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Document 31987D0596

    87/596/CEE: Decisione della Commissione del 15 dicembre 1987 relativa ad uno stanziamento iniziale alla Francia di parte delle risorse da imputare all' esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d' intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

    GU L 361 del 22.12.1987, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/596/oj

    31987D0596

    87/596/CEE: Decisione della Commissione del 15 dicembre 1987 relativa ad uno stanziamento iniziale alla Francia di parte delle risorse da imputare all' esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d' intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 361 del 22/12/1987 pag. 0027 - 0028


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 15 dicembre 1987

    relativa ad uno stanziamento iniziale alla Francia di parte delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

    (87/596/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1),

    visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 10,

    considerando che per realizzare il piano di fornitura di derrate alimentari agli indigenti il cui finanziamento si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1988, è necessario ripartire le risorse tra gli Stati membri;

    considerando che attualmente si dispone di dati statistici provvisori circa il fabbisogno dei vari Stati membri, in base al quale saranno ripartite gli stanziamenti di bilancio e che i dati definitivi saranno disponibili solo nei primi mesi del 1988;

    considerando che il 10 dicembre 1987 la Francia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione di avviare la misura di cui trattasi sul suo territorio ed ha indicato i quantitativi di prodotti che intenderebbe distribuire; che è auspicabile che il programma sia avviato fin d'ora nei paesi della Comunità in cui è possibile iniziare la sua realizzazione prima che altrove; che l'inizio del programma a date diverse non deve comportare una discriminazione fra le varie regioni della Comunità; che si può garantire l'assenza di discriminazioni procedendo ad uno stanziamento iniziale parziale;

    considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3744/87, la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità ai fini della stesura della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Si procede al seguente stanziamento iniziale di parte delle risorse di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione come segue:

    - Francia: 8 milioni di ECU.

    2. Fermo restando il massimale di cui al paragrafo 1, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Francia, i seguenti quantitativi di prodotti:

    fino a 600 t di frumento tenero,

    fino a 2 600 t di frumento duro,

    fino a 650 t di burro,

    fino a 1 300 t di carni bovine,

    fino a 60 t di olio d'oliva.

    3. I quantitativi di cui al paragrafo 2 possono essere ritirati a decorrere dal 15 dicembre 1987.

    Articolo 2

    Si provvederà all'adozione di un'ulteriore decisione sulla ripartizione delle risorse fra tutti gli Stati membri, compresa l'assegnazione di stanziamenti supplementari per la Francia, non appena sarà noto il rispettivo fabbisogno.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.

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