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Document 31986R2640

    Regolamento (CEE) n. 2640/86 della Commissione del 21 agosto 1986 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone

    GU L 239 del 26.8.1986, p. 5–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2640/oj

    31986R2640

    Regolamento (CEE) n. 2640/86 della Commissione del 21 agosto 1986 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone

    Gazzetta ufficiale n. L 239 del 26/08/1986 pag. 0005


    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 386R2640.1

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2640/86 DELLA COMMISSIONE

    del 21 agosto 1986

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

    previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

    considerando quanto segue:

    A. Procedura

    (1) Nel luglio 1985, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Comitato europeo dei produttori di fotocopiatrici (CECOM - Committee of European Copier Manufacturers) a nome dei produttori di fotocopiatrici che rappresentano la maggior parte dell'industria comunitaria. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di apparecchi di fotocopia su carta comune di cui alla sottovoce 90.10 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 90.10-22, originari del Giappone ed ha iniziato un'inchiesta.

    (2) La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, nonché i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

    Tutti gli esportatori giapponesi, alcuni importatori e tutti i produttori comunitari hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutti gli esportatori e gli importatori che si sono manifestati hanno chiesto e ottenuto di essere intesi.

    Sono state formulate osservazioni da parte di alcune organizzazioni che rappresentano gli acquirenti comunitari del prodotto.

    (3) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per una conclusione preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società:

    a) Produttori CEE

    Develop, Dr. Eisbein GmbH, Repubblica federale di Germania

    Océ Nederland BV, Paesi Bassi

    Ing. C. Olivetti & C. SpA, Italia

    Rank Xerox Ltd, Regno Unito e Paesi Bassi

    Tetras SA, Francia

    b) Esportatori giapponesi

    Canon Inc, Tokio

    Copyer Co. Ltd, Tokio

    Fuji Xerox Co. Ltd, Tokio

    Konishiroku Photo Industry Co. Tokio

    Kyocera Corporation, Tokio

    Matsushita Electric Industrial, Osaka

    Minolta Camera Co. Ltd, Osaka

    Mita Industrial Co. Ltd, Osaka

    Ricoh Company Ltd, Tokio

    Sanyo Electric Co. Ltd, Osaka

    Sharp Corporation, Osaka

    Toshiba Corporation, Tokio

    c) Importatori nella Comunità

    Canon (Francia) SA, Francia

    Canon Copylux GmbH, Repubblica federale di Germania

    Canon (UK) Ltd, Regno Unito

    Minolta (Francia) SA, Francia

    Minolta Germania GmbH, Repubblica federale di Germania

    Minolta (UK) Ltd, Regno Unito

    Mita Copystar Ltd, Regno Unito

    Mita Italia SpA, Italia

    Panasonic Deutschland GmbH, Repubblica federale di Germania

    Ricoh Deutschland GmbH, Repubblica federale di Germania

    Ricoh Netherlands BV, Paesi Bassi

    Ricoh (UK) Ltd, Regno Unito

    Sanyo Buero Electronic Europa Vertriebs GmbH, Repubblica federale di Germania

    Sharp Electronics Europe GmbH, Repubblica federale di Germania

    Sharp (UK) Ltd, Regno Unito

    Toshiba Europa GmbH, Repubblica federale di Germania

    U-Bix (Francia) SA, Francia

    U-Bix International GmbH, Repubblica federale di Germania

    U-Bix (UK) Ltd, Regno Unito

    Yashica Kyocera GmbH, Repubblica federale di Germania

    Agfa-Gevaert NV, Belgio

    Fratelli Milani Srl, Italia

    Gestetner Holdings Ltd, Regno Unito

    Kalle GmbH, Repubblica federale di Germania

    Lion Office Ltd, Regno Unito

    Nashua (UK) Ltd, Regno Unito

    Nashua GmbH, Repubblica federale di Germania

    Regma Systèmes SA, Francia

    (4) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte particolareggiate da parte dei produttori comunitari ricorrenti, degli esportatori e di alcuni importatori ed ha verificato, ove necessario, le informazioni ivi contenute.

    (5) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra gennaio e luglio 1985.

    B. Valore normale

    (6) Per ciascuno dei modelli venduti in quantitativi rilevanti nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base alla media ponderata dei prezzi praticati sul mercato interno per tali modelli.

    (7) Benché alcuni esportatori avessero sostenuto il contrario, la Commissione non ritiene opportuno tener conto di eventuali prezzi praticati tra aziende collegate oppure filiali di uno stesso gruppo per determinare il valore normale in base ai prezzi praticati sul mercato interno, in quanto tali prezzi non sono pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali per il prodotto simile. Per determinare il valore normale sono stati quindi impiegati unicamente i prezzi praticati nei confronti di acquirenti indipendenti.

    Alcuni esportatori hanno sollevato obiezioni a questo proposito, sostenendo che alcuni prezzi praticati tra società appartenenti allo stesso gruppo erano comparabili a quelli applicati nei confronti di alcuni acquirenti indipendenti e quindi potevano essere inseriti nel calcolo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2176/84. La Commissione ritiene tuttavia che, quando una società di vendita, come avviene per molti degli esportatori interessati, costituisce parte integrante di un gruppo industriale creato per la produzione e la commercializzazione di prodotti specifici, l'articolo 2, paragrafo 7 non si applica alle transazioni fra società che fanno parte del gruppo, per esempio l'unità produttiva e la società di vendita. Comunque anche se l'articolo 2, paragrafo 7, fosse applicabile, la Commissione ritiene che le vendite in questione non siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e che i prezzi e i costi relativi non siano comparabili a quelli delle transazioni tra società non collegate. Le vendite effettuate nei confronti di acquirenti indipendenti rappresentavano in ogni caso almeno il 70 % di tutte le transazioni e sono state quindi considerate rappresentative di tutte le vendite sul mercato interno.

