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Document 31987D0103

    87/103/CEE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1986 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.356 - ABI) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    GU L 43 del 13.2.1987, p. 51–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/10/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/103/oj

    31987D0103

    87/103/CEE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1986 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.356 - ABI) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 043 del 13/02/1987 pag. 0051 - 0061


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 12 dicembre 1986

    relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE

    (IV/31.356 - ABI)

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (87/103/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 2, 4, 6 e 8,

    vista la domanda di attestazione negativa e la notifica presentata l'11 ottobre 1984 dall'Associazione bancaria italiana, piazza del Gesù, 49, Roma concernente una serie di accordi e raccomandazioni interbancarie,

    visto il contenuto essenziale della domanda e della notifica pubblicato (2) conformemente all'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

    previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

    considerando quanto segue:

    I FATTI

    I. NOTIFICA

    A. L'Associazione bancaria italiana (ABI)

    (1) L'Associazione bancaria italiana (ABI) è un'associazione senza scopo di lucro che raggruppa alcune banche e istituti finanziari e creditizi e le loro associazioni allo scopo di tutelare gli interessi dei suoi membri e di studiare ed esaminare i problemi che riguardano i settori bancario e finanziario.

    (2) Per raggiungere tali fini l'ABI si prefigge di:

    a) rappresentare gli interessi collettivi degli aderenti;

    b) cooperare con le istituzioni pubbliche e gli organismi economici e sociali per la soluzione dei problemi riguardanti i settori bancario e finanziario;

    c) informare e assistere gli aderenti;

    d) promuovere studi e ricerche sui problemi bancari e finanziari;

    e) promuovere tra gli aderenti scambi di informazioni, intese, accordi su temi di interesse comune.

    (3) L'ABI comprende tre categorie di membri:

    a) membri effettivi: gli istituti finanziari e creditizi con sede in Italia;

    b) membri corrispondenti: le filiali estere di banche italiane;

    c) membri di diritto: le associazioni professionali delle varie categorie di enti creditizi.

    I membri corrispondenti e i membri di diritto non hanno diritto di voto all'assemblea.

    (4) All'ABI aderiscono praticamente tutti gli istituti di credito, aziende di credito ordinario e istituti di credito speciale nonché gli istituti e le società finanziari (società finanziarie, di leasing, ecc.). Il 31 dicembre 1984 operavano in Italia 1 096 enti creditizi con un totale di 12 965 sportelli.

    (5) Gli organi dell'ABI sono: l'assemblea, il consiglio, il comitato esecutivo, il presidente, i sindaci. Il comitato esecutivo ha competenza per l'approvazione di accordi interbancari e per la formulazione di raccomandazioni relative all'applicazione uniforme delle commissioni per i servizi bancari.

    B. Contenuto della notifica

    (6) L'11 ottobre 1984 l'ABI ha notificato alla Commissione una serie di dieci accordi e di cinque raccomandazioni conclusi su intervento dell'associazione. Gli accordi e le raccomandazioni notificate possono essere così suddivisi:

    - accordi relativi alle relazioni fra banche;

    - accordi relativi alle relazioni tra le banche e i loro clienti;

    - raccomandazioni relative alle commissioni minime da praticare nei rapporti con la clientela.

    (7) a) Accordi relativi alle relazioni fra banche:

    - accordo per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia;

    - accordo per il servizio di incasso di assegni bancari e di altri titoli di credito pagabili in Italia;

    - accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire;

    - convenzione interbancaria Bancomat;

    - RID (Rapporti interbancari diretti);

    - RIBA (Ricevute bancarie);

    (8) b) Accordi relativi alle relazioni tra le banche ed i loro clienti:

    - accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero;

    - accordo per le condizioni minime da applicare dalle aziende di credito per il servizio delle cassette di sicurezza;

    - accordo per le condizioni minime da applicare dalle aziende di credito per il servizio depositi a custodia;

    - accordo per l'applicazione di una commissione di negoziazione per cassa di assegni turistici espressi in valuta estera.

    (9) c) Raccomandazioni relative alle commissioni minime da applicare ai clienti:

    - accordo interbancario per le condizioni;

    - indicazioni in materia di commissioni relative a richieste da parte delle società di revisione di dati contabili ai fini della revisione;

    - commissioni da percepire da banche estere per notizie e dati forniti ai fini della revisione dei conti;

    - diritti da percepire nei confronti della clientela per la gestione dei buoni ordinari del tesoro;

    - servizio di incasso delle bollette telefoniche della Sip.

    II. PROCEDURA

    A. Comunicazione degli addebiti

    (10) A seguito della notifica, la Commissione, tramite una comunicazione degli addebiti inviata il 2 agosto 1985, ha informato l'ABI che in applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE intendeva:

    1. constatare che le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 risultavano soddisfatte per i seguenti accordi:

    - accordo per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia;

    - accordo per il servizio di incasso di assegni bancari e di altri titoli di credito pagabili in Italia;

    - accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero;

    - accordo per l'applicazione di una commissione di negoziazione per cassa di assegni turistici espressi in valuta estera;

    - accordo interbancario per le condizioni, tuttavia limitato ai capitoli e punti seguenti:

    - capitoli da VII a XIII;

    - punto 8, lettera c) del capitolo II relativo alla commissione di trasferimento mediante telegramma, telex e telefono;

    - punto 1 del capitolo III per quanto riguarda la commissione sul massimo scoperto;

    (11) 2. constatare che le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 non erano soddisfatte per i seguenti accordi:

