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Document 31986R3906

Regolamento (CEE) n. 3906/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/69 relativamente a determinate norme di commercializzazione applicabili alle uova

GU L 364 del 23.12.1986, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3906/oj

31986R3906

Regolamento (CEE) n. 3906/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/69 relativamente a determinate norme di commercializzazione applicabili alle uova

Gazzetta ufficiale n. L 364 del 23/12/1986 pag. 0020


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3906/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 95/69 relativamente a determinate norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2772/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3494/86 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 6 e l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 95/69 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/85 (4), contiene le disposizioni necessarie per l'attuazione di talune norme di commercializzazione applicabili alle uova di gallina in guscio;

considerando che occorre adeguare tali disposizioni per renderle conformi alla recente modifica del regolamento (CEE) n. 2772/75 che esclude la possibilità di utilizzare le uova da covate a fini alimentari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 95/69 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 2, la lettera c) e la prima frase della lettera d) sono soppresse.

2) L'articolo 9 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 56.

(2) GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 1.

(3) GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 13.

(4) GU n. L 356 del 31. 12. 1985, pag. 64.

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