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Document 31987D0069

    87/69/CEE: Decisione della Commissione del 15 dicembre 1986 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.458 - X/Open Group) (Il testi in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)

    GU L 35 del 6.2.1987, p. 36–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/69/oj

    31987D0069

    87/69/CEE: Decisione della Commissione del 15 dicembre 1986 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.458 - X/Open Group) (Il testi in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 035 del 06/02/1987 pag. 0036 - 0043


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 15 dicembre 1986

    relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE

    (IV/31.458 - X/Open Group)

    (I testi in lingua francese, tedesca, italiana, olandese e inglese sono i soli facenti fede)

    (87/69/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,

    vista la notifica effettuata il 19 agosto 1985 di una serie di accordi, fra i quali l'« Accordo per la creazione del X/Open Group », conclusi tra la Compagnie des Machines Bull, Francia, Digital Equipment Corporation International (Europe), Svizzera, LM Ericsson, Svezia, International Computers Ltd, Regno Unito, Nixdorf Computer AG, Repubblica federale di Germania, Ing. C. Olivetti & C. SpA, Italia, Philips International BV, Paesi Bassi, Sperry Corporation (UNISYS), USA, e Siemens Aktiengesellschaft, Repubblica federale di Germania e l'accordo successivamente stipulato in conformità di tale accordo fra queste imprese e la AT & T Information Systems Inc., USA,

    visto il contenuto essenziale della notifica, pubblicato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 (2),

    previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

    considerando quanto segue:

    I. I FATTI

    Descrizione sommaria del settore

    (1) Tutti i calcolatori necessitano di un sistema di gestione cche fornisce le istruzioni operative di cui il calcolare ha bisogno per svolgere le sue funzioni. Storicamente, il concetto di architettura del calcolatore ha fatto sì che il software dei sistemi operativi fosse intimamente connesso alle componenti del materiale hardware, con la conseguenza che i sistemi di gestione concepiti per una data architettura non potevano di norma essere utilizzati su macchine con architettura differenti. Le funzioni che gli utilizzatori richiedono ai loro calcolatori sono eseguite da programmi applicativi. Questi ultimi sono scritti per essere utilizzati con un sistema operativo specifico e di norma possono funzionare soltanto con un tale sistema. Gli investimenti degli utilizzatori in programmi applicativi sono essenziali. Gli utilizzatori che prevedono di acquistare una nuova macchina sulla quale i loro programmi applicativi esistenti non potranno funzionare lo fanno sapendo che una tale decisione potrà comportare un lungo e costoso lavoro di riscrittura dei programmi esistenti ovvero l'acquisizione di una nuova gamma di programmi applicativi. Gli utilizzatori hanno avuto quindi tendenza a restare fedeli ai sistemi acquisiti inizialmente, il che ha limitato le loro scelta e ha ridotto l'importanza di prezzi e qualità quali parametri nella concorrenza fra fornitori di hardware e di software.

    (2) Negli ultimi anni, tuttavia, a cominciare da sistemi di piccole dimensioni, sono stati messi a punto e messi in commercio diversi sistemi operativi di grandi dimensioni indipedenti dall'hardware. Per le imprese fornitrici di software, lo sviluppo di « sistemi aperti » significa che il mercato dei programmi che esse predispongono per tali sistemi non è circoscritto agli utilizzatori di macchine di una data architettura. Per gli utilizzatori la messa a punto di « sistemi aperti » significa che essi possono mescolare e abbinare hardware e software provenienti da fornitori differenti ma che si basano sullo stesso sistema, e inoltre che possono trasferire i programmi applicativi fra calcolatori (« portabilità ») per far fronte alle esigenze che mutano con l'espandersi dell'attività, proteggendo in tal modo nel futuro i loro investimenti in tali programmi.

    Il prodotto

    (3) Unix (1) è un sistema operativo messo a punto inizialmente negli anni '70 dai laboratori Bell di AT & T che in seguito ne hanno elaborato e offerto varie versioni; la versione Unix System V è sul mercato dal 1983. Nel 1985 AT & T ha pubblicato una « definizione di interfaccia System V » destinata a fornire un'interfaccia applicativa normalizzata per il sistema operativo Unix.

