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Document 31987D0010
87/10/EEC: Commission Decision of 10 December 1986 approving an amendment to the programme relating to the marketing and processing of fruit and vegetables in Belgium pursuant to Council Regulation (EEC) No 355/77 (Only the Dutch and French texts are authentic)
87/10/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica del programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione degli ortofrutticoli in Belgio (Il testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)
87/10/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica del programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione degli ortofrutticoli in Belgio (Il testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)
GU L 6 del 8.1.1987, p. 35–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
87/10/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica del programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione degli ortofrutticoli in Belgio (Il testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 08/01/1987 pag. 0035 - 0035
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica del programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione degli ortofrutticoli in Belgio (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (87/10/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che in data 24 ottobre 1985 il governo belga ha notificato una modifica del programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione degli ortofrutticoli approvato dalla decisione 80/1058/CEE della Commissione (3) e, il 9 luglio 1986, ha fornito informazioni supplementari; considerando che la modifica del suddetto programma è limitata agli investimenti destinati principalmente all'ammodernamento e alla razionalizzazione delle capacità di commercializzazione e di trasformazione degli ortofrutticoli e che tutti tali investimenti possono contribuire al miglioramento della situazione del settore e alla sua valorizzazione; che la modifica costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77; considerando che gli investimenti relativi all'ammodernamento e alla razionalizzazione delle aste e dei mercati all'ingrosso possono essere approvati, mentre gli investimenti relativi ai prodotti trasformati sono approvati soltanto se si tratta di prodotti compresi nell'allegato II del trattato e se le materie prime utilizzate per la loro fabbricazione sono principalmente di origine comunitaria; considerando che la modifica reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore in causa; che il termine fissato per l'esecuzione della modifica non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La modifica del programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione degli ortofrutticoli, notificata dal governo belga il 24 ottobre 1985 e completata il 9 luglio 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvata. Articolo 2 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4. (3) GU n. L 308 del 19. 11. 1980, pag. 18.