    (8) Quando durante il periodo di riferimento modelli comparabili a quelli esportati nella Comunità sono stati venduti in quantitativi rilevanti sul mercato interno a prezzi insufficienti per compensare tutti i costi, il valore normale è stato determinato in base alle altre vendite sul mercato interno. Nei casi in cui il volume di tali vendite era inferiore al limite fissato dalla Commissione in casi precedenti, pari al 5 % del volume delle esportazioni dei modelli stessi nella Comunità, la Commissione ha determinato il valore normale in base al valore costruito.

    (9) Il valore costruito è stato calcolato tenendo conto di tutti i costi, tanto fissi quanto variabili, sostenuti nel paese d'origine per i materiali e la produzione, più un importo per le spese di vendita e di gestione, nonché per le altre spese generali ed un equo margine di profitto. Quando le vendite sul mercato interno sono state effettuate attraverso una o più società di vendita affiliate nel valore costruito è stato inserito un importo adeguato, calcolato in linea di massima in base alla cifra d'affari, per tener conto delle spese di vendita, di gestione e delle altre spese generali delle società stesse. In altri casi gli adeguamenti sono stati effettuati in base ai dati contabili disponibili e al metodo proposto dalla società interessata. A questo proposito la Commissione aveva accertato, in base ad elementi di prova, che il metodo impiegato era adeguato e non presentava differenze significative sul piano dei risultati rispetto all'adeguamento basato sul fatturato.

    (10) Per quanto riguarda gli utili, in base all'esame dei fatti, la Commissione ha concluso che i produttori di fotocopiatrici non considerano la redditività delle fotocopiatrici stesse, in quanto macchine, isolatamente rispetto a quella degli altri prodotti del settore. La vendita di una fotocopiatrice produce notevoli entrate con la vendita di materiali di consumo, quali il toner e la carta, particolarmente in Giappone in cui la fonte di approvvigionamento di tali articoli per l'acquirente si limita in pratica al produttore della fotocopiatrice. Gli apparecchi sono quindi spesso venduti in perdita o con un profitto minimo, in quanto gli utili vengono realizzati sulle successive vendite di materiali di consumo. Quando i dati pertinenti erano disponibili in misura ritenuta sufficiente, tenendo conto della situazione delle singole società per determinare il valore normale costruito, la Commissione ha impiegato la cifra relativa al profitto relizzato da ciascun esportatore sulle vendite di tutti i prodotti del settore in questione.

    (11) Numerosi esportatori hanno sostenuto che le spese di vendita, di gestione e le spese generali sostenute dalle loro società di vendita in Giappone non dovevano essere inserite nel calcolo del valore normale, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo fosse basato sul valore costruito o sui prezzi praticati sul mercato interno. Secondo tali esportatori, le spese suddette erano in rapporto diretto con le vendite effettuate sul mercato interno e quindi potevano essere apportati gli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2176/84. In tal modo la determinazione del valore normale sarebbe assimilata al calcolo dei prezzi all'esportazione nei confronti delle società collegate all'esportatore e responsabili delle vendite nella Comunità; ai fini di tale calcolo, in effetti, i costi in questione vengono dedotti.

    (12) La Commissione ritiene tuttavia che nei casi in esame tali spese debbano essere inserite nella determinazione del valore normale.

    In primo luogo è stato accertato che tutte le società di vendita formano parte integrante della struttura societaria dell'esportatore e svolgono in gran parte funzioni analoghe a quelle di un reparto o divisione vendite. Quando dette società svolgevano altre funzioni oltre a quelle inerenti alla commercializzazione sul mercato interno (per esempio importazione e rivendita), la Commissione ha verificato che i costi relativi a tali altre attività non incidessero sui costi imputati alla vendita di fotocopiatrici, in quanto la ripartizione dei costi viene normalmente effettuata in base alla cifra d'affari globale delle società di vendita.

    In secondo luogo, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2176/84, per valore normale si intende il prezzo realmente pagato nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore. Tale prezzo comprende spese di vendita e di gestione, nonché le altre spese generali che, per quanto riguarda gli esportatori in questione, sono le spese corrispondenti delle rispettive società di vendita operanti sul mercato interno. Secondo la Commissione, i costi di queste società di vendita devono quindi essere inseriti nel valore normale.

    Infine, quando il valore normale viene basato sul valore costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 2176/84, ai costi di produzione deve essere aggiunto un importo adeguato per le spese di vendita e di gestione, nonché per le altre spese generali (e per il profitto). Con questo metodo si calcola il valore normale come se si fossero verificate vendite sul mercato interno. Per poter considerare che tali vendite sul mercato interno siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, i prezzi corrispondenti devono riflettere un importo pari a quello sostenuto dal venditore per le spese di vendita e di gestione, nonché per le spese generali. Dato che le vendite di fotocopiatrici in Giappone vengono effettuate nel corso di normali operazioni commerciali attraverso società di vendita integralmente controllate oppure di proprietà della società madre, le quali svolgono la funzione di una divisione vendite della società produttrice, le spese di vendita e di gestione, nonché le spese generali sostenute dalla società di vendita di ciascun esportatore, sono costi che devono essere presi in esame ai fini della determinazione del valore normale costruito dei singoli esportatori.

    (13) Alcuni esportatori hanno chiesto di apportare adeguamenti per transazioni in cui la fotocopiatrice usata del cliente era stata accettata come parziale pagamento di una nuova macchina. Questo tipo di pagamento, le cui modalità di esecuzione variavano secondo le società, veniva generalmente effettuato soltanto quando il produttore aveva accertato che la fotocopiatrice usata era stata eliminata dal mercato. L'accertamento veniva effettuato dal produttore oppure dai suoi operatori commerciali al momento della presa in consegna della macchina, della sua unità riprografica oppure della targhetta contenente il numero di serie, senza la quale la copiatrice non può essere rivenduta a norma della legislazione giapponese in materia.