    (4) Una delle caratteristiche del progetto Unix è la sua elevata compatibilità e indipendenza nei confronti dell'hardware. Ne segue che un programma applicativo scritto per un sistema operativo Unix può essere trasferito con modifiche modeste o addirittura senza modifiche da un hardware ad un altro di fabbricazione o di capacità diverse. Tale caratteristica dovrebbe consentire agli utenti di cambiare il loro hardware senza perdite a livello dei loro investimenti in software.

    (5) Diverse altre società hanno elaborato varianti di Unix sia su licenza di AT & T, sia fondandosi ampiamente sui principi di Unix ed evitando così il versamento di canoni ad AT & T. Soltanto le varianti messe a punto da AT & T sono offerte sotto il nome Unix. Poiché la standardizzazione manca totalmente o è minima sia tra le diverse varianti di Unix stesso o tra le diverse varianti derivate da Unix, il software applicativo scritto per una versione o una variante data non può funzionare, senza modifica, con le altre. In totale esistono oggi da 30 a 35 diverse versioni commerciali che sono utilizzate su macchine con capacità molto differenti.

    Le parti e la notificazione

    (6) Il 19 agosto 1985 sono stati notificati alla Commissione diversi accordi ai quali partecipano le seguenti imprese:

    - Compagnie des Machines Bull, Francia;

    - International Computers Limited, Regno Unito;

    - Nixdorf Computer AG, Repubblica federale di Germania;

    - Ing. C. Olivetti & C. SpA, Italia;

    - Siemens Aktiengesellschaft, Repubblica federale di Germania;

    - Philips International BV, Paesi Bassi.

    In seguito, hanno aderito agli accordi anche le imprese seguenti:

    - LM Ericsson, Svezia;

    - Digital Equipment Corporation International (Europe), Svizzera;

    - Sperry Corporation, UNISYS, USA.

    In appresso le parti agli accordi notificati sono denominate « i membri ».

    (7) Gli accordi notificati il 19 agosto 1985 sono i seguenti:

    - accordo che istitutisce l'X/Open Group (in appresso denominato « l'accordo di gruppo »);

    - accordo di non divulgazione;

    - accordo di arbitrato.

    Gli accordi sono stati tutti conclusi il 26 giugno 1985 con effetto retroattivo al 30 novembre 1984.

    (8) In conformità con una clausola inserita nell'accordo di gruppo i membri hanno anche concluso un accordo di scambio di informazioni con AT & T Information Systems Inc., USA, che è entrato in vigore il 27 settembre 1985, copia del quale è stata trasmessa alla Commissione il 27 novembre 1985.

    Gli accordi tra membri

    (9) I membri dell'X/Open Group si sono prefissi l'obiettivo principale di sfruttare la portabilità di Unix per accrescere il volume delle applicazioni disponibili sui sistemi informatici dei membri. Tale scopo dovrebbe essere raggiunto grazie alla creazione di una norma industriale aperta che consiste

    in un ambiente comune applicativo (« CAE » = Common Application Environment) stabile, ma passibile di evoluzione per il software, fondato sulla definizione di interfaccia System V di AT & T.

    (10) Il gruppo definirà tale ambiente di software attraverso la selezione di interfacce esistenti, non intendendo in via prioritaria creare nuove interfacce. Il gruppo farà procedre con la dovuta tempestività alla standardizzazione delle interfacce prescelte dagli opportuni organismi di normalizzazione nazionali ed internazionali.

    (11) Le decisioni del gruppo sono adottate a maggioranza semplice.

    (12) Secondo l'accordo di gruppo, i membri prenderanno in considerazione in particolare le domande di ammissione provenienti da grandi costruttori dell'industria europa della tecnologia dell'informazione che dispongano di esperienze proprie in materia di sistemi operativi Unix in tale settore, che si impegnino a perseguire gli obiettivi del gruppo.

    (13) Questa clausola è intesa dai membri nel senso che per garantire che un futuro membro sia in grado di conferire fondi al gruppo, i suoi proventi dal comparto tecnologie dell'informazione debbano superare i 500 milioni di dollari US; inoltre, il futuro membro deve dichiararsi disposto a fornire un contributo agli standard qualitativi e agli orientamenti di fondo, nonché un persistente impegno a rispettare ed applicare le norme prestabilite.

