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Document 31987D0551

    87/551/CEE: Decisione del Consiglio del 17 novembre 1987 che adotta un programma di coordinamento della ricerca e dello sviluppo della Comunità economica europea nel settore della ricerca medica e sanitaria (1987-1991)

    GU L 334 del 24.11.1987, p. 20–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/551/oj

    31987D0551

    87/551/CEE: Decisione del Consiglio del 17 novembre 1987 che adotta un programma di coordinamento della ricerca e dello sviluppo della Comunità economica europea nel settore della ricerca medica e sanitaria (1987-1991)

    Gazzetta ufficiale n. L 334 del 24/11/1987 pag. 0020 - 0025


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 17 novembre 1987

    che adotta un programma di coordinamento della ricerca e dello sviluppo della Comunità economica europea nel settore della ricerca medica e sanitaria (1987-1991)

    (87/551/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che l'articolo 2 del trattato assegna tra l'altro alla Comunità il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita;

    considerando che con la decisione 78/167/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisione 81/21/CEE (5), e con le decisioni 78/168/CEE (6) e 78/169/CEE (7), il Consiglio ha adottato tre progetti concertati a titolo di primo programma nel settore della ricerca medica e sanità pubblica;

    considerando che con la decisione 80/344/CEE (8) il Consiglio ha adottato un secondo programma di ricerca nel settore della ricerca medica e sanità pubblica;

    considerando che con la decisione 82/616/CEE (9) il Consiglio ha adottato un terzo programma di ricerca settoriale nel settore della ricerca medica e sanità pubblica;

    considerando che il quarto programma di ricerca e sviluppo, oggetto della presente decisione, risulta necessario per raggiungere, nell'attuazione del mercato comune, gli obiettivi comunitari di uno sviluppo armonioso delle attività economiche, di un'espansione continua ed equilibrata e di un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita, con particolare riferimento alle possibilità di sviluppo economico ed industriale nel settore coperto dal campo di ricerca;

    considerando che gli Stati membri intendono, conformemente alle norme e alle procedure applicabili ai loro programmi nazionali, svolgere una parte o la globalità della ricerca ci cui all'allegato I e sono disposti a integrare tale ricerca in un processo di coordinamento a livello comunitario fino al 31 dicembre 1991;

    considerando che i costi della ricerca di cui all'allegato I eseguita negli Stati membri sono valutati a oltre 1,5 miliardi di ECU;

    considerando che con la decisione 87/516/Euratom, CEE (10) il Consiglio ha adottato un programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) il quale prevede che siano intraprese azioni in relazione alla qualità della vita, compresa la salute; che la ricerca comunitaria nel settore medico e

    sanitario ha già contribuito in modo efficace all'obiettivo di migliorare la sicurezza e la protezione sanitaria le quali rientrano nelle finalità generali del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

    considerando che il Consiglio europeo di Milano del 28 e 29 giugno 1985 ha sottolineato l'importanza di varare un programma d'azione europeo contro il cancro; che a seguito delle conclusioni degli altri Consigli europei, la Commissione ha trasmesso al Consiglio un programma, « L'Europa contro il cancro, proposta di piano d'azione (1987-1989) », a cui la corrispettiva parte di ricerca figurante nella presente decisione contribuirebbe efficacemente;

    considerando che l'AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) è una malattia contagiosa che si diffonde sempre più rapidamente e che è fonte di preoccupazione per le autorità sanitarie degli Stati membri; che conformemente alla risoluzione sull'AIDS del Parlamento europeo (1) ed alla risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio (2), nonché alla richiesta del Consiglio europeo di Londra del 5 e 6 dicembre 1986, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una « Comunicazione sulla lotta contro l'AIDS » di cui la corrispettiva parte di ricerca figurante nella presente decisione costituirebbe una parte integrante;

    considerando che, oltre all'obiettivo « Ricerca in materia di AIDS », recentemente incluso nel presente programma, la Comunità - come previsto nella comunicazione della Commissione al Consiglio dell'11 febbraio 1987 - prenderà quanto prima, conformemente alle conclusioni adottate dai ministri della sanità della Comunità in data 15 maggio 1987, i provvedimenti per l'attuazione del programma europeo d'azione intitolato « Lotta contro l'AIDS »;