    (14) Secondo la Commissione non sono giustificati adeguamenti al valore normale a causa delle spese sostenute per tali transazioni, Le eventuali perdite subite per la rivendita oppure, nella maggior parte dei casi, per la demolizione delle macchine usate non è considerata come una spesa avente un rapporto diretto e esclusivo con la vendita in esame. Gli importi in questione non possono essere considerati come uno sconto, in quanto indicano semplicemente il valore attribuito dall'esportatore alla fotocopiatrice usata. Gli esportatori interessati hanno sollevato obiezioni nei confronti di tale impostazione, sostenendo che l'accettazione della macchina usata a titolo di parziale pagamento costituisce effettivamente uno sconto per far fronte alla concorrenza. La Commissione ha tuttavia accertato che il pagamento veniva effettuato al consumatore finale unicamente quando una macchina veniva accettata in permuta e quindi non poteva essere considerato uno sconto oppure una detrazione concessi unicamente in rapporto alla vendita in esame, ma costituiva un pagamento per il valore attribuito dal produttore all'eliminazione di una macchina dal mercato. L'importo era quindi una spesa generale sostenuta dal produttore interessato e rientrava nella stessa categoria di altre spese di questo tipo di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2176/84.

    (15) La stessa considerazione si applica nei casi in cui un esportatore ha chiesto di applicare adeguamenti per tener conto di un pagamento dovuto all'acquisto di beni a norma di un contratto di leasing.

    C. Prezzo all'esportazione

    (16) Per quanto riguarda le esportazioni effettuate direttamente dai produttori giapponesi ad importatori indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto. In alcuni casi le vendite ad importatori indipendenti sono state effettuate da parte di società consociate nella Comunità. Per alcune di queste transazioni è emerso chiaramente che, pur non essendo l'importatore riconosciuto, la società collegata ha svolto le funzioni e sostenuto gli oneri di un importatore, avendo accettato ordini, acquistato il prodotto dall'esportatore e rivenduto lo stesso, tra l'altro, a clienti non collegati.

    Tali clienti erano i distributori del prodotto in zone, generalmente Stati membri, in cui l'esportatore non disponeva di una propria organizzazione nel settore dell'importazione e della distribuzione e ricevevano assistenza tecnica da parte della società consociata dell'esportatore nella Comunità. Quest'ultima ha inoltre investito importi notevoli per pubblicizzare il prodotto in questione nella Comunità tanto direttamente quanto attraverso pagamenti a favore dei clienti indipendenti volti a finanziare le campagne pubblicitarie. In questi casi la Commissione ha concluso che il prezzo pagato dall'importatore indipendente è il prezzo all'esportazione e che pertanto devono essere apportati adeguamenti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2176/84 per eventuali differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita con il valore normale comparabile. Analogamente a quanto è avvenuto per il calcolo del valore normale, gli adeguamenti sono stati limitati alle spese, escluse le spese generali, che si trovano in rapporto diretto con le vendite in questione. Inoltre, dato che la consociata dell'esportatore nella Comunità agiva in qualità di agente per tali vendite, al prezzo all'esportazione è stato aggiunto un importo del 5 %, a titolo di commissione. Tale percentuale è stata considerata adeguata in base agli elementi di cui dispone la Commissione relativi ai costi sostenuti facendo ricorso ad un canale di distribuzione di questo tipo.

    (17) In altri casi le esportazioni sono state effettuate a società consociate che importavano il prodotto nella Comunità, nonché da una società, Fuji Xerox, in cui la Rank Xerox, importatore nella Comunità, aveva una partecipazione del 50 %. In tali casi è stato ritenuto opportuno, dato il rapporto esistente tra esportatore e importatore, costruire i prezzi all'esportazione in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, tenendo opportunamente conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, compresi i dazi e le imposte. Per i prodotti esportati dalla Fuji Xerox è stato chiesto di considerare come prezzo all'esportazione il prezzo praticato dalla Fuji Xerox alla società madre Rank Xerox, in quanto le parti hanno affermato che tale prezzo era stato fissato alle condizioni di mercato. La Commissione ha tuttavia concluso che non esistevano elementi di prova in base ai quali non si dovesse applicare la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84, relativa alla determinazione del prezzo all'esportazione quando esiste un accordo di associazione tra le parti.

    (18) In alcuni casi, in particolare per quanto riguarda le exportazioni alle « OEM » (original equipment manufacturer), vale a dire a società che acquistano fotocopiatrici da produttori non associati per rivenderle con la loro marca, le società consociate degli esportatori nella Comunità operano in qualità di agenti in quanto ricevono ordini dai clienti, inviano loro le fatture e riscuotono i relativi pagamenti. La Commissione ritiene quindi opportuno aggiungere al prezzo all'esportazione praticato nei confronti di tali clienti un importo del 5 %, a titolo di commissione, considerato adeguato in base ai dati disponibili.

    (19) Per determinare i prezzi all'esportazione la Commissione ha controllato, per i prodotti di ciascun esportatore, almeno il 70 % di tutte le transazioni effettuate durante il periodo di riferimento. Tale percentuale è stata considerata sufficientemente rappresentativa di tutte le transazioni degli esportatori nel periodo in esame. (20) Tra le transazioni escluse si trovano alcuni contratti di locazione e di leasing, di cui, secondo la richiesta di alcuni esportatori, la Commissione avrebbe dovuto tener conto. Date tuttavia le difficoltà incontrate in alcuni casi per determinare il profitto netto delle società per ciascuna macchina e in considerazione del fatto che l'inchiesta riguardava comunque oltre il 70 % delle transazioni, la Commissione non ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta.