    (14) I membri hanno inoltre precisato di essere consapevoli del fatto che è possibile che candidati membri non soddisfino questi criteri, ma abbiano caratteristiche e capacità tali per poter contribuire significatamente alla realizzazione degli obiettivi del gruppo, per cui dovrebbero essere accolti come membri.

    (15) Un membro può recedere in qualsiasi momento.

    (16) L'accordo di gruppo resterà applicabile (in relazione ai membri del gruppo ancora esistenti) fino a quando esisterà il gruppo.

    (17) Al fine di rendere le discussioni in seno al gruppo più produttive, l'accordo prevede lo scambio tra membri di informazioni tecniche e di informazioni sui mercati (ma non sulla commercializzazione). I membri hanno indicato che le informazioni tecniche riguarderanno il contesto Unix, e che le informazioni sui mercati concerneranno l'industria europea del software e il suo fabbisogno, sia quello dei venditori indipendenti di software che quello degli utilizzatori finali. Riguardo alle informazioni di mercato, essi hanno indicato che queste informazioni possono comprendere un'analisi delle strutture attuali del mercato rilevante per i sistemi operativi Unix. Tale analisi può includere una suddivisione per categorie del mercato rilevante secondo il tipo di sistema operativo (Unix, tipo particolare di Unix o altro) o secondo il tipo di hardware del calcolatore. Può anche comprendere previsioni sulle strutture future del mercato basate sulle informazioni raccolte presso i venditori, i dettaglianti e associazioni di utilizzatori finali.

    (18) La non divulgazione di informazioni riservate è considerata un elemnto fondamentale della qualità di membro. L'accordo di non-divulgazione prevede la tutela di tali informazioni contro l'uso non autorizzato e la divulgazione.

    (19) Una definizione delle interfacce che il gruppo identifica come componenti del CAE è pubblicata nel « X/Open Portability Guide » che è in vendita al pubblico. L'accordo relativo ai diritti d'autore prevede la proprietà indivisa di tutti i diritti presenti e futuri afferenti al manuale.

    (20) Il gruppo predisporrà e terrà aggiornato un catalogo dei programmi software associati, dei membri e dei fornitori terzi, indirizzato agli utenti finali. I membri hanno indicato che il software concepito da terzi e concorrente con i prodotti sviluppati da un qualsiasi membro non sarà escluso dal catalogo di programmi.

    (21) I membri non sono tenuti a progettare i loro prodotti in conformità con uno qualsiasi degli elementi del CAE e hanno facoltà di offrire sistemi Unix con accorgimenti di complemento o di perfezionamento degli elementi del CAE. Essi sono altresì liberi di scegliere i rispettivi fornitori e di effettuare la propria pubblicità per i prodotti che realizzano il CAE o suoi elementi.

    (22) L'accordo di arbitrato fissa la procedura in caso di controversia tra i membri.

    L'accordo tra i membri e AT & T

    (23) In virtù dell'accordo di scambio di informazioni, lo scambio di talune informazioni tra AT & T e i membri passa tramite alcuni comitati determinati. Secondo l'accordo, tali informazioni possono comprendere: materiale non pubblicato che serve per la valutazione del sistema operativo Unix AT & T System V, e relativo software, strategie non pubblicate per la direzione degli sforzi di standardizzazione dei partecipanti al Sistema V e versioni non pubblicate di serie di verifiche da parte di AT & T di programmi per applicazioni del Sistema V. Esso intende fornire ai membri un quadro avanzato delle modifiche e aggiornamenti futuri della definizione di interfaccia System V, per consentire agli stessi di mantenere la compatibilità tra la predetta definizione di AT & T System V e 1'X/Open Portability Guide. Il manuale sarà adeguato alle modifche e aggiornamenti. Affinché le interfacce definite da AT & T possano rispondere alle esigenze del mercato ed essere adottate dai membri, questi ultimi forniranno ad AT & T le informazioni tecniche e le informazioni sul mercato necessarie a tale scopo. Non è previsto lo scambio di informazioni sulla commercializzazione.

    (24) La riservatezza delle informazioni fornite in virtù di tale accordo è garantita da un accordo di non divulgazione che ciascun membro deve concludere con AT & T alle condizioni allegate all'accordo di scambio di informazioni.