    considerando che, oltre alla ricerca medica sull'AIDS coordinata dalla Commissione, questo programma d'azione prenderà in particolare considerazione gli aspetti psico-sociali (informazione, prevenzione ed assistenza ai portatori di HIV (Human Immuno-deficiency Virus));

    considerando che la Comunità può concludere accordi con Stati non membri nei settori coperti dalla presente decisione; che può rivelarsi opportuno associare totalmente o parzialmente al programma della presente decisione gli Stati non membri che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST); che con le decisioni 82/178/CEE (3), 83/224/CEE (4), 83/225/CEE (5), 85/150/CEE (6), 86/71/CEE (5) e 86/233/CEE (8), il Consiglio ha concluso o emendato accordi di questo tipo in merito ad azioni concertate nel settore della ricerca medica e sanitaria;

    considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il proprio parere sulla proposta della Commissione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È adottato, per un periodo di cinque anni che inizia il 1o gennaio 1987, un programma di coordinamento della ricerca e dello sviluppo della Comunità europea nel settore della ricerca medica e sanitaria. Il programma consiste nel coordinamento, a livello comunitario, nei settori di ricerca descritti all'allegato I, dei lavori facenti parte dei programmi di ricerca degli Stati membri.

    Articolo 2

    L'importo ritenuto necessario per il contributo comunitario al coordinamento è di 65 milioni di ECU, comprese le spese relative ad un organico di dodici persone. La ripartizione interna indicativa di tale importo figura all'allegato II.

    Si prevede che i progetti relativi al programma in questione si svolgeranno principalmente sulla base di azioni concertate, la Commissione prenderà a carico le spese di coordinamento.

    In altri casi, come borse di studio e sostegno a unità centralizzate, può essere prevista una più consistente dotazione finanziaria.

    Verrà consultato il comitato di cui all'articolo 3.

    Articolo 3

    La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma. Essa è assistita nel suo compito dal comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento (CGC) della ricerca medica e sanitaria, istituito con la decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE (9).

    Il comitato può essere affiancato da « comitati d'azione concertata » (COMAC) composti di esperti designati dalle autorità competenti degli Stati membri.

    Articolo 4

    Nel corso del terzo anno, la Commissione procede alla valutazione del programma, tenendo presenti gli obiettivi figuranti nell'allegato I. In seguito a tale valutazione la Commissione può sottoporre una proposta di revisione del programma secondo le procedure appropriate e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 3. Il Consiglio e il Parlamento europeo vengono informati dei risultati della valutazione.

    Articolo 5

    L'esecuzione ed il coordinamento dei contributi nazionali al programma sono affidati agli enti nazionali elencati, a titolo orientativo, nell'allegato III.

    Articolo 6

    Conformemente ad una procedura che sarà definita dalla Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 3, gli Stati membri partecipanti e la Commissione si scambiano regolarmente ogni utile informazione sull'esecuzione della ricerca oggetto della presente decisione. Gli Stati membri partecipanti e la Commissione si scambiano ogni informazione utile ai fini del coordinamento. Gli Stati membri informano anche la Commissione su ricerche analoghe previste o svolte da organismi che non sono sotto la loro autorità. Ogni informazione è trattata in modo riservato se lo Stato membro che la fornisce lo richiede.

    Al termine del programma, la Commissione, d'accordo con il comitato, invia agli Stati membri e al Parlamento europeo un rapporto di sintesi sulla realizzazione e sui risultati del programma, al fine, in particolare che i risultati ottenuti possano essere disponibili il più rapidamente possibile per le imprese, le istituzioni e le altre parti interessate, in particolare nel settore sociale.

    Articolo 7

    1. Conformemente all'articolo 228 del trattato, il Consiglio può concludere accordi con gli Stati non membri che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) al fine di associarli interamente o parzialmente al presente programma.

    2. La Commissione è autorizzata a negoziare gli accordi di cui al paragrafo 1.

    Articolo 8

    La presente decisione è applicabile dal 1o gennaio 1987 al 31 dicembre 1991.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1987.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. TOERNAES

    (1) GU n. C 50 del 26. 2. 1987, pag. 59, e proposta modificata del 28 settembre 1987 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU n. C 281 del 19. 10. 1987 e decisione del 28 ottobre 1987 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 7.

