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Document 31987D0539

87/539/CEE: Decisione della Commissione del 29 ottobre 1987 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (regione Veneto) conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

GU L 321 del 11.11.1987, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/539/oj

31987D0539

87/539/CEE: Decisione della Commissione del 29 ottobre 1987 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (regione Veneto) conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 11/11/1987 pag. 0032 - 0033


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1987

relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (regione Veneto) conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(87/539/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (2), in particolare l'articolo 25,

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, il governo italiano ha notificato:

- la decisione n. 230, del 24 luglio 1986, della regione Veneto, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 797/85,

- la decisione n. 1381, del 2 aprile 1987, della regione Veneto, recante disposizioni d'applicazione dei titoli I, II e III della decisione n. 230, del 24 luglio 1986,

- la legge n. 14, del 5 marzo 1987, della regione Veneto, recante provvedimenti per l'insediamento e la permanenza dei giovani e per i servizi sostitutivi in agricoltura;

considerando che conformemente all'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione deve decidere, sulla base della conformità delle suette disposizioni alle norme del regolamento summenzionato e tenendo conto degli obiettivi del medesimo, nonché del nesso necessario fra le varie misure, se ricorrono i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità;

considerando che la decisione n. 230, del 24 luglio 1986, della regione Veneto, nel testo della decisione n. 1381, del 2 aprile 1987, risponde alle condizioni e agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il titolo I della legge n. 14, del 5 marzo 1987, della regione Veneto risponde alle condizioni e agli obiettivi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 797/85; che tale constatazione si fonda sull'ipotesi che le misure di cui al precitato titolo I vengano applicate conformemente ai principi e ai criteri stabiliti dalla decisione n. 1381, del 2 aprile 1987, per quanto riguarda gli aiuti specifici previsti per i giovani agricoltori;

considerando che il titolo II della legge n. 14, del 5 marzo 1987, della regione Veneto risponde alle condizioni e agli obiettivi di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari della questione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 230, del 24 luglio 1986, della regione Veneto - per effetto della decisione n. 1381, del 2 aprile 1987, di detta regione - nonché la legge n. 14, del 5 marzo 1987, della stessa regione - sempreché le misure contemplate dal titolo I di quest'ultima vengano applicate conformemente ai principi e ai criteri enunciati dalla decisione n. 1381, del 2 aprile 1987, per quanto riguarda gli aiuti specifici previsti per i giovani agricoltori - rispondono alle condizioni prescritte per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, p. 1.

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