    Gli argomenti sostenuti dalle parti

    (25) A sostegno della loro domanda di esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, i membri hanno dichiarato che la predisposizione di un ambiente applicativo comune per il software destinato all'impiego in sistemi operativi Unix costituirà uno sviluppo di notevole importanza per sostenere le norme aperte in generale, in quanto gli elementi del CAE saranno definiti con riferimento alle norme internazionali, siano esse ufficiali o de facto. Essi sostengono inoltre che la loro definizione e l'adozione di aspetti dei sistemi operativi Unix costituiscono per gli offerenti indipendenti di software un grande mercato potenziale, tecnicamente coerente, che presenta i vantaggi di economie di scala necessarie per incoraggiare tali offerenti a progettare i loro podotti in conformità col predetto ambiente. Gli utenti ne trarranno profitto in quanto la gamma di software disponibile serà più ampia e meno limitata dalla concezione del sistema informatico medesimo I membri ritengono che la promozione di una base stabile per investire in software applicativo incoraggerà nuovi investimenti e sviluppi, nonché la concorrenza sul mercato della tecnologia dell'informazione. Dato che gli elementi del CAE che saranno approvati o adottati dal gruppo saranno unicamente elementi di base o di livello inferiore, i membri possono basarsi su questi nella progettazione dei propri prodotti concorrenti. I membri hanno altresì dichiarato che gli accordi ampliano la possibilità per ciascuno di essi di fare concorrenza ad altre grandi imprese della tecnologia dell'informazione e che tale vantaggio sarà esteso ai non aderenti in quanto gli elementi del CAE definiti ed adottati dal gruppo saranno pubblicati e a disposizione di tutti i richiedenti.

    Osservazioni di terzi

    (26) In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del riassunto della notifica, l'« Institut der Anwaltschaft fuer Bueroorganisation und Buerotechnik GmbH » con sede nella Repubblica federale di Germania, ha comunicato alla Commissione l'intenzione di appoggiare la domanda fatta dai membri del X/Open Group. La società è una filiale associata della Deutsche Anwaltverein ed è stata costituita da questa associazione di avvocati tedeschi allo scopo, tra l'altro, di pubblicizzare l'uso delle tecnologie moderne da parte di società di studi giuridici. Nella comunicazione la società sottolinea che dal punto di vista degli utilizzatori del mercato nel quale operano avvocati tedeschi, solo una cooperazione tra i produttori come indicata nella notifica può soddisfare l'esigenza di standardizzazione da parte degli utenti.

    (27) Non sono pervenute altre osservazioni da parte di terzi.

    II. VALUTAZIONE GIURIDICA

    A. Articolo 85, paragrafo 1

    (28) Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese, che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

    Accordi fra imprese

    (29) Tutti gli accordi in questione (punti 7 e 8) sono accordi ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 e tutte le parti a tali accordi (punti 6 e 8), sono imprese ai sensi di tale articolo.

    Restrizione di concorrenza

    (30) L'obiettivo dei membri dell'X/Open Group è quello di stabilire una interfaccia standard per una determinata versione di Unix. Non esiste alcun obbligo per i membri di concepire i loro calcolatori in modo che possano funzionare con la versione di Unix in questione. È altresì poco probabile che concepiscano tutti i loro prodotti in vista dell'uso di questo sistema operativo, tra l'altro poiché, così facendo, obbligherebbero quegli utilizzatori che hanno effettuato investimenti importanti in software di applicazione destinati ad essere usati sotto un sistema operativo proprio ad uno dei membri a cambiare il loro sistema di informatica. Tuttavia, è possibile che i membri intraprendano sforzi considerevoli per concepire e sviluppare ordinatori sui quali possano funzionare programmi di applicazione che attuano il CAE e per concepire essi stessi questi software.

    (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

    (2) GU n. C 250 del 7. 10. 1986, pag. 3.

    (1) Unix è un marchio depositato dei laboratori AT & T Bell.

    (31) I membri sono tutti imprese di grandi dimensioni nell'industria dell'informatica e tutti sono stabiliti nella Comunità oppure vi operano. Vero è che la loro forza sul mercato varia secondo le categorie di ordinatori e da uno Stato membro all'altro. Pur tuttavia, collettivamente, rappresentano una prospettiva di attività importante per le società di software che offrono i loro prodotti per un uso nel mercato comune. In effetti, i programmi di applicazione che mettono in opera il CAE possono funzionare su una larga gamma di macchine offerte dai membri. Le società di software dovrebbero quindi essere molto interessate a concepire programmi di applicazione che attuano le definizioni del gruppo. Ciò, a sua volta, può stimolare altri costruttori di hardware a mettere in opera dette definizioni.