    (4) GU n. L 52 del 23. 2. 1978, pag. 20.

    (5) GU n. L 43 del 13. 2. 1981, pag. 12.

    (6) GU n. L 52 del 23. 2. 1978, pag. 24.

    (7) GU n. L 52 del 23. 2. 1978, pag. 28.

    (8) GU n. L 78 del 25. 3. 1980, pag. 24.

    (9) GU n. L 248 del 24. 8. 1982, pag. 12.

    (10) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

    (1) GU n. C 88 del 14. 4. 1986, pag. 83.

    (2) GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 21.

    (3) GU n. L 83 del 29. 3. 1982, pag. 1.

    (4) GU n. L 126 del 13. 5. 1983, pag. 1.

    (5) GU n. L 126 del 13. 5. 1983, pag. 7.

    (6) GU n. L 58 del 26. 2. 1985, pag. 26.

    (7) GU n. L 75 del 20. 3. 1986, pag. 31.

    (8) GU n. L 158 del 13. 6. 1986, pag. 58.

    (9) GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25.

    ALLEGATO I

    OBIETTIVI E CONTENUTO SCIENTIFICO E TECNICO

    (Programma di coordinamento 1987-1991)

    I principali obiettivi della collaborazione europea nella ricerca medica e sanitaria sono i seguenti:

    - aumentare l'efficienza scientifica degli sforzi di ricerca e sviluppo degli Stati membri in tal campo mediante un coordinamento graduale a livello comunitario in seguito a una mobilitazione del potenziale di ricerca disponibile dei programmi nazionali ed aumentare anche la loro efficienza economica mediante una suddivisione dei compiti e un rafforzamento dell'uso congiunto delle risorse disponibili per la ricerca sanitaria;

    - perfezionare le conoscenze scientifiche e tecniche nei settori di ricerca e sviluppo scelti in funzione della loro importanza per tutti gli Stati membri e promuoverne l'efficace traduzione in applicazioni pratiche, tenendo conto in particolare dei potenziali sviluppi industriali ed economici nei settori in questione;

    - ottimizzare la capacità e l'efficienza economica delle azioni di tutela sanitaria in tutti i paesi e le regioni della Comunità;

    e in particolare:

    - ottenere, coordinando progetti analoghi negli Stati membri, risultati più rapidi e più sicuri da una campionatura più ampia;

    - armonizzare, coordinando progetti inizialmente diversi, le metodologie in modo da poterne raffrontare direttamente i risultati;

    - migliorare più rapidamente la tutela sanitaria mediante la divulgazione di informazioni e di risultati e mediante una più ampia diffusione delle conoscenze sugli sviluppi della tecnologia medica.

    La Commissione fisserà anche gli obiettivi specifici dei singoli progetti, di concerto con il comitato previsto all'articolo 3.

    Schema di programma

    SOTTOPROGRAMMA I: PRINCIPALI PROBLEMI SANITARI

    1.2.3 // Obiettivo // I.1. // Cancro // Settore // I.1.1. // Programma di formazione per la ricerca sul cancro // Settore // I.1.2. // Ricerca sul trattamento clinico // Settore // I.1.3. // Ricerca epidemiologica // Settore // I.1.4. // Scoperta precoce e diagnosi // Settore // I.1.5. // Sviluppo farmaceutico // Settore // I.1.6. // Ricerca sperimentale (fondamentale) // Obiettivo // I.2. // AIDS // Settore // I.2.1. // Controllo e prevenzione della malattia // Settore // I.2.2. // Ricerca viro-immunologica // Settore // I.2.3. // Ricerca clinica // Obiettivo // I.3. // Problemi sanitari connessi con l'età // Settore // I.3.1. // Riproduzione // Settore // I.3.2. // Invecchiamento e malattie // Settore // I.3.3. // Menomazioni // Obiettivo // I.4. // Problemi sanitari connessi con l'ambiente e con lo stile di vita // Settore // I.4.1. // Difficoltà di adattamento // Settore // I.4.2. // Alimentazione // Settore // I.4.3. // Consumo di droga // Settore // I.4.4. // Infezioni