    (21) Per calcolare i prezzi all'esportazione, le imputazioni dei costi, nei casi in cui erano necessarie, sono state effettuate di norma in base alla cifra d'affari e, analogamente al metodo applicato per il valore normale, la cifra d'affari comprendeva le vendite di tutti i prodotti nel settore della copiatura (macchine e materiali di consumo). Le cifre relative ai costi e al fatturato impiegate a tal fine corrispondevano ai risultati dell'ultimo esercizio finanziario degli importatori collegati ed erano quindi basate su bilanci certificati. Alcuni importatori hanno chiesto di effettuare tali ripartizioni in base a dati diversi, quali per esempio il profitto prodotto dalle macchine rispetto a quello ottenuto da altri prodotti e di utilizzare tali cifre per il periodo di riferimento. I procedimenti alternativi sono stati impiegati soltanto quando la Commissione ha ricevuto elementi di prova sufficienti del fatto che un metodo diverso dell'interpretazione dei costi in base al fatturato fosse tale da riflettere più accuratamente i costi sostenuti.

    (22) Questi costi comprendevano tutte le spese di gestione e le altre spese generali, compresa la pubblicità, tanto finanziata dall'esportatore quanto dall'importatore collegato. Gli importi relativi ad eventuali sconti, detrazioni e merci prive di valore sono stati per quanto possibile dedotti tenendo conto delle singole transazioni.

    (23) Alcuni importatori collegati hanno affermato che i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita variavano secondo il tipo di cliente. Soltanto alcune di tali società hanno potuto presentare alla Commissione prove soddisfacenti di quanto affermavano e in questi casi è stata effettuata una diversa imputazione dei costi, tenendo conto, in linea di massima, delle singole cifre d'affari prodotte dai diversi tipi di clienti.

    (24) Per definire un prezzo all'esportazione cif frontiera comunitaria sono stati inoltre apportati adeguamenti in considerazione dei dazi doganali della Comunità e di un profitto del 5 % sul volume delle vendite. La Commissione ha calcolato tale percentuale in base ai dati chiesti e ricevuti da alcuni importatori indipendenti del prodotto, dai quali si rilevavano tanto perdite quanto profitti superiori al 10 %. Tenendo conto delle informazioni ricevute dagli importatori, la Commissione ha concluso che, date le caratteristiche del settore in questione, un adeguato margine di profitto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84 non poteva essere inferiore al 5 %. Ai fini del presente regolamento tale percentuale è stata quindi applicata a tutte le vendite degli importatori collegati al loro primo cliente indipendente nella Comunità.

    D. Confronto

    (25) Per effettuare un valido confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, quali per esempio quelle concernenti la natura delle merci oppure le condizioni e le modalità di vendita, quando è stata provata l'esistenza di un rapporto diretto tra tali differenze e le vendite in esame. A questo proposito si è tenuto conto di differenze relative a condizioni di credito, garanzie, commissioni, retribuzioni degli operatori commerciali, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica. È stato inoltre chiesto di apportare adeguamenti per quanto riguarda le spese generali. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2176/84 non si procede di norma ad adeguamenti per differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali. Gli adeguamenti possono essere effettuati unicamente per differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita, spese generali oppure costi variabili, quando esiste un rapporto diretto con le vendite in esame. Non avendo la Commissione potuto accertare per ciascuno dei casi oggetto della presente procedura che le spese di gestione e le spese generali erano in rapporto diretto con le vendite in questione, non si è tenuto conto delle differenze inerenti a tali costi.

    (26) Alcuni esportatori hanno affermato che si dovevano apportare adeguamenti in considerazione delle spese generali sostenute dalle società di vendita operanti in Giappone, in quanto tutti i costi di queste ultime si troverebbero in rapporto diretto con le vendite effettuate sul mercato interno, dato che tali società hanno esclusivamente la funzione di commercializzare i prodotti sul mercato giapponese.

    La richiesta non può essere accolta per i motivi illustrati nei paragrafi 11 e 12 precedenti.

    Inoltre, a norma del regolamento (CEE) n. 2176/84 possono essere apportati adeguamenti unicamente per differenze tra gli elementi elencati all'articolo 2, paragrafo 9, ed esaminati in modo più particolareggiato nel paragrafo 10 dello stesso articolo. Il prin cipale elemento che gli esportatori mettono in evidenza nelle loro richieste relative alle spese di gestione ed alle spese generali delle società collegate responsabili delle vendite sul mercato interno riguarda le condizioni e le modalità di vendita. Questo termine tecnico relativamente restrittivo si riferisce agli obblighi inerenti ai contratti di vendita, che possono essere fissati nel contratto stesso oppure nelle condizioni generali di vendita definite dal venditore. In primo luogo è necessario determinare se i costi sono strettamente necessari per soddisfare le condizioni dei contratti in esame. Una volta verificato questo primo criterio, occorre ancora dimostrare che i costi in questione sono in rapporto diretto funzionale con le vendite, vale a dire che sono sostenuti in quanto viene effettuata una determinata vendita. In linea di massima, le spese generali, ovunque si manifestino, non hanno una tale diretta correlazione e non sono pertanto ammissibili. Non si ravvisa il motivo di deviare da questo principio nella presente inchiesta. Distinzioni di tipo giuridico quali l'attribuzione di funzioni manageriali ad una società piuttosto che a un'altra oppure a più società, la struttura societaria del gruppo oppure la strategia delle vendite sul mercato interno attraverso una consociata o un ufficio vendite non rappresentano criteri adeguati per un'inchiesta antidumping, nella quale deve essere presa in considerazione la realtà economica e non la forma giuridica. Tali distinzioni non presentano quindi di per sé stesse sufficienti motivi per deviare dalla disposizione legislativa pertinente e, comunque, come è stato precedentemente illustrato, in nessun caso le spese generali in questione si trovano in rapporto diretto con le vendite in esame.