    (32) Le definizioni adottate dal gruppo sono messe a disposizione del pubblico. Sotto questo aspetto le definizioni costituiscono una norma industriale aperta, tuttavia i non membri, a differenza dei membri, non possono influire sui risultati dei lavori del gruppo e non ottengono né il knowhow né la comprensione tecnica relativi a questi risultati, che i membri possono acquisire. Inoltre i non membri non possono attuare la norma prima che essa sia resa disponibile al pubblico mentre i membri sono in grado di realizzare le interfacce del gruppo in quanto vengono in precedenza a conoscenza delle definizioni finali, nonché eventualmente delle tendenze generali dei lavori del gruppo. In un'industria il cui vantaggio temporale può essere un fattore di considerevole importanza, l'appartenenza al gruppo può conferire ai membri un sostanziale vantaggio concorrenziale sugli altri offerenti di hardware e software. Considerando la più grande importanza che probabilmente avrà la norma, questo vantaggio in termini di anticipo pregiudica direttamente le possibilità per i non membri di entrare nel mercato. Tale vantaggio è di natura diversa dal vantaggio concorrenziale che i partecipanti a un progetto di ricerca e sviluppo sperano normalmente di ottenere sui concorrenti offrendo un nuovo prodotto sul mercato. In effetti, questi sperano che il loro nuovo prodotto provochi una domanda da parte degli utilizzatori, ma non si impedisce ai loro concorrenti di sviluppare un prodotto competitivo. Al contrario, nel presente caso i non membri che vogliano attuare la norma non lo possono fare prima che questa diventi disponibile al pubblico e sono quindi posti in una situazione di dipendenza dalle definizioni dei membri e dalla pubblicazione di queste.

    (33) Se il gruppo fosse aperto ad ogni impresa che volesse impegnarsi a realizzare gli obiettivi del gruppo, a nessuna impresa sarebbe impedito di competere coi membri del gruppo su una base di eguaglianza.

    (34) In base alle disposizioni dell'accordo di gruppo, i membri decidono sull'ammissione di nuovi partecipanti, ma sono soprattutto le candidature di grandi costruttori dell'industria europea della tecnologia dell'informazione, che dispongono di un'esperienza Unix e che s'impegnano sugli obiettivi del gruppo (punti 11 e 12), ad essere prese in considerazione. Ne risulta il rischio che vengano a priori escluse le società concorrenti che, pur impegnandosi nei confronti degli obiettivi del gruppo, non sono « grandi costruttori » con un fatturato nel comparto tecnologia dell'informazione superiore ai 500 milioni di dollari USA (punto 13). Anche le società che soddisfano entrambi i requisiti possono non essere ammesse al gruppo per il fatto che l'ammissione deve essere decisa a maggioranza (punto 11). I membri dispongono di conseguenza del potere di escludere candidati in possesso dei requisiti per l'ammissione. Poiché il gruppo esaminerà « in particolare » le candidature delle società che soddisfano le condizione di ammissione, ne consegue che possono essere ammesse a far parte del gruppo anche le società per cui tali condizioni non ricorrono ma che dispongano « di caratteristiche speciali tali da contribuire sostanzialmente alla realizzazione degli obiettivi del gruppo » (punto 13). Oltre a poter escludere l'ammissione di società concorrenti, le condizioni di ammissione si prestano pertanto ad essere applicate in modo discriminatorio.

    (35) Nel presente caso, una distorsione sensibile della concorrenza a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, può derivare da decisioni future del gruppo in materia di interfacce abbinate a decisioni sull'ammissione di nuovi membri nel gruppo.

    (36) Lo scambio di informazioni fra i membri (punto 17), e tra questi e AT & T (punto 23), ha per oggetto informazioni concernenti l'ambiente Unix di carattere tecnico ed informazioni sui mercati riguardo al fabbisogno dei consumatori. La particolare finalità del gruppo, ossia la creazione di una norma industriale aperta, non può realizzarsi senza uno scambio di informazioni tecniche fra i membri e con la AT & T, e queste informazioni tecniche non possono essere valutate dalle parti facendo astrazione dalla struttura e dalle esigenze del mercato. È pertanto naturale prevedere questo scambio di informazioni.

