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Document 31986R3913

    Regolamento (CEE) n. 3913/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3183/80 che stabilisce le modalità comuni d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

    GU L 364 del 23.12.1986, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3913/oj

    31986R3913

    Regolamento (CEE) n. 3913/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3183/80 che stabilisce le modalità comuni d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 364 del 23/12/1986 pag. 0031 - 0032


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3913/86 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 1986

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3183/80 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

    considerando che, in seguito a una domanda delle autorità elleniche di cambiare la sigla GR che designa la Grecia negli atti comunitari con EL, occorre modificare l'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 592/86 (4);

    considerando che, se le prove dell'utilizzazione del titolo sono fornite con ritardo, ma entro un certo periodo successivo alla scadenza della durata di validità del titolo, occorre assoggettare gli operatori che hanno utilizzato un titolo che implica una fissazione anticipata alle stesse conseguenze economiche degli operatori che hanno utilizzato un titolo che non implica la fissazione anticipata per lo stesso prodotto;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3183/80 è modificato come segue:

    1) All'articolo 16, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    « 4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei formulari che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dalla Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni formulario deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni formulario è corredato da una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o da una sigla che ne permetta l'identificazione nonché, salvo che per la domanda e le appendici, di un numero di serie distintivo. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti sigle, a seconda del paese di rilascio del documento: B per il Belgio, DK per la Danimarca, D per la Repubblica federale di Germania, EL per la Grecia, ESP per la Spagna, F per la Francia, IR per l'Irlanda, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi, P per il Portogallo e UK per il Regno Unito.

    Al momento dell'emissione, i titoli e i loro estratti possono recare un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente ».

    2) All'articolo 33, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    « 4. a) Salvo caso di forza maggiore, qualora le prove di cui all'articolo 30 non siano state fornite nei sei mesi successivi all'ultimo giorno di validità del titolo, la cauzione viene incamerata a norma del paragrafo 3.

    b) Tuttavia, se le prove vengono fornite nel periodo compreso tra la fine del sesto mese e la fine del ventiquattresimo mese successivo alla scadenza del titolo, una parte della cauzione incamerata è trattenuta e la parte rimanente è rimborsata.

    L'importo da trattenere relativamente ai quantitativi per i quali non sono state fornite le prove entro i termini previsti alla lettera a) è pari al 15 % dell'importo che sarebbe stato definitivamente incamerato se tali quantitativi non fossero stati importati o esportati; ove per un determinato prodotto esistano titoli che comportano percentuali diverse di cauzione, ai fini del calcolo dell'importo da trattenere ci si basa sulla percentuale più bassa applicabile per l'operazione di importazione o di esportazione.

    Se l'importo complessivo della cauzione che dovrebbe rimanere incamerata in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è pari o inferiore a 5 ECU, va rimborsato l'intero importo ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Tuttavia:

    - i titoli contenti la sigla GR possono essere rilasciati sino al 31 maggio 1987;

    - il disposto dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera b), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80, si applica ai fascicoli ancora aperti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

    (3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

    (4) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 4.

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