    (27) Alcune parti hanno inoltre affermato che, dato che per gli importatori collegati tutti i costi dell'importatore sono presi in considerazione per costruire il prezzo all'esportazione, si dovrebbe seguire un metodo analogo quando le vendite sul mercato interno vengono effettuate indirettamente attraverso una società di vendita collegata. Questa argomentazione confonde due questioni diverse, vale a dire il metodo per costruire il prezzo all'esportazione basato sul prezzo di rivendita dell'importatore non indipendente e il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione.

    Nel primo caso, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2176/84 devono essere dedotte tutte le spese effettuate tra l'importazione e la rivendita, al fine di poter stabilire un prezzo all'esportazione non influenzato dal rapporto esistente tra la società esportatrice e gli importatori collegati. Per quanto riguarda il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si applicano altre norme, in base alle quali sono stati modificati i prezzi tenendo conto di tutti gli elementi accettabili, come risulta dal paragrafo 25.

    (28) A questo proposito alcuni esportatori hanno chiesto che oltre agli adeguamenti già apportati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, in particolare per quanto riguarda le differenze nelle condizioni e modalità di vendita, si tenesse conto di determinati costi nel calcolo del valore normale che doveva essere confrontato con i prezzi all'esportazione nei confronti delle OEM, vale a dire delle società che vendono i prodotti importati nella Comunità con la propria marca. Gli esportatori hanno sostenuto che tali transazioni non venivano effettuate allo stesso livello commerciale, in quanto riguardavano generalmente grandi quantitativi fob/Giappone e comportavano spese minime rispetto a quelle sostenute dalla società di vendita sul mercato giapponese. Gli esportatori non sono stati tuttavia in grado di dimostrare alla Commissione di quanto tali costi differirebbero da quelli attualmente sostenuti sul mercato interno per le vendite ad acquirenti indipendenti, qualora in Giappone esistessero numerose OEM come nella Comunità.

    E. Margini di dumping

    (29) I valori normali per ciascun modello di ogni esportatore sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione di modelli comparabili prendendo in esame le singole transazioni. Dalla determinazione preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni di fotocopiatrici originarie del Giappone esportate da tutte le società giapponesi oggetto dell'inchiesta, con un margine di dumping pari all'importo di cui il valore normale determinato in precedenza supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

    (30) L'entità dei margini di dumping varia secondo l'esportatore, con le seguenti medie ponderate:

    1.2 // // % // - Canon: // 28,0 // - Copyer: // 7,2 // - Fuji Xerox: // 16,5 // - Konishoroku: // 39,0 // - Kyocera: // 69,4 // - Matsushita: // 40,3 // - Minolta: // 29,3 // - Mita: // 13,7 // - Ricoh: // 42,4 // - Sanyo: // 34,9 // - Sharp: // 25,7 // - Toshiba: // 15,3

    (31) Per gli esportatori che non hanno risposto al questionario inviato dalla Commissione, né si sono altrimenti manifestati, il dumping è stato determinato in base ai fatti noti.

    (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. C 194 del 2. 8. 1985, pag. 5.

    In conformità della prassi seguita in passato, per questo gruppo di esportatori si considera opportuno applicare il margine di dumping più elevato.

    F. Prodotto simile

    (32) Nell'ambito della presente procedura sono state sollevate alcune questioni in merito alla definizione di prodotto simile. I ricorrenti avevano affermato che il termine « prodotto simile » doveva riferirsi a tutti i modelli di fotocopiatrici, vale a dire all'intera gamma delle macchine prodotte nella Comunità. Secondo i ricorrenti, il mercato delle fotocopiatrici viene quindi considerato un unico mercato uniforme, che non deve essere suddiviso in funzione di diversi modelli in quanto la situazione è soggetta a continui mutamenti e non possono essere effettuate distinzioni durevoli tra diverse categorie di prodotti.

    (33) Gli esportatori e le OEM ritengono invece che, non essendo tutte le copiatrici intercambiabili, non esista un mercato unico e pertanto non tutti i modelli possano essere considerati prodotti simili. Per definire i prodotti simili ai fini della presente procedura gli esportatori propongono di ricorrere alla classificazione di mercato pubblicata dall'agenzia indipendente Dataquest, in cui i modelli di fotocopiatrici sono suddivisi in sette categorie in base al prezzo di acquisto ed alle caratteristiche tecniche delle macchine. Ciascuna categoria comprende una gamma di apparecchi classificati secondo tali caratteristiche, in particolare velocità e volume di copiatura.

    (34) Secondo l'argomentazione degli esportatori nella presente procedura si dovrebbe definire una serie di prodotti simili in base alla classificazione Dataquest. Il numero di categorie sarebbe tuttavia limitato a quelle comprendenti le macchine esportate dai giapponesi e prodotte nella Comunità. Secondo gli esportatori, con questo metodo si dovrebbero definire soltanto tre categorie, vale a dire le prime tre della classificazione Dataquest, in quanto nelle altre quattro categorie (copiatrici personali e categorie 4, 5, e 6) non sono rappresentati i modelli prodotti dalla Comunità oppure esportati dal Giappone.

    (35) Per definire il termine « prodotto simile » ed il suo campo d'applicazione nella presente procedura, la Commissione ha esaminato tutti i dati pertinenti alla produzione di fotocopiatrici da parte dell'industria comunitaria ed ha confrontato i prodotti in questione con quelli esportati nelle CEE dalle società giapponesi per accertare se la macchine sono « simili sotto ogni riguardo » oppure hanno caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 2176/84.