    (37) I membri sono concorrenti nell'offerta di macchine su cui possono funzionare programmi di applicazione che attuano il CAE. Sono altresì concorrenti di AT & T sebbene i programmi che attuano il CAE non possano funzionare con la versione Unix utilizzata da AT & T senza certe modifiche. Tuttavia, né l'accordo di gruppo né l'accordo tra i membri di AT & T prevedono uno scambio di informazioni sui prezzi, sulla clientela, sulle rispettive posizioni sul mercato, sui piani di o su altre informazioni confidenziali concernenti i mercati dei prodotti delle parti.

    L'accordo di gruppo prevede unicamente lo scambio di informazioni necessarie ai membri per stabilire il CAE e l'accordo con AT & T solo lo scambio d'informazioni necessarie per dare ai membri una visione anticipata delle modifiche e attualizzazioni future della definizione d'interfaccia System V che servono per mantenere la compatibilità tra detta definizione di AT & T e la Guida di Portability dello X/Open.

    (38) Lo scambio di informazioni non restringe la libertà delle parti di decidere autonomamente il loro comportamento sul mercato. Nel contesto del presente caso, non vi sono motivi per ritenere che lo scambio di informazioni andrà oltre quanto previsto dagli accordi o determinerà un comportamento concordato fra le parti. È pertanto lecito sostenere, per quanto riguarda in particolare lo scambio di informazioni sul mercato, che le ricerche di mercato in comune destinate a raccogliere informazioni e ad accertare fatti e condizioni di mercato, non incidono di per sè sulla concorrenza, se la cooperazione delle imprese interessate non si spinge più oltre. Neppure la concorrenza tra i membri è ristretta dall'elaborazione in comune di analisi strutturali. Nella misura in cui i membri concepiscono i loro prodotti in modo da conformarsi al CAE, uno scambio di informazioni di questo genere può di fatto contribuire ad accrescere la concorrenza tra i membri e la concorrenza tra i membri da un lato e tra i membri e l'AT & T dall'altro. In effetti, in mancanza di questo scambio di informazioni, gli utilizzatori non possono essere liberati dalla loro dipendenza da un fornitore unico. In base alle informazioni in possesso della Commissione le clausole relative e lo scambio di informazioni non hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

    (39) L'accordo di non divulgazione non è che una salvaguardia giuridica naturale e la procedura di arbitrato si limita a prevedere una procedura in caso di litigio. Né l'uno né l'altro accordo ha per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

    Commercio fra Stati membri

    (40) I membri intendono commercializzare in tutti gli Stati membri della Comunità europea i prodotti che attueranno le definizioni del gruppo. l'accordo di gruppo può pertanto influire direttamente sul flusso dei prodotti fabbricati dai membri e indirettamente su quello dei prodotti fabbricati dai non membri e in concorrenza con i primi. Vi è pertanto il rischio che gli scambi fra gli Stati membri ne risentano in maniera sensibile.

    Conclusioni

    (41) All'accordo di gruppo è di conseguenza applicabile l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE per quanto riguarda i criteri di ammissione e le decisioni a maggioranza per l'ammissione di nuovi membri.

    B. Articolo 85, paragrafo 3

    Bilancio globale dei vantaggi e degli

    inconvenienti

    (42) Nel presente caso, la Commissione è del parere che i vantaggi derivanti della creazione di una norma industriale aperta (in particolare l'obiettivo di più larga disponibilità di software e di una maggiore flessibilità offerta agli utilizzatori nella scelta di hardware e di software provenienti da fonti differenti) prevalgono di gran lunga sulle distorsioni di concorrenza risultanti dalle regole che disciplinano l'ammissione e che sono indispensabili per la realizzazione degli obiettivi dell'accordo di gruppo. In effetti, i vantaggi per i membri sul piano della concorrenza, che derivano dal loro potere di restringere l'accesso al gruppo e le distorsioni di concorrenza che ciò comporta, sono ridotti dall'annunciato intendimento del gruppo di rendere disponibile nella più larga misura possibile e il più rapidamente possibile i risultati della cooperazione. Ciò, inoltre, accresce i vantaggi obiettivi che la cooperazione promuoverà. La Commissione considera che la volontà del gruppo di rendere disponibili detti risultati il più rapidamente possibile è un elemento essenziale della sua decisione di concedere un'esenzione.