    - convenzione interbancaria Bancomat;

    - RID;

    - procedura RIBA;

    - servizio di incasso delle bollette telefoniche; - accordo per le condizioni minime da applicare per il servizio delle cassette di sicurezza;

    - accordo sulle condizioni minime da applicare per il servizio depositi a custodia chiusi;

    (12) 3. constatare che, tenuto conto delle argomentazioni addotte nella notifica, le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 risulta- vano soddisfatte per il seguente accordo:

    - accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire;

    (13) 4. riservare per il momento la sua posizione sui capitoli da I a VI dell'accordo interbancario per le condizioni in materia di tassi passivi a attivi in attesa dei risultati di un'eventuale fase istruttoria supplementare per verificare gli elementi comunicati e la fondatezza delle argomentazioni contenute nella notifica.

    B. Posizione dell'ABI

    (14) Dopo aver inviato le sue osservazioni scritte, in un colloquio tra i rappresentanti della Commissione ed i rappresentanti dell'ABI, questi ultimi avevano dichiarato, per quanto riguarda gli accordi oggetto della comunicazione degli addebiti, di essere disposti ad abolire gli accordi seguenti:

    (15) - Accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero. Da tale accordo - pur mantenendo il capitolo 3 - sono eliminati soltanto i due primi capitoli e cioè

    i) fissazione dei criteri di riferimento per determinare gli interessi a favore della banca acquirente da pagare da parte della banca cedente in caso di ritardo nella trasmissione delle divise,

    ii) condizioni da applicare agli ordini di pagamento da parte di emigrati o per conto di emigrati.

    - Accordo per l'applicazione di una commissione di negoziazione per cassa di assegni turistici espressi in valuta estera.

    - Accordo per le condizioni;

    I capitoli da VII a XIII concernenti le commissioni e le date di valuta applicabili nei rapporti con la clientela sono eliminati, tranne i paragrafi da 11 a 19 del capitolo VII che riguardano le commissioni e le date di valuta applicabili nei rapporti interbancari. Sono altresì eliminate in quanto disposizioni tra banche e clientela le disposizioni del capitolo II, punto 8-c (commissione di trasferimento mediante telegramma, telex e telefono) e del capitolo III, punto 1 (commissione sul massimo scoperto);

    - Indicazioni in materia di commissioni relative a richieste di dati contabili;

    - Commissioni da percepire da banche estere per notizie e dati forniti ai fini della revisione dei conti;

    - Diritti da percepire nei confronti della clientela per la gestione dei buoni ordinari del tesoro (BOT).

    Per questi accordi, la Commissine ricorda che nella comunicazione degli addebiti, aveva ritenuto questi accordi contrari all'articolo 85, paragrafo 1 e non suscettibili di beneficiare dall'esenzione di cui al paragrafo 3 del detto articolo.

    C. La situazione attuale

    Attualmente rimangono sette accordi, oggetto di una attestazione negativa, tre oggetto di una esenzione e due parti di un accordo oggetto di una riserva d'intervento della Commissione.

    (16) 1. Accordi oggetto di una attestazione negativa.

    - Convenzione interbancaria Bancomat;

    - RID;

    - Procedura RIBA;

    - Accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire in conto estero (capitolo 3);

    - Accordo per le condizioni minime da applicare per il servizio delle cassette di sicurezza;

    - Accordo per le condizioni minime da applicare per il servizio di depositi a custodia chiusi;

    - Servizio di incasso delle bollette telefoniche.

    (17) 2. Accordi oggetto di un'esenzione:

    - Accordo per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia,

    - Accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili in Italia,

    - Accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire.

    (18) 3. Parti dell'accordo sulle condizioni non contemplate dalla presente decisione.

    Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva riservato la sua posizione per quanto riguarda i capitoli da I a VI relativi ai tassi passivi ed attivi. Per quanto riguarda tali capitoli, nella notifica l'ABI aveva comunicato gli elementi seguenti:

    - le indicazini in materia di tassi sono da tempo inoperanti; - fino al 31 marzo 1982 è stato in vigore un accordo che stabiliva un limite massimo per gli interessi da corrispondere ai clienti rispetto all'importo dei depositi; tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, l'accordo non è stato rispettato in quanto l'entità dei tassi previsti si discostava troppo da quella dei tassi di mercato;

    - per quanto riguarda i tassi attivi a decorrere dal 1970 le banche non sono più state vincolate dagli accordi;

    - dal 1o maggio 1975 il comitato esecutivo dell'ABI provvede a dichiarare il livello del « prime rate »; tuttavia tale indicazione non vincola le banche che mantengono la facoltà di scaglionare il livello dei loro tassi;

    - il « prime rate » che è determinato tenendo conto dei tassi del mercato monetario (tasso ufficiale di sconto, tassi dei BOT), delle previsioni congiunturali e degli orientamenti di politica monetaria, non fa che rispecchiare la situazione esistente sul mercato monetario;

    - dal febbraio 1983 il carattere indicativo del « prime rate » ed anche del « top rate » è stato formalmente confermato: la determinazione dei tassi attivi è competenza delle banche e l'ABI si limita a dare le indicazioni statistiche sul « prime rate » medio sul sistema bancario;

    La riserva fatta nella comunicazione degli addebiti è giustificata dalla necessità di verificare gli elementi e la fondatezza degli argomenti addotti nella notifica alla luce di una esperienza opportunamente protratta, di conseguenza pare opportuno mantenerla.