    (36) La Commissione ha accertato che l'industria comunitaria considerata complessivamente nel periodo di riferimento ha prodotto una gamma di fotocopiatrici comprendente tanto modelli da tavolo quanto macchine per volumi basi, medi ed elevati. Queste ultime tuttavia erano essenzialmente modelli rinnovati della Rank Xerox e non sono state prodotte nel periodo di riferimento. Prima o durante il periodo di riferimento gli esportatori giapponesi non hanno fornito al mercato comunitario macchine per volumi elevati, vale a dire le fotocopiatrici classificate nella categoria 5 o 6 secondo la classificazione Dataquest proposta dagli esportatori.

    (37) Date le ampie analogie riscontrate nella gamma di modelli forniti dagli esportatori giapponesi e prodotti dall'industria comunitaria, fatta eccezione per le grandi copiatrici, è evidente che la principale questione in merito alla definizione di prodotto simile nell'ambito della presente procedura riguarda le macchine per volumi elevati prodotte dall'industria comunitaria ed i modelli corrispondenti esportati dalle società giapponesi. Più precisamente, la questione si può limitare al fatto di verificare se le fotocopiatrici prodotte nella Comunità e classificate nella categoria 5 della Dataquest siano prodotti simili alle fotocopiatrici giapponesi a carta comune di cui alla categoria 4. Dato che nel periodo di riferimento tanto nella Comunità quanto in Giappone non sono state prodotte macchine per volumi maggiori (categoria 6), non si pone il problema di definire se tali macchine possano essere considerate prodotti simili rispetto ad altre fotocopiatrici a carta comune.

    (38) Dopo aver esaminato tutti i fatti, la Commissione ritiene che le macchine di cui alle categorie 4 e 5 possono essere considerate prodotti simili. Questa affermazione non vale ovviamente per tutte le fotocopiatrici (le fotocopiatrici personali e le macchine per grandi volumi controllate da un operatore evidentemente non sono simili), ma unicamente per i prodotti classificati in categorie contigue. A questo proposito occorre rilevare alcuni fattori.

    (39) In primo luogo, in base alle ricerche effettuate, la Commissione ritiene che il mercato della copiatura su carta comune nella Comunità sia costituito da una serie di settori in parte coincidenti, privi di confini chiaramente delimitati. A questo proposito, dagli elementi di prova disponibili si rileva che le fotocopiatrici di diverse categorie, soprattutto quelle classificate in categorie contigue, sono, almeno in parte, intercambiabili. I clienti si trovano infatti con una certa frequenza di fronte alla scelta tra la possibilità di centralizzare oppure decentrare i servizi di copiatura, vale a dire tra l'acquisto di un numero limitato di macchine per volumi elevati oppure di un numero maggiore di macchine per volumi inferiori. La scelta è influenzata in gran parte dal prezzo o dal canone richiesto per la macchina in questione, nonché dal prezzo per copia prodotta secondo le diverse categorie.

    Inoltre, con l'evoluzione della tecnologia, i criteri che definiscono i confini tra le diverse fasce di prodotti possono essere modificati secondo l'andamento del mercato. Il mercato è effettivamente più fluido di quanto non appaia dalla definizione di una serie di prodotti simili corrispondenti alle categorie Dataquest.

    (40) Alla luce delle precedenti osservazioni in materia di concorrenza tra fotocopiatrici di diverse categorie e degli elementi di prova presentati, la Commissione ha concluso che le macchine a carta comune classificate in categorie contigue presentano sufficienti caratteristiche analoghe per essere considerate prodotti simili ai fini della presente procedura. Pertanto le macchine a carta comune per elevati volumi prodotte nella Comunità, ai fini delle conclusioni preliminari della Commissione, possono essere considerate prodotti simili alle fotocopiatrici giapponesi.

    (41) Nei seguenti paragrafi vengono esaminati gli aspetti relativi all'eventuale pregiudizio subito dai produttori comunitari di fotocopiatrici in tutti i settori di mercato.

    (42) Alcune parti interessate hanno proposto di effettuare alcune distinzioni in termini di mercato, tra i contratti di locazione relativi alle macchine per elevati volumi e le vendite dirette di macchine per bassi volumi, nonché tra le transazioni effettuate attraverso gli intermediari e le vendite dirette (transazioni svolte attraverso organizzazioni di vendita diretta, relative principalmente a contratti di locazione di macchine per grandi volumi).

    Secondo la Commissione, ai fini della determinazione del prodotto simile, è irrilevante il fatto che le fotocopiatrici vengano commercializzate attraverso canali diversi e che siano oggetto di contratti di locazione oppure di transazioni di vendita. A questo proposito l'unico elemento determinante è il fatto di stabilire se l'industria comunitaria produca fotocopiatrici simili a quelle esportate nella Comunità.

    (43) Una parte interessata ha infine sostenuto che le copiatrici a carta comune con toner liquido non sono prodotti simili alle copiatrici con toner secco, attualmente predominanti sul mercato. La Commissione ritiene che questo tipo di differenza non sia sufficiente per giustificare una distinzione fra i prodotti.