    Le ragioni particolareggiate che consentono l'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, sono riportate in appresso.

    Promozione del progresso tecnico

    (43) L'accordo di gruppo contribuisce a promuovere il progresso tecnico in quanto crea un contesto applicativo comune per software destinati all'utilizzazione su sistemi operativi Unix. Grazie a questa norma industriale aperta, software house autonome e forse i membri, potranno sviluppare programmi applicativi che altrimenti non sarebbero forse stati messi a punto poiché, in mancanza dell'accordo, i mercati potenziali non avrebbero offerto prospettive commerciali tali da giustificare l'inizio del lavoro di progettazione. L'intenzione dichiarata del gruppo è quella di rendere disponibile nella misura più larga e il più rapidamente possibile i risultati della cooperazione. Di conseguenza, i produttori di hardware e le società di software che non sono membri, disporranno delle informazioni necessarie per fabbricare prodotti compatibili con un minimo di ritardo.

    Vantaggi per gli utilizzatori

    (44) Come conseguenza dell'accordo, è probabile che gli utilizzatori vengano a beneficiare di una più vasta scelta di programmi applicativi fra i quali anche programmi nuovi che non sarebbero stati disponibili in mancanza dell'accordo. Grazie all'accordo, inoltre, i programmi che verranno sviluppati saranno nettamente meno limitati dall'architettura dei calcolatori. Dato che i principali investimenti degli utilizzatori sono nel software, in generale essi non desiderano acquistare una nuova macchina nella quale il loro software non può funzionare; ciò ha reso gli utilizzatori dipendenti dai costruttori dei loro sistemi. Poiché il gruppo definisce un contesto applicativo comune, l'accordo di gruppo ha come conseguenza che gli utilizzatori avranno maggiori possibilità di combinare hardware e software provenienti da produttori differenti e di sostituire il loro hardware senza dover anche fare altrettanto per il software. Questo rappresenta un vantaggio importante per gli utilizzatori rispetto alla situazione attuale (punto 26).

    Indispensabilità

    (45) La finalità del gruppo non potrebbe essere realizzata se qualsiasi impresa disposta ad impegnarsi sugli obiettivi del gruppo avesse il diritto di divenirne membro. Ciò sarebbe fonte di difficoltà pratiche e logistiche nella gestione del lavoro con il rischio anche di ostacolare l'adozione di proposte appropriate. Il modo in cui è limitato l'accesso al gruppo è indispensabile al raggiungimento dei suoi obiettivi positivi. Nell'accordo di gruppo si richiede che i membri siano grandi costruttori dell'industria europea della tecnologia dell'informazione e dispongano di esperienze al livello Unix. Soltanto per siffatte imprese può prevedersi che esse saranno in grado di fornire, a sostegno delle attività del gruppo, appropriate risorse di ogni tipo. In secondo luogo, si richiede che l'ammissione di nuovi membri sia approvata con voto a maggioranza. Questo consente ai membri di impedire l'ammissione di società che potrebbero pesare negativamente sulla cooperazione e sulla realizzazione degli obiettivi del gruppo. I membri sono i più qualificati per verificare e soppesare i vantaggi e gli svantaggi per l'efficacia dei lavori del gruppo. Già la difficoltà pratica di riunire rappresentanti dei membri autorizzati ad assumere impegni in loro nome senza interminabili discussioni aumenta considerevolmente con il crescere del numero di membri. La clausola del voto a maggioranza dà anche ai membri ulteriori possibilità di limitare il numero dei membri a dimensioni più pratiche. Il fatto che i membri possano ammettere candidati che non soddisfano entrambi i requisiti generali significa d'altro lato che è possibile ammettere società che, pur non essendo grandi costruttori, sono in grado di contribuire sostanzialmente ai lavori del gruppo. Poiché possono risultare necessarie valutazioni di ordine sia qualitativo che quantitativo, per evitare che l'attività del gruppo non sia ostacolata da nuovi membri, appare necessaria una certa sfera discrezionale in ordine alle ammissioni.