    (19) Inoltre la decisione non riguarda i paragrafi da 11 a 19 del capitolo VII dell'accordo concernente le commissioni e le valute applicabili nei rapporti interbancari.

    Per quanto riguarda detti paragrafi, va tenuto conto che l'ABI, pur raccomandandone l'applicazione, è in attesa che gli organi dell'associazione possano adottare le decisioni più convenienti in materia. La data previsa per l'adozione di tali decisioni non è ancora fissata ed è quindi opportuno formulare una riserva d'intervento della Commissione in proposito.

    III. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI ACCORDI OGGETTO DELLA DECISIONE

    (20)

    1. Accordo per il servizio d'incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia

    L'accordo, entrato in vigore il 1o ottobre 1968, stabilisce le regole e modalità tecniche per lo svolgimento del servizio d'incasso nonché del servizio di accettazione di effetti e di documenti sull'Italia per quanto riguarda le relazioni tra le banche coinvolte. Nel quadro della procedura tecnica per la segnalazione del ritorno impagato del circuito « incassi speciali » rapidi (termine massimo 15 giorni) l'accordo prevede in più l'importo fisso, che costituisce la remunerazione della banca che ha segnalato l'impagato.

    (21)

    2. Accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili in Italia

    L'accordo, entrato in vigore il 27 ottobre 1969, indica le regole e le modalità tecniche dello svolgimento del servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito per quanto riguarda i rapporti tra banche. In tale contesto tecnico, l'accordo fissa delle valute uniformi per l'addebitamento e l'accreditamento di assegni ed altri titoli da applicare tra le banche che chiedono il servizio, quelle che lo prestano e gli eventuali intermediari.

    (22)

    3. Accordo per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire

    L'accordo, entrato in vigore il 1o marzo 1980, stabilisce le regole per l'emissione, la circolazione e il pagamento di assegni turistici e propone tipi unificati di assegni turistici.

    Esso comporta aziende di credito emittenti che emettono gli assegni e aziende di credito corrispondenti che divengono consegnatarie, le quali non emettono, ma si limitano a vendere gli assegni.

    La parte tecnica dell'accordo precisa le modalità applicabili

    - alla spedizione e custodia degli assegni;

    - all'utilizzazione degli assegni in Italia o altrove,

    - al rimborso degli assegni utilizzati, smarriti, sottratti, distrutti e annullati prima dell'emissione o inutilizzati,

    - nonché le caratteristiche (colore, formato) degli assegni unificati.

    In tale contesto l'accordo stabilisce:

    - la remunerazione delle banche corrispondenti consegnatarie,

    - la remunerazione della banca emittente,

    - e la valuta di addebitamento alla banca corrispondente dell'importo dei titoli venduti. L'accordo ricorda che, nella determinazione della commissione abituale da far pagare al cliente, bisogna tener conto della remunerazione del membro emittente.

    La commissione che comprende le remunerazioni, è fissata in percentuale dell'importo degli assegni venduti. (23)

    4. Convenzione interbancaria Bancomat

    La convenzione definisce i criteri per la creazione in Italia di un sistema di sportelli automatici continui. Esistono due categorie di membri:

    - attivi: le banche che installano sportelli automatici e rilasciano ai loro clienti le carte Bancomat;

    - passivi: le banche che non installano sportelli automatici, ma rilasciano ai loro clienti le carte Bancomat, senza peraltro poter superare un massimo di carte definito.

    I membri s'impegnano a non partecipare in Italia ad altre reti o organizzazioni analoghe. Non sono ammessi prelievi superiori ad un massimo giornaliero o mensile.

    I membri s'impegnano ad aderire al sistema per tre anni a decorrere dal 1o ottobre 1983. Per la revoca dell'adesione è richiesto un preavviso di tre mesi. I membri che non rispettano gli accordi e i regolamenti, possono essere esclusi su iniziativa dell'ABI.

    I regolamenti stabiliscono i criteri e le modalità pratiche necessarie per la realizzazione del sistema.

    Tra l'altro essi stabiliscono:

    - le condizioni di gestione del servizio (data di valuta della banca pagante alla banca emittente, commissioni per ciascuna operazione e loro ripartizioni tra la banca pagante e la banca emittente) e la ripartizione tra i membri dei costi di gestione;

    - il logotipo;

    - il piano per gli sportelli e i criteri per determinare il numero di sportelli da distribuire a ciascun membro e la loro ubicazione;

    - le condizioni generali per disciplinare le relazioni con i clienti utilizzatori;

    - il regolamento degli standard della procedura « prelievi »;

    - le informazioni da inserire nella trasmissione dei dati contabili;

    - le informazioni da inserire negli elenchi da trasmettere da parte della società incaricata della gestione.

    (24)

    5. RID (Rapporti interbancari diretti)

    L'accordo stabilisce la procedura tecnica per il servizio di incasso mediante addebitamento preventivamente autorizzato su un conto di credito derivante da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti periodici a scadenza determinata (ad esempio gas, elettricità). L'accordo fissa:

    - la valuta che la banca ordinante deve applicare per l'addebitamento alla banca domiciliataria dell'ammontare da incassare;

    - la commissione per la banca domiciliataria;

    - la commissione per la SIA (società di gestione);

    (25)

    6. RIBA (Ricevute bancarie)

    L'accordo definisce la procedura tecnica per il servizio di incasso mediante ricevuta bancaria e la gestione interbancaria di tali ricevute.