    G. Pregiudizio

    a) Andamento del mercato delle fotocopiatrici a carta comune nella Comunità

    (44) Per valutare il pregiudizio, la Commissione ha ritenuto necessario tener presenti alcuni aspetti fondamentali dell'andamento del mercato del prodotto in questione nella Comunità nel corso degli ultimi dieci anni. Il primo elemento, e il più significativo, riguarda la fine del controllo esercitato sulla tecnologia xerografica a livello mondiale dalla US Xerox Corporation, dopo la conclusione dell'inchiesta aperta nel 1973 dalla Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti. Con la firma di un accordo tra la Xerox e la FTC nel luglio 1975 è stata autorizzata la concessione delle licenze per brevetti Xerox ad altri produttori ed è venuto meno il controllo sulla tecnologia xerografica esercitato sino a quel momento dalla società suddetta. Prima del 1975, la Xerox Corporation e le sue filiali europee e giapponesi avevano detenuto una quota predominante del mercato mondiale delle fotocopiatrici a carta comune. Alcuni altri produttori avevano messo a punto macchine riprografiche basate su processi elettrostatici indiretti, in base a tecnologie non xerografiche prima del 1975/1976, ma la loro quota di mercato era relativamente piccola. La maggior parte dei produttori, esclusa la Xerox, avevano sino ad allora fatto assegnamento sulla tecnologia della carta trattata (processo elettrostatico diretto), in particolare per quanto riguarda le macchine per bassi volumi, vale a dire con una capacità di volume di copiatura relativamente piccola e con velocità limitata.

    (45) L'apertura del mercato della copiatura su carta comune nel 1975/1976 ha offerto alle società del settore l'opportunità di mettere a punto macchine di questo tipo e di sfidare la predominanza della Xerox. Pur con strategie diverse, le società giapponesi hanno concentrato le proprie iniziative principalmente nella messa a punto di modelli di fotocopiatrici per bassi volumi. Alcune società europee hanno seguito lo stesso orientamento, mentre altre hanno iniziato a produrre modelli per volumi più elevati, contando sulla produzione giapponese di piccoli modelli in modo da completare la propria gamma di prodotti. Le società sono passate dalla tecnologia della carta trattata a quella della carta comune con ritmi diversi, ma alla fine degli anni Settanta quasi tutte avevano portato a termine il processo di transizione oppure avevano effettuato progressi sostanziali verso la produzione di fotocopiatrici a carta comune. (46) Dal 1976 in poi il mercato delle fotocopiatrici a carta comune in Europa ha registrato una rapida crescita e, secondo le valutazioni, il numero di macchine installate è aumentato di cinque volte tra il 1976 e il 1981. Nel periodo compreso tra la fine del 1975 e tutto il 1981 le esportazioni giapponesi nella Comunità sarebbero aumentate di quasi sei volte, conquistando quindi una crescente quota del mercato comunitario in espansione.

    (47) Nello stesso periodo per diversi motivi, alcune società comunitarie si sono ritirate dal mercato, hanno fatto fallimento oppure hanno smesso di produrre per dedicarsi alla commercializzazione di fotocopiatrici fabbricate in Giappone con la propria marca.

    (48) La forte espansione del mercato è continuata dopo il 1981, anche se ad un ritmo ridotto rispetto ai cinque anni precedenti. Mentre le esportazioni giapponesi sono ancora aumentate rapidamente, altre società hanno cessato di produrre nella Comunità per distribuire i prodotti giapponesi con la propria marca.

    (49) Negli ultimi cinque anni è stata introdotta sul mercato una innovazione di rilievo, con la messa a punto e la commercializzazione di piccole copiatrici (il modello cosiddetto personale), in seguito ad un'idea originale della Canon, un esportatore giapponese. Il mercato delle piccole copiatrici ha quindi avuto un'ulteriore espansione, con un contemporaneo incremento della concorrenza in questo settore del mercato.

    b) Pregiudizio subito dai produttori comunitari

    (50) Per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni effettuate in dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che nel periodo 1981-1984 le importazioni nella Comunità (Spagna e Portogallo esclusi) di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone sono passate da 272 000 unità a 492 000 unità, con un incremento dell'81 %. Prendendo in esame l'andamento registrato nel periodo di riferimento, il numero medio di unità importate dal Giappone per mese è più che raddoppiato, passando da 23 000 per mese nel 1981 a 48 000 nel periodo gennaio-luglio 1985, con un incremento del 112 %. La quota stimata di mercato comunitario relativa alla vendita di macchine nuove da parte delle società esportatrici è passata dall'81 % nel 1981 all'85 % nel periodo di riferimento. Queste cifre comprendono le importazioni dal Giappone effettuate dai produttori europei stessi, che sono rimaste stabili al 5 % circa delle importazioni complessive dal Giappone nel periodo 1981-1985.

    Dai dati relativi alle stime delle macchine installate si rileva una tendenza analoga in termini d'incremento di quota di mercato. Dal 1981 al 1984 la quota di mercato dei produttori giapponesi è infatti passata dall'81 % all'83 %, mentre dal 1980 al 1981 si era registrato un aumento dal 73 % all'81 %.

    i) Periodo di riferimento

    (51) La maggior parte delle vendite dei produttori comunitari sono state effettuate direttamente dalle forze di vendita ai consumatori finali mentre gli esportatori giapponesi in linea di massima vendono i propri prodotti ad operatori indipendenti attraverso società consociate. Per rendere comparabili i prezzi di vendita, è necessario tener conto di tali elementi, apportando un adeguamento il cui calcolo si è rivelato estremamente difficile.

    Inoltre, il confronto tra modelli aventi caratteristiche e prestazioni diverse è estremamente complesso, con crescenti difficoltà per le macchine di dimensioni maggiori. Le differenze tecniche tra diversi modelli implicano adeguamenti che sono difficilmente quantificabili con precisione.

    (52) Nei casi in cui si poteva effettuare un valido confronto tra i singoli modelli e quando i prodotti oggetto di dumping venivano venduti da importatori collegati ai consumatori finali ed era quindi possibile confrontare tali vendite con quelle della maggior parte dei produttori comunitari, è stato effettuato un confronto particolareggiato in base alle informazioni ricevute dagli esportatori e dalle OEM. Nella fase attuale, tale procedura ha potuto essere attuata soltanto per pochi modelli, vale a dire nei casi in cui non è stato ritenuto necessario apportare adeguamenti in considerazione di differenze in materia di strutture e di caratteristiche.