    Non eliminazione della concorrenza

    (46) I prodotti che i membri svilupperanno e che attueranno in pratica le definizioni del gruppo, saranno da essi offerti in concorrenza reciproca e in concorrenza con analoghi prodotti sviluppati e offerti da terzi. L'accordo di gruppo non dà quindi la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

    Conclusione

    (47) Ricorrono pertanto tutte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.

    C. Articoli 6 e 8 del regolamento n. 17

    (48) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17, quando adotta una decisione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, la Commissione precisa la data a decorrere dalla quale la decisione ha effetto. Tale data non può essere anteriore al giorno della notifica.

    (49) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, la decisione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato è rilasciata per una durata determinata e può essere abbinata a condizioni ed oneri.

    (50) L'accordo di gruppo, notificato il 19 agosto 1985, è stato concluso con effetto retroattivo al 30 novembre 1984 e a tempo indeterminato (punto 16). (51) Il periodo fino al 30 novembre 1990 dovrebbe lasciare ai membri tempo sufficiente per decidere sulle definizioni da adottare. Inoltre, tale periodo consentirà alla Commissione di riesaminare la cooperazione fra le imprese e il suo effetto sui non membri entro un periodo di tempo ragionevole. È pertanto opportuno concedere un'esenzione per il periodo dal 19 agosto 1985 al 30 novembre 1990.

    (52) Pur essendo indispensabili, le condizioni di ammissione possono non di meno essere applicate in modo incongruo. Per assicurare che le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, continuino a decorrere nel periodo soprammenzionato, è necessario che il gruppo presenti alla Commissione una relazione annuale sui casi di rifiuto di domande di ammissione e che informi immediatamente la Commissione di qualsiasi cambiamento nell'elenco dei membri,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, per il periodo dal 19 agosto 1985 al 30 novembre 1990 le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, sono dichiarate inapplicabili all'« Accordo per la creazione del X/Open Group » concluso tra le parti indicate nell'articolo 5, numeri da 1 a 9, in appresso denominate « i membri ».

    Articolo 2

    La presente decisione è corredata dei seguenti oneri:

    a) I membri provvedono affinché la Commissione venga immediatamente informata di qualsiasi cambiamento nell'elenco dei membri del X/Open Group.

    b) I membri provvedono a trasmettere alla Commissione una relazione annuale su tutti i casi di rifiuto di domande di ammissione al X/Open Group nel periodo di riferimento. La prima relazione deve essere presentata al più tardi il 30 novembre 1987 e le successive relazioni al più tardi il 30 novembre di ogni anno.

    Articolo 3

    In base agli elementi a sua conoscenza, la Commissione non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato nei riguardi dell'accordo di non divulgazione e dell'accordo di arbitrato conclusi tra i membri.

    Articolo 4

    In base agli elementi a sua conoscenza la Commissione non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato nei riguardi dell'accordo di scambio di informazioni concluso tra le parti indicate nell'articolo 5, numeri da 1 a 10.

    Articolo 5

    Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:

    1. Compagnie des Machines Bull

    121 Avenue de Malakoff

    F-75116 Paris.

    2. Digital Equipment Corporation International (Europe)

    12 Avenue des Morgines

    Case Postale 510

    CH-1213 Petit-Lancy 1-Genève.

    3. Telefonaktiebolaget L M Ericsson

    S-126 25 Stockholm.

    4. International Computers Limited

    ICL House

    Putney

    GB-London SW15 1SW.

    5. Nixdorf Computer AG

    Fuerstenallee 7

    D-4790 Paderborn.

    6. Ing. C. Olivetti & C., SpA

    Via G. Jervis 77

    I-10015 Ivrea.

    7. Philips International BV

    PO Box 218

    Groenewoudseweg 1

    NL-5600 MD Eindhoven.

    8. Siemens Aktiengesellschaft

    Wittelsbacherplatz 2

    D-6000 Muenchen 2.

    9. Unisys Corporation

    Mail Station B307M

    PO Box 500

    Blue Bell

    USA - PA 19424.

    10. AT & T Information Systems

    100 Southgate Parkway

    Morris Township 07960

    Morristown

    New Jersey

    USA.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

    Per la Commissione

    Peter SUTHERLAND

    Membro della Commissione

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