    Il cliente creditore trasmette alla banca ordinante i dati delle ricevute all'incasso (su supporto magnetico per essere informatizzati) che, tramite la SIA, saranno trasmesse alle banche domiciliatarie le quali sono incaricate della stampa dell'avviso di scadenza, della stampa della ricevuta e dell'incasso. L'accordo stabilisce:

    - le commissioni da pagare e le date di valuta da applicare in caso di incasso;

    - e i diritti da pagare o le date di valuta in caso di ritorno di ricevute impagate.

    L'accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 1985.

    (26)

    7. Accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero

    L'accordo fissa le condizioni e le regole per l'esecuzione degli ordini di trasferimento di disponibilità di conto estero in lire che le banche autorizzate italiane sono tenute ad applicare nei riguardi sia delle banche estere, sia delle altre banche italiane autorizzate. Delle sanzioni sono previste in caso di ritardo nel trasferimento delle disponibilità di conto estero in lire. L'accordo è entrato in vigore il 14 febbraio 1972.

    (27)

    8. Accordo per le condizioni minime da applicare per il servizio delle cassette di sicurezza

    L'accordo stabilisce le condizioni minime da applicare per la locazione delle cassette di sicurezza.

    Le condizioni sono stabilite in funzione del volume della cassetta di sicurezza e del numero delle cassette.

    L'accordo è entrato in vigore il 1o luglio 1978.

    (28)

    9. Accordo per le condizioni minime per il servizio « deposito a custodia chiuso »

    L'accordo stabilisce le condizioni minime per ogni deposito e le condizioni minime e massime in funzione del volume.

    L'accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 1980.

    (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

    (2) GU n. C 251 dell'8. 10. 1986, pag. 2.

    (29)

    10. Servizio di incasso delle bollette telefoniche (Sip)

    Quest'accordo indica la procedura per il pagamento delle fatture telefoniche mediante addebitamento e mediante pagamento allo sportello della banca prevedendo:

    a) per il pagamento mediante addebito in conto:

    - la data di valuta per la banca domiciliataria;

    - la commissione a carico del cliente che ha fatto la domiciliazione;

    - la quota parte della SIA;

    b) per il pagamento agli sportelli, l'importo a carico del pagante e della Sip.

    (30)

    IV. OSSERVAZIONI DEI TERZI

    Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi in ordine agli accordi notificati il cui contenuto essenziale è stato pubblicato in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17. La sua attenzione è stata attirata sulla supposta esistenza di una pratica concordata supplementare, la quale, a verifica fatta, non ha potuto essere provata.

    VALUTAZIONE GIURIDICA

    I. ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1

    A. Imprese

    1. Imprese

    (31) Ai sensi dell'articolo 85 le banche e gli organismi finanziari aderenti all'ABI sono imprese; inoltre le loro associazioni aderenti all'ABI sono associazioni di imprese.

    L'ABI che raggruppa tali imprese e tali associazioni costituisce una associazione di imprese.

    2. Accordi tra imprese

    (32) Gli accordi notificati costituiscono accordi tra imprese aderenti all'ABI.

    Le circolari tramite le quali l'ABI, su decisione del comitato esecutivo, ha continuato ad adattare il contenuto tecnico degli accordi alla situazione del mercato e a raccomandarne l'applicazione, costituiscono decisioni di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85.

    B. Valutazione degli accordi notificati

    1. Accordi non contemplati dall'articolo 85,

    paragrafo 1

    (33) Ai seguenti accordi non è applicabile l'articolo 85, paragrafo 1 in quanto essi non prevedono restrizioni della concorrenza o presentano restrizioni di concorrenza che non pregiudicano sensibilmente il commercio tra Stati membri.

    a) Non ha l'effetto di restringere la concorrenza

    Accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero (capitolo 3)

    (34) Uno degli scopi dell'accordo consiste nel garantire che il trasferimento di lire di conto estero nel quadro del sistema bancario avvenga entro un termine massimo di un giorno tenuto conto della data di valuta indicata dalla banca estera ordinante. A tale scopo, tra l'altro, l'accordo prevede che nell'eventualità di ritardi nell'esecuzione di ordini di trasferimento, la banca italiana responsabile del ritardo, avendo effettuato il trasferimento ad una data posteriore di più di un giorno alla data di valuta indicata, è tenuta a rimborsare gli interessi eventualmente pagati dalla banca destinataria. Trattasi di uno strumento tecnico che sanziona l'inosservanza di obblighi e che mira ad accelerare i trasferimenti senza porre ostacoli all'attività concorrenziale delle banche.

    L'accordo non ha dunque per effetto di restringere la concorrenza.

    b) Non hanno l'effetto di pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri i seguenti accordi:

    convenzione interbancaria Bancomat

    RID (rapporti interbancari diretti)

    RIBA (ricevute bancarie)

    servizio d'incasso delle bollette del telefono.

    (35) Grazie a tali accordi si cerca di realizzare una normalizzazione ed una razionalizzazione delle operazioni bancarie sul piano nazionale; essi riguardano dunque soltanto i rapporti tra banche.

    Oltre alle modalità tecniche, gli accordi precisano l'importo delle commissioni e le date di valuta che costituiscono la remunerazione del servizio prestato. La fissazione di tale remunerazione costituisce una restrizione della concorrenza nel senso che la libertà delle banche di fissare il prezzo della prestazione sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda è soppressa. Inoltre la fissazione di tale elemento potrebbe indirettamente influenzare anche la determinazione delle condizioni verso la clientela e limitare dunque la libertà delle banche di determinare i prezzi a carico dei loro clienti. (36) L'accordo Bancomat, inoltre, prevede una clausola d'esclusività che, impedendo alle banche partecipanti di aderire ad un'altra eventuale rete concorrente, costituisce una restrizione di concorrenza.

