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Document 31987D0325

    87/325/CEE: Decisione della Commissione del 15 giugno 1987 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (regione Piemonte), conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    GU L 163 del 23.6.1987, p. 55–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/325/oj

    31987D0325

    87/325/CEE: Decisione della Commissione del 15 giugno 1987 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (regione Piemonte), conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 163 del 23/06/1987 pag. 0055 - 0055


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 15 giugno 1987

    relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (regione Piemonte), conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (87/325/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

    considerando che conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, il governo italiano ha trasmesso la legge regionale piemontese del 23 settembre 1986, relativa all'applicazione in Piemonte di detto regolamento della Comunità;

    considerando che, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85 la Commissione deve decidere, sulla base della conformità delle suddette disposizioni alle norme del regolamento summenzionato e tenendo conto degli obiettivi del medesimo, nonché del nesso necessario fra le varie misure, se ricorrono i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità;

    considerando che la legge regionale in oggetto risponde alle condizioni e agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 797/85;

    considerando che la Commissione si riserva tuttavia la facoltà di riesaminare la disposizione di cui al punto 2.7.2. in materia di priorità nella concessione delle indennità compensative, fondandosi sulla relazione che l'Italia, in virtù dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 797/85, è tenuta a presentare in merito all'applicazione della disposizione stessa;

    considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari della questione;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La legge della regione Piemonte, del 23 settembre 1986, riguardante l'applicazione in Piemonte del regolamento (CEE) n. 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, soddisfa le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85.

    2. Entro il 31 dicembre 1988, la Commissione provvede a riesaminare la presente decisione per quanto concerne la disposizione in materia d'indennità compensative prevista al punto 2.7.2. della legge regionale in oggetto, fondandosi sulla relazione che l'Italia, in virtù dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 797/85, è tenuta a presentare in merito all'applicazione della disposizione stessa.

    Articolo 2

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

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