    Per i tre gruppi di esportatori che forniscono direttamente i prodotti in questione ai consumatori finali nella Comunità in quantitativi rilevanti sono state accertate in media differenze di prezzo sino al 12 %.

    (53) Per effettuare un adeguato confronto in altri casi, vale a dire quando gli importatori giapponesi hanno venduto agli intermediari, i prezzi praticati dai produttori comunitari ai consumatori finali sono stati modificati per tener conto dei costi e dei profitti degli operatori commerciali. In altri termini, è stato calcolato un prezzo teorico per i produttori comunitari che hanno venduto unicamente ai consumatori finali, detraendo dai prezzi praticati nei confronti di questi ultimi i costi che i produttori stessi non avrebbero sostenuto se avessero venduto ad intermediari. È stata inoltre dedotta un'adeguata percentuale per il profitto, basata sui dati di cui la Commissione dispone relativi alle vendite effettuate da importatori indipendenti, per esempio OEM, che hanno venduto a consumatori finali. In base a questi elementi un margine del 5 % è stato considerato adeguato.

    Pur riconoscendo che tale confronto presenta alcune imperfezioni, nei casi in cui i modelli sono stati considerati comparabili e dopo aver effettuato gli opportuni adeguamenti per i costi e i profitti in considerazione delle diverse fasi commerciali, sono state accertate differenze significative tra i prezzi. Per quanto riguarda le piccole copiatrici sono emerse con frequenza differenze di prezzo del 40 %. Negli altri settori del mercato le differenze tra i prezzi medi hanno raggiunto il 23 %.

    ii) Periodo 1976-1984

    (54) La Commissione ha esaminato inoltre l'andamento dei prezzi nella Comunità dal 1976 in poi per individuare il momento in cui si sono verificate riduzioni di prezzi e analizzarne le conseguenze sul mercato. L'analisi della Commissione è stata basata su fonti di informazioni generalmente disponibili, vale a dire il supplemento tedesco del Copyng and Duplicating Industry Service della Dataquest e diversi numeri del manuale « Ratgeber Kopierer » dell'Info-Markt. I dati si riferiscono al mercato tedesco, il più grande della Comunità per quanto riguarda le fotocopiatrici a carta comune, il cui andamento è stato considerato rappresentativo dell'intera Comunità.

    (55) Nel periodo 1976-1980, secondo le stime la media ponderata dei prezzi di vendita al consumo dei prodotti in questione sul mercato tedesco è scesa del 3 % all'anno. In particolare, la media ponderata dei prezzi di vendita delle fotocopiatrici per bassi volumi (classificate dalla Dataquest nelle categorie 1 e 2) sarebbe scesa del 6 % all'anno nel periodo in esame. La flessione maggiore (7 % all'anno) riguardava le macchine più piccole (classificate nella categoria 1), che nel 1980 rappresentavano circa l'80 % delle unità fornite in Germania e costituivano il settore in massima espansione.

    Nel periodo in esame tanto gli esportatori giapponesi quanto i produttori comunitari hanno ridotto i prezzi, ma dagli elementi di prova risulta che la media ponderata delle riduzioni annue attuate dai produttori comunitari era inferiore al corrispondente valore delle società giapponesi. Secondo le valutazioni, la media ponderata dei prezzi di rivendita delle fotocopiatrici di cui alla categoria 1 della Dataquest e fornite da Rank Xerox, l'unico ricorrente che ha prodotto modelli di questo tipo durante tutto il periodo, è scesa del 3 % all'anno. Dalle informazioni si rileva inoltre che nel periodo in esame tutti i sei esportatori giapponesi che hanno venduto i modelli della categoria 1 in quantitativi rilevanti hanno ridotto i prezzi, e le società che nel 1980 avevano conquistato singolarmente la quota di mercato più elevata hanno praticato riduzioni annue superiori alla media. Mentre le diminuzioni oscillavano tra l'8 % e il 12 % all'anno, un esportatore giapponese ha ridotto i suoi prezzi del 45 % circa. Tale andamento si è verificato in un periodo in cui i prezzi al consumo in Germania sono aumentati del 22 %.

    La media ponderata dei prezzi dei produttori comunitari nel 1976 era superiore a quella dei prezzi praticati dagli esportatori giapponesi.

    (56) Nello stesso periodo, dal 1976 al 1980, dai dati disponibili si rileva che la quota di mercato tedesco in termini di macchine installate detenuta dagli esportatori giapponesi e dagli importatori OEM che fornivano fotocopiatrici prodotte in Giappone è nettamente aumentata. L'incremento riguardava specialmente le macchine classificate nella categoria 1, per le quali si era registrato un calo dei prezzi significativo da parte di tutti i fornitori, ma principalmente degli esportatori giapponesi. In questo settore la percentuale delle macchine installate originarie del Giappone nel periodo 1976-1980 secondo le stime è aumentata dal 30 % al 70 % circa.

    (57) Per il periodo 1981-1984 non è possibile effettuare confronti particolareggiati tra i prezzi vigenti sul mercato tedesco con la stessa precisione della precedente inchiesta della Dataquest. Dall'esame dei prezzi di rivendita pubblicati sul bollettino Info-Markt per il periodo in questione si rileva tuttavia che i produttori giapponesi e i loro distributori hanno continuato a praticare riduzioni generali dei prezzi. Tale tendenza si verifica per tutti i tipi di macchine esportate nella Comunità, con maggiore intensità nel corso del secondo anno di commercializzazione di un determinato modello. I prezzi dei produttori comunitari sono