    (37) Tuttavia, tali accordi non pregiudicano sensibilmente il commercio tra Stati membri per i seguenti motivi:

    - i servizi interbancari cui si applicano gli accordi si limitano al territorio nazionale italiano e riguardano attività economiche che per clausola contrattuale o per la loro stessa natura possono svolgersi unicamente nel territorio italiano;

    in effetti, da un lato, per delle ragioni tecniche, l'utilizzazione della carta Bancomat non è possibile oltre le frontiere italiane; gli altri accordi, in secondo luogo, riguardano i pagamenti per contratti di somministrazione (gas, elettricità, telefono) limitati al territorio italiano o i pagamenti per prestazioni di servizi (locazione ecc.) sul solo territorio italiano; per quanto riguarda la clausola d'esclusività dell'accordo Bancomat, questa non pregiudica in modo sensibile il commercio fra gli Stati membri poiché l'eventualità della creazione di una rete concorrente in Italia è poco probabile attualmente e, quindi, la restrizione non ha effetti pratici;

    - per quanto riguarda l'incidenza sulle condizioni praticate ai clienti, essa pare molto modesta sul costo finale del servizio alla clientela, e il servizio prestato riguarda delle attività economiche che interessano in misura del tutto indiretta il commercio tra Stati membri, come si è spiegato al primo trattino;

    - inoltre la partecipazione a questi accordi delle succursali italiane di istituti stranieri è limitata.

    (38) - Accordo per le condizioni minime da applicare per il servizio delle cassette di sicurezza.

    - Accordo sulle condizioni minime da applicare per il servizio di deposito a custodia chiuso.

    I due accordi citati, nella misura in cui fissano le condizioni da applicare alla clientela, hanno l'effetto di restringere, anzi addirittura di sopprimere, la libertà delle banche firmatarie di fissare i prezzi dei loro servizi.

    (39) Anche se in questi casi l'accordo riguarda direttamente le condizioni alla clientela ed è teoricamente possibile un pregiudizio del commercio intracomunitario, l'oggetto medesimo del servizio esclude che esso possa essere sensibile.

    (40) In effetti, l'operazione medesima del deposito in cassetta di sicurezza o del deposito a custodia chiuso esclude l'intenzione di utilizzare i beni o i valori mobiliari per scambi; inoltre, tenuto conto della situazione geografica, lo sviluppo e l'intensificazione a un livello di un certo rilievo di una corrente di scambi di questi servizi tra l'Italia e gli altri Stati membri pare poco verosimile.

    2. Accordi contemplati dall'articolo 85,

    paragrafo 1

    (41) Ai seguenti accordi si applica l'articolo 85, paragrafo 1:

    - accordo per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia;

    - accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili in Italia;

    - accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire.

    a) Restrizione di concorrenza

    (42) Detti accordi restringono, anzi addirittura eliminano la libertà degli aderenti all'ABI di determinare autonomamente la remunerazione dei servizi bancari chiesti o offerti. Ciascun aderente all'ABI, sia esso un'azienda di credito che chiede il servizio o un'azienda a cui è chiesto di prestare il servizio deve rispettare le commissioni e le date di valuta indicate dagli accordi. La concorrenza su un elemento essenziale del comportamento commerciale delle banche, cioè il prezzo, non può più esplicarsi normalmente.

    (43) La fissazione delle commissioni e delle date di valuta influenza la possibilità per le banche partecipanti di decidere quali condizioni intendano riservare alla clientela in funzione della loro situazione interna di redditività - specie per quanto riguarda il costo delle operazioni - della loro specializzazione e della loro politica commerciale.

    (44) La libertà di comportamento delle aziende partecipanti che rappresentano la totalità del settore bancario italiano e le possibilità di scelta degli utilizzatori sono ristrette. In particolare, la clientela non ha più la stessa possibilità, esistente solo in assenza degli accordi, di avvantaggiarsi di una concorrenza a livello delle condizioni, né può trarre alcun profitto dal fatto di affidare ad una specifica azienda di credito l'insieme dei servizi di cui ha bisogno.

    (45) Le banche estere con sede in Italia se desiderano beneficiare dei servizi offerti dall'ABI debbono aderirvi. In quanto membri esse firmano gli accordi non appena la loro attività si estende ai settori disciplinati dagli accordi. È così eliminata per le banche estere qualsiasi possibilità di far concorrenza alle banche italiane in quanto debbono rispettare le commissioni e le date di valuta indicate negli accordi; quindi manca loro la possibilità di stabilire un elemento fondamentale della concorrenza: il prezzo del servizio prestato. In tali condizioni la penetrazione delle banche estere sul mercato italiano è resa più difficile e il mercato non può presentare quel normale sviluppo che sarebbe possibile in mancanza di accordi. Le restrizioni sono tanto più gravi in quanto possono condurre alla totale eliminazione della concorrenza, già ridotta, proveniente dalle banche estere.

    b) Pregiudizio del commercio tra Stati membri

    (46) A causa della partecipazione all'ABI di tutti gli istituti finanziari e di credito stabiliti in Italia, e quindi anche delle succursali italiane di organismi stranieri, nonché delle filiali estere delle banche italiane, questi accordi ABI sono tali da pregiudicare sensibilmente il commercio fra Stati membri.

