EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31986R3906
Commission Regulation (EEC) No 3906/86 of 22 December 1986 amending Regulation (EEC) No 95/69 as regards certain marketing standards for eggs
Regolamento (CEE) n. 3906/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/69 relativamente a determinate norme di commercializzazione applicabili alle uova
Regolamento (CEE) n. 3906/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/69 relativamente a determinate norme di commercializzazione applicabili alle uova
GU L 364 del 23.12.1986, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1991
Regolamento (CEE) n. 3906/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/69 relativamente a determinate norme di commercializzazione applicabili alle uova
Gazzetta ufficiale n. L 364 del 23/12/1986 pag. 0020
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3906/86 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/69 relativamente a determinate norme di commercializzazione applicabili alle uova LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2772/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3494/86 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 6 e l'articolo 9, considerando che il regolamento (CEE) n. 95/69 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/85 (4), contiene le disposizioni necessarie per l'attuazione di talune norme di commercializzazione applicabili alle uova di gallina in guscio; considerando che occorre adeguare tali disposizioni per renderle conformi alla recente modifica del regolamento (CEE) n. 2772/75 che esclude la possibilità di utilizzare le uova da covate a fini alimentari; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 95/69 è modificato come segue: 1) All'articolo 6, paragrafo 2, la lettera c) e la prima frase della lettera d) sono soppresse. 2) L'articolo 9 è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 56. (2) GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 13. (4) GU n. L 356 del 31. 12. 1985, pag. 64.