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Document 31986Y0924(01)

    Risoluzione del Consiglio del 15 settembre 1986 relativa al miglioramento dell'efficacia energetica nelle imprese industriali degli Stati membri

    GU C 240 del 24.9.1986, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    31986Y0924(01)

    Risoluzione del Consiglio del 15 settembre 1986 relativa al miglioramento dell'efficacia energetica nelle imprese industriali degli Stati membri

    Gazzetta ufficiale n. C 240 del 24/09/1986 pag. 0001 - 0002


    RISOLUZIONE DEL CONSIGLIOdel 15 settembre 1986relativa al miglioramento dell'efficacia energetica nelle imprese industriali degli Stati membri(86/C 240/01)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, vista la comunicazione della Commissione del 16 maggio 1986 a titolo «Per una politica europea di efficacia energetica nelle imprese industriali», viste le risoluzioni del Consiglio del 9 giugno 1980 (1) e del 15 gennaio 1985 (2) intese ad intensificare nella Comunità gli sforzi per risparmiare energia, come pure a ridurre il consumo e le importazioni di petrolio, raccomandando agli Stati membri alcuni orientamenti per un programma di base di risparmi d'energia, vista la raccomandazione della Commissione del 29 luglio 1980 relativa all'utilizzazione razionale dell'energia nelle imprese industriali (3) , vista la raccomandazione del Consiglio del 28 luglio 1982 concernente l'incentivazione degli investimenti nel settore dell'utilizzazione razionale dell'energia (4) , considerando che le imprese industriali degli Stati membri hanno sostanzialmente migliorato la loro efficacia energetica; che tuttavia un potenziale notevole di risparmi d'energia continua a sussistere nell'industria, col ricorso a tecnologie che hanno dimostrato la loro buona redditività economica; considerando che l'ammodernamento dell'apparato produttivo costituisce a termine la principale fonte di risparmi d'energia e che ha per effetto di migliorare la competitività dell'industria europea e di favorire la creazione di posti di lavoro nelle imprese; considerando che le azioni che gli Stati membri e la Comunità devono attuare possono sostenere e facilitare i miglioramenti necessari del rendimento energetico delle imprese, soprattutto nei settori della ricerca, della dimostrazione, del finanziamento appropriato degli investimenti, nonché dell'informazione e della formazione; considerando che le attuali drastiche riduzioni dei prezzi del petrolio non sono durevoli, che possono avere effetti negativi diretti su un approvvigionamento sufficiente e sicuro a lungo termine e costituiscono quindi una nuova sfida per la politica di risparmi d'energia della Comunità, 1. invita gli Stati membri, nell'attuale contesto della riduzione del prezzo dell'energia, a non tralasciare, anzi, ad accrescere gli sforzi per promuovere l'utilizzazione efficace dell'energia, in particolare nelle imprese industriali in cui ciò è economicamente giustificabile; 2. rammenta che queste politiche dovrebbero ispirarsi ai principi di politica dei prezzi dell'energia e alle misure enunciate sia nella risoluzione del 9 giugno 1980 concernente nuove linee d'azione della Comunità nel settore del risparmio di energia, sia nella risoluzione del 15 gennaio 1985 sugli orientamenti complementari; 3. constata che un miglioramento del grado di efficacia energetica nella imprese industriali degli Stati membri puo' anche avere effetti positivi sull'ambiente; 4. osserva che la Commissione segue attentamente l'evoluzione dei prezzi dell'energia, in particolare del petrolio, nonché le conseguenze per i risparmi d'energia nella Comunità, in particolare nelle imprese industriali; 5. prende atto dell'intenzione della Commissione di orientare in futuro le attività di risparmi d'energia nel settore dell'industria secondo le direttrici seguenti: - continuare ad accordare un ruolo importante ai progetti presentati dall'industria e dalle piccole e medie imprese nel contesto del programma comunitario di dimostrazione dell'energia, in particolare per quanto riguarda i risparmi d'energia ed il ricupero dei residui industriali; - promuovere gli scambi d'informazioni e di esperienze tra gli Stati membri sui risultati ottenuti nell'ambito dei loro programmi, con particolare riguardo agli scambi a livello europeo tra le associazioni di risparmi d'energia esistenti negli Stati membri; - intensificare l'informazione delle imprese industriali della Comunità sui progetti di dimostrazione condotti a termine, come pure le attività, quali seminari, uffici di informazione e studi specifici, nell'intento di facilitare la moltiplicazione delle tecniche dimostrate; - proseguire gli sforzi in materia di economie d'energia nel settore industriale, nel contesto del programma comunitario di Ricerca e di Sviluppo non nucleare; - proseguire rapidamente la messa a punto della base di dati SESAME relativa ai progetti dimostrativi realizzati nel contesto dei programmi nazionali e comunitari, nella prospettiva dell'eventuale creazione di un centro di documentazione sulle nuove tecnologie energetiche; - approfondire, nel contesto del programma comunitario di bus dell'energia, le analisi dei flussi energetici delle piccole e medie imprese di taluni settori; informare le industrie interessate dei risultati e definire, in base ad una valutazione della fase pilota 1985-1987, le azioni complementari appropriate da intraprendere; - facilitare, ove occorra, negli Stati membri lo stabilimento e la messa a punto delle diagnosi energetiche nelle imprese industriali; - completare la serie di controlli energetici già realizzati per alcuni settori industriali; - ricercare metodi appropriati di incentivazione della commercializzazione dei nuovi prodotti o tecniche che consentono risparmi d'energia; - far meglio conoscere nuovi metodi di finanziamento degli investimenti che consentono risparmi d'energia come, ad esempio, il finanziamento da parte di terzi («Third-Party Financing») ; incoraggiare l'utilizzazione di capitali di rischio e informare le imprese industriali e le istituzioni finanziarie interessate - potendo la Banca europea per gli investimenti avere una funzione da svolgere in questo settore - nonché gli Stati membri; 6. invita la Commissione a tenerlo regolarmente informato sullo svolgimento di queste attività e sui risultati ottenuti. (1) GU n. C 149 del 18. 6. 1980, pag. 1 e 3.

    (2) GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 1.

    (3) GU n. L 239 del 12. 9. 1980, pag. 26.

    (4) GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 9.

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