    (47) A causa della notevole importanza del commercio internazionale italiano e dell'interpenetrazione dei mercati nazionali ed internazionali dei capitali, le operazioni effettuate dalle banche aderenti all'ABI con l'estero e/o in divise estere rappresentano una larga parte del totale delle loro operazioni. Nel 1982 i fondi amministrati dalle banche estere hanno rappresentato il 2,39 % del totale della raccolta in Italia. Non è escluso che la quota di mercato delle banche estere sarebbe stata superiore se esse fossero state libere di fissare i prezzi dei loro servizi e pertanto di fare una effettiva concorrenza alle banche italiane.

    (48) Inoltre considerando che in Italia nel 1984 l'importazione è stata del 32 % del totale dei consumi interni e l'esportazione è stata circa il 25 % del prodotto interno lordo; che il 42 % circa delle importazioni è di origine comunitaria e il 46 % delle esportazioni è destinato ad altri paesi membri e che tutte queste operazioni sono effettuate tramite banca, si può concludere che, almeno nei limiti delle operazioni disciplinate dagli accordi in questione, il commercio tra Stati membri è direttamente pregiudicato dagli accordi ABI.

    (49) I servizi previsti dagli accordi possono riguardare non solamente operazioni interne al territorio italiano ma anche operazioni oltre frontiera. La procedura « incassi speciali », per la quale la remunerazione della banca domiciliataria è fissata dall'accordo per il servizio d'incasso e/o accettazione d'effetti e documenti sull'Italia, può essere utilizzata per delle richieste di pagamento in provenienza da altri Stati membri.

    (50) L'accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito prevede direttamente l'applicabilità delle date di valute indicate ai conti esteri in lire ed in titoli di credito in valuta rimessi per l'incasso.

    (51) Infine l'accordo per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire avendo per scopo di facilitare i pagamenti dei residenti in Italia in altri Stati membri e dei residenti in altri Stati membri in Italia concerne espressamente delle operazioni da e per l'estero.

    (52) Inoltre questo pregiudizio è tanto più sensibile in quanto gli accordi ABI concernono pure i servizi forniti alla clientela straniera, data l'importanza di questa clientela.

    II. ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3

    Le quattro condizioni richieste per ottenere un'esenzione a titolo dell'articolo 85, paragrafo 3 sono soddisfatte nei casi sotto descritti per i seguenti motivi.

    A. Miglioramento della distribuzione dei servizi e promozione del progresso tecnico

    Gli accordi in questione soddisfano un'esigenza di normalizzazione e di razionalizzazione dei servizi offerti.

    1. Normalizzazione

    (53) Trattandosi di servizi bancari che possono essere chiesti dovunque in Italia e che implicano l'intervento di una o più banche, la semplificazione e l'uniformazione delle procedure contribuiscono certamente a migliorarne la prestazione. In effetti, anche se è possibile per una banca conoscere ed adeguarsi alle procedure tipiche delle altre aziende operanti in Italia, prima dell'inizio della procedura per la prestazione del servizio richiesto, è però impossibile concoscere a priori le aziende corrispondenti future.

    (54) L'impiego di formulari normalizzati e l'osservanza di regole procedurali uniformi semplificano il lavoro di ciascuna banca interveniente. In funzione della fase in cui si trova la procedura, ogni banca sa esattamente quale prestazione potrà esserle chiesta ed inoltre, indipendentemente dalla sua corrispondente a monte o a valle, può prevedere lo svolgimento di tutta l'operazione.

    (55) La normalizzazione delle operazioni, consentendo il ricorso ad un sistema automatizzato per il trasferimento dei titoli e degli assegni e per la gestione del servizio, accelera lo svolgimento dell'operazione, migliora il sistema di pagamento, agevola la diffusione degli assegni e dei titoli e accresce la rapidità di circolazione del denaro. (56) L'uniformità della procedura e la normalizzazione delle operazioni previste consentono l'accentramento presso società di gestione o istituti di categoria di alcune operazioni, in particolare la compensazione delle commissioni attive e passive relative ai servizi prestati.

    Inoltre l'accentramento garantisce a ciascuna banca interveniente di limitare il numero di rapporti e di raggruppare le spedizioni di dati e di titoli.

    Per quanto riguarda più specificamente ciascun accordo, la normalizzazione consente i seguenti miglioramenti:

    (57) a) Accordo per il servizio di incasso e di accettazione di effetti e documenti sull'Italia

    Di solito il cliente che ha ceduto il titolo alla sua banca per l'incasso è informato del mancato pagamento soltanto al momento in cui il titolo gli viene riconsegnato materialmente. Sostituendo il supporto in carta con un supporto magnetico o meglio grazie alla trasmissione « on line » si evitano perdite di tempo dovute alla spedizione ed ai controlli manuali dei titoli. Inoltre, l'accentramento presso la Sia (società di gestione) dei dati dei titoli non pagati consente di inviare a ciascuna banca tutti i dati raggruppati su un unico supporto.

    (58) b) Accordo per il servizio di incasso e di accettazione di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili sull'Italia. Gli assegni incassati ogni anno sono centinaia di milioni e sono tratti su circa 1 100 banche. In assenza di accordo tutte queste operazioni dovrebbero essere compiute manualmente una alla volta e ciascuna banca dovrebbe mantenere rapporti con tutte le altre banche.

