile il livello di potenza acustica espressa in dB(A)/1 pW e per le gru a torre con posto di guida fissato sulla struttura della gru stessa il livello di pressione acustica in dB (A)/20 ìpA ; questi valori sono garantiti dal costruttore e determinati nelle condizioni di cui agli allegati I e II della direttiva 79/113/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 85/405/CEE e completata dagli allegati I e I bis della presente direttiva ; deve inoltre figurare la lettera aa (epsilon). Il modello di queste indicazioni figura nell'allegato III della presente direttiva » ;

4)il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 7 Prima dell'entrata in vigore della seconda fase, il Consiglio delibera sulla proposta di riduzione, a decorrere dal 1o luglio 1995, del livello del rumore misurato sul posto di guida, che la Commissione gli presenterà in tempo utile. » ;

5)è aggiunto l'allegato I bis, il cui testo figura nell'alle- gato I della presente direttiva ;

6)l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'alle- gato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva allo scadere di un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica(1) e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il ConsiglioIl PresidenteH. DE CROO

(1)GU n. C 267 del 23. 10. 1986, pag. 4.

(2)GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 197.

(3)GU n. C 83 del 30. 3. 1987, pag. 11.

(4)GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 15.

(5)GU n. L 233 del 30. 8. 1985, pag. 9.

(6)GU n. L 137 del 24. 5. 1986, pag. 28.

(7)GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 130.

(1)La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 giugno 1987.

ALLEGATO I

« ALLEGATO I bis METODO DI MISURAZIONE DEL RUMORE PROPAGATO NELL'ARIA DALLE GRU A TORRE E MISURATO SUL POSTO DI GUIDA Il presente metodo si applica alle gru a torre provviste di un posto di guida fissato sulla struttura della gru stessa.

Questi procedimenti tecnici sono conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato II della direttiva 79/113/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 85/405/CEE. Le disposizioni di tale allegato sono applicabili alle gru a torre, con le seguenti aggiunte e modifiche :

6.OPERATORE Un operatore deve essere al posto di guida.

6.2.1.Operatore in piedi Qualora il posto di guida non sia provvisto di un sedile, le misurazioni vengono effettuate con l'operatore in piedi.

6.2.2.Operatore seduto Qualora il posto di guida sia provvisto di un sedile, le misurazioni vengono effettuate con l'operatore seduto.

Avvertenza :

Nel rapporto di prova occorre indicare se l'operatore è in piedi o seduto.

7.1.Disposizioni generali La posizione del microfono è quella specificata al punto 7.3.

9.DISPOSIZIONI GENERALI Le condizioni d'installazione e di funzionamento della gru a torre sono quelle definite al punto 6.2. dell'allegato I. Per le gru a torre col meccanismo di sollevamento situato sul braccio contrappeso, le misurazioni vanno effettuate col meccanismo installato in tal modo.

9.2.Funzionamento della gru a torre munita di dispositivi regolabili (ad esempio finestre apribili) I dispositivi regolabili di cui al punto 9.2.1, esclusi quelli indicati al punto 9.2.2, non vanno presi in considerazione.

10.2.2.Facendo ricorso ai livelli di pressione acustica ponderata A, LpA. Questo punto non viene preso in considerazione. »

ALLEGATO II

ALLEGATO III MODELLO PER L'INDICAZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA E DI PRESSIONE ACUSTICA SUL POSTO DI GUIDA, GARANTITO DAL FABBRICANTE >INIZIO DI UN GRAFICO>

LWA>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

LpA>FINE DI UN GRAFICO>

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