    SOTTOPROGRAMMA II: RISORSE SANITARIE

    1.2.3 // Obiettivo // II.1. // Sviluppo della tecnologia medica // Settore // II.1.1. // Metodi diagnostici e monitoring // Settore // II.1.2. // Trattamento e riabilitazione // Settore // II.1.3. // Analisi tecnica e clinica // Obiettivo // II.2. // Ricerca sui servizi sanitari (1) // Settore // II.2.1. // Prevenzione // Settore // II.2.2. // Sistemi di prestazioni sanitarie // Settore // II.2.3. // Organizzazione dei sistemi sanitari // Settore // II.2.4. // Valutazione della tecnologia sanitaria

    ALLEGATO II

    DISTRIBUZIONE INTERNA INDICATIVA DEI FONDI (1987-1991)

    SOTTOPROGRAMMA I: PRINCIPALI PROBLEMI SANITARI

    1.2.3.4 // // // Mio di ECU // % // Obiettivo I.1. // Cancro // 18,0 // 27,5 // Obiettivo I.2. // AIDS // 14,0 (1) // 21,5 // Obiettivo I.3. // Problemi sanitari connessi con l'età // 9,0 // 14,0 // Obiettivo I.4. // Problemi sanitari connessi con l'ambiente e con lo stile di vita // 5,5 // 8,5

    SOTTOPROGRAMMA II: RISORSE SANITARIE

    1.2.3.4 // // // Mio di ECU // % // Obiettivo II.1. // Sviluppo della tecnologia medica // 11,5 // 17,5 // Obiettivo II.2. // Ricerca sui servizi sanitari // 7,0 // 11,0 // // Totale // 65,0 // 100

    (1) Le seguenti azioni saranno svolte mediante seminari, studi e scambio di personale a fini di formazione:

    - analisi di programmi integrati di prevenzione e controllo di malattie non contagiose (azione prevista nel settore II.2. 1);

    - assistenza collettiva generale dei malati mentali (azione prevista nel settore II.2.2);

    - programmazione e gestione dell'assistenza sanitaria (azione prevista nel settore II.2.3);

    - valutazione della prassi clinica negli ospedali (azione prevista nel settore II.2.3).

    (2) Compreso il sostegno a « unità centralizzate » per primati.

    ALLEGATO III

    REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI CONTRIBUTI NAZIONALI AL PROGRAMMA

    Le autorità degli Stati membri partecipanti elencate qui di seguito a titolo orientativo cercheranno di assicurare la realizzazione dei contributi nazionali ai rispettivi settori di ricerca indicati all'allegato I e il loro coordinamento a livello nazionale:

    1.2 // BELGIO: // Ministère de la santé publique et de l'environnement, Bruxelles // // Service de programmation de la politique scientifique, Bruxelles // // Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, Brussel // // Dienst Programmatie Wetenschapsbeleid, Brussel // DANIMARCA: // Statens Laegevidenskabelige Forskningsraad, Koebenhavn // REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: // Bundesminister fuer Forschung und Technologie, Bonn Bundesminister fuer Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, Bonn // // Bundesminister fuer Arbeit und Sozialordnung, Bonn // GRECIA: // Ypoyrgeío Enérgeias, Érevnas kai Technologías, Athína // // Ypoyrgeío Ygeías, Prónoias kai Koinonikón Asfalíseon, Athína // SPAGNA: // Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid // // Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid // FRANCIA: // Ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur // // INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale, Paris // // Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, Paris // IRLANDA: // Health Research Board, Dublin // // Department of Health, Dublin // ITALIA: // CNR - Consiglio nazionale della ricerca, Roma // // Istituto superiore di sanità, Roma // LUSSEMBURGO: // Ministère de la Santé, Luxembourg // PAESI BASSI: // Ministry of Welfare, Health and Culture // // Ministry of Education and Science // PORTOGALO: // Instituto nacional de Saúde, Lisboa // REGNO UNITO: // MRC - Medical Research Council, London // // DHSS - Department of Health and Social Security, London

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