    L'accordo permette di limitare la massa dei rapporti. La rete di rapporti posta in essere dall'accordo consente la compensazione dei crediti e dei debiti relativi agli incassi. La compensazione è estremamente importante quando interviene uno dei quattro istituti centrali di categoria (1) che rappresentano il 96,06 % degli istituti finanziari in questione.

    (59) c) Accordo per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire

    La normalizzazione degli importi, della presentazione e del prezzo del servizio contribuisce a migliorare il sistema di pagamento. Gli assegni a importo fisso, nel quadro del sistema, possono essere utilizzati fuori del paese dell'azienda di credito che li ha emessi e incassati presso banche stabilite all'estero, in particolare negli Stati membri della CEE. Grazie alla loro presentazione uniforme gli assegni turistici possono essere incassati nella moneta locale di molti paesi, in particolare degli Stati membri della CEE. In virtù dell'accordo tali assegni sono pagati integralmente, franco di spese e commissioni, dagli sportelli di pagamento, elemento che ne facilita l'accettazione da parte del settore non bancario. La fissazione dei prezzi dei servizi semplifica la riscossione da parte delle banche paganti degli assegni che esse accettano.

    2. Razionalizzazione

    (60) Gli accordi consentono una razionalizzazione delle procedure. In effetti, le procedure proposte dagli accordi sono state determinate sulla base e in funzione dell'esperienza delle banche più specializzate nella prestazione dei servizi di cui trattasi. Le procedure che ne risultano sono pertanto efficaci e di semplice esecuzione, essendo state eliminate tutte le operazioni il cui costo o la cui utilità pratica non è giustificato.

    B. Partecipazione degli utilizzatori

    Ciascuno degli accordi in questione riserva vantaggi agli utilizzatori.

    a) Accordo per il servizio d'incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia

    (61) L'accordo, prevedendo la rapida segnalazione dei ritorni impagati, offre i seguenti vantaggi agli utilizzatori di questo servizio:

    - la garanzia che l'importo fisso non supera il costo ottimale per le banche per il fatto che, nella sua determinazione, è stato necessario tener conto delle esigenze della banca che chiede il servizio, nonché di quelle della banca che è chiamata a prestare il servizio;

    - la possibilità di sospendere tempestivamente le eventuali forniture agli acquirenti insolvibili;

    - una migliore utilizzazione del capitale circolante dell'impresa; le banche, quando un titolo è presentato all'incasso, pongono a disposizione del cliente cedente un credito; ora un eventuale utilizzazione di tale credito se il debitore è insolvibile obbligherebbe il cliente cedente a rimborsare il capitale utilizzato con tutti gli annessi oneri finanziari; ciò può essere evitato grazie all'informazione tempestiva dell'esistenza di un ritorno impagato.

    b) Accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili in Italia

    (62) L'accordo che fissa date di valuta uniformi dà agli utilizzatori i seguenti vantaggi:

    - una pronta disponibilità dell'importo facciale e una pronta disponibilità del credito aperto dalla banca per effetto della presentazione all'incasso di un assegno, grazie allo svolgimento più rapido di tutta l'operazione;

    - la fissazione delle date di valuta a un livello che non supera il livello ottimale per le banche, in quanto per determinarne la durata si è dovuto tener conto:

    - della valuta applicata dalle banche più efficienti,

    - degli interessi, contrastanti, delle banche che sono più frequentemente richiedenti del servizio e di quelle che sono più frequentemente prestatarie del servizio.

    c) Accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire

    (63) Gli utilizzatori del sistema di assegni turistici in lire ne traggono i seguenti vantaggi:

    - il portatore di assegni turistici dispone in pratica di tutte le monete europee; può ritirare denaro liquido in funzione delle sue necessità presso enti creditizi di qualsiasi paese estero che egli visita;

    - egli può inoltre utilizzarli per pagare direttamente i suoi acquisti nel settore non bancario all'estero dato che l'assegno è onorato per l'importo in moneta locale al cambio del giorno, franco di spese;

    - gli operatori del settore non bancario che accettano tali assegni sono certi di ottenerne l'integrale pagamento dalle banche nazionali, franco di commissioni d'incasso; l'attività commerciale di tale settore è dunque incentivata dalle possibilità del pagamento diretto mediante assegni turistici;

    - in caso di mancata utilizzazione, di smarrimeto, di sottrazione o di distruzione il rimborso avvantaggia i portatori e i terzi che li accettano, fornendo loro una garanzia supplementare.

    C. Carattere indispensabile delle restrizioni

    Le restrizioni imposte alle banche, siano esse quelle che chiedono un servizio o quelle che lo prestano, sono indispensabili per una corretta prestazione dei servizi contemplati dagli accordi.

    (64) L'incasso in una località determinata di un titolo o assegno tratto su un'azienda di credito data è un servizio che quest'ultima non può effettuare se non dispone di agenzie o di corrispondenti nella località in questione. Accettando assegni o titoli emessi da banche con sede in qualsiasi località d'Italia, le banche paganti prestano un servizio a utilizzatori che non sono né loro clienti, né clienti di altre banche della stessa località e il servizio non trova contropartita né compenso in prestazioni reciproche equivalenti.

    (65) Quando un servizio di questo tipo è prestato collettivamente dall'insieme delle banche alla clientela bancaria, è indispensabile che le modalità di accettazione e di compensazione degli assegni e dei titoli in questione siano determinate di comune accordo tra le banche che chiedono il servizio e quelle che nelle varie località sono chiamate a prestarlo.

    (66) Nel quadro di accordi di questo tipo la fissazione comune ed uniforme della remunerazione dei servizi è un elemento necessario della collaborazione tra le banche che chiedono il servizio e le società di gestione o gli istituti di categoria intervenienti e le banche chiamate a prestare il servizio grazie al quale la compensazione viene centralizzata.

    Se le commissioni differissero da banca a banca, sarebbero necessarie negoziazioni bilaterali tra le 1 100 banche aderenti agli accordi per decidere, tra la banca che chiede e la banca che presta il servizio, la remunerazione; qualsiasi compensazione centralizzata sarebbe quindi impossibile e le spese di funzionamento del sistema sarebbero considerevolmente accresciute.

    (67) La restrizione imposta alle banche che prestano il servizio di non superare i limiti massimi delle date di valuta e delle commissioni previste risulta necessaria per evitare la riscossione di spese o commissioni supplementari non giustificate dal servizio prestato.

    D. Possibilità di concorrenza

    Gli accordi in questione non danno alle banche aderenti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di cui trattasi.

    (68) 1. Gli accordi non disciplinano direttamente le relazioni tra le banche e i loro clienti. La concorrenza è dunque possibile a livello dei rapporti tra ciascuna banca e la sua clientela. Le date di valuta e le commissioni sono traslate sulla clientela a discrezione della banca che ha chiesto il servizio e che ne fa semplicemente un elemento del costo finale del servizio prestato alla clientela. (69) Inoltre per i due accordi sull'incasso, il cliente sceglie la banca non soltanto sulla base del costo del servizio incasso in genere, ma anche sulla base del credito concesso dalla banca in funzione dell'importo facciale dei titoli o assegni ceduti all'incasso. Ora tale elemento della scelta non è limitato dagli accordi.

    (70) Per quanto riguarda in particolare l'accordo sugli assegni turistici va notato che in effetti chiunque si rechi in un paese estero ha in genere la scelta tra vari strumenti di pagamento, quali divise in contanti del paese visitato, del paese d'origine o di altri, buoni postali di pagamento, carte di credito, carte per distributori automatici di biglietti, utilizzabili in più di un paese o assegni del sistema Eurochèque.

    (71) 2. Per quanto riguarda la concorrenza tra banche, l'accordo opera soltanto nei casi in cui la banca che ha chiesto il servizio non dispone di una agenzia o di una corrispondente nella località in cui deve essere prestato il servizio. Le banche possono sempre regolamentare in modo diverso la prestazione di tali servizi mediante accordi bilaterali.

    III. ARTICOLI 6 E 8 DEL REGOLAMENTO N. 17

    (72) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 17 è opportuno che la presente decisione prenda effetto l'11 ottobre 1984, data della notifica degli accordi in questione.

    (73) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17 è opportuno che l'esenzione derivante dalla presente decisione sia concessa per la durata iniziale di 10 anni, tenuto conto delle seguenti considerazioni:

    - le restrizioni concordate negli accordi non hanno portata considerevole,

    - l'evoluzione tecnologica nei settori cui si riferiscono gli accordi non sembra tale da comportare mutamenti importanti nel periodo indicato di validità della decisione.

    (74) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, l'ABI, per consentire alla Commissione di verificare che le condizioni di esenzione continuano ad essere soddisfatte durante il periodo di validità, è tenuta ad informarla immediatamente di qualsiasi modifica alle commissioni e alle date di valuta indicate negli accordi notificati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sulla base degli elementi di cui dispone, la Commissione non ritiene di dover intervenire in virtù dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE nei confronti dei seguenti accordi:

    - convenzione interbancaria Bancomat;

    - RID (Rapporti interbancari diretti);

    - procedura RIBA (ricevute bancarie);

    - accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero;

    - accordo per le condizioni minime da applicare dalle aziende di credito per il servizio delle cassette di sicurezza;

    - accordo per le condizioni minime da applicare dalle aziende di credito per il servizio depositi a custodia;

    - servizio d'incasso delle bollette telefoniche,

    notificati l'11 ottobre 1984 dall'Associazione bancaria italiana.

    Articolo 2

    In conformità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 sono dichiarate inapplicabili per il periodo dall'11 ottobre 1984 al 10 ottobre 1994 ai seguenti accordi:

    - accordo per il servizio d'incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia;

    - accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili in Italia;

    - accordo per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire.

    Articolo 3

    L'Associazione bancaria italiana è tenuta ad informare senza indugio la Commissione di qualsiasi aggiunta o modifica apportata alle commissioni e alle date di valuta indicate negli accordi di cui all'articolo 2 e di ogni nuovo accordo concluso fra i suoi membri.

    Articolo 4

    L'Associazione bancaria italiana (ABI), Piazza del Gesù, 49, Roma, Italia, è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1986.

    Per la Commissione

    Peter SUTHERLAND

    Membro della Commissione

    (1) Gli istituti di categoria sono:

    - Istituto centrale Banche popolari italiane (al 31. 12. 1984 145 aziende con 2 415 sportelli);

    - Istituto centrale banche e banchieri (al 31. 12. 1984 119 aziende con 2 960 sportelli);

    - Istituto di credito delle Casse di risparmio (ICCRI) (al 31. 12. 1984 79 casse con 3 510 sportelli e 10 altri Istituti con 131 sportelli);

    - Istituto di credito delle Casse rurali e artigiane (Iccrea) (al 31. 12. 1984 691 casse con 1 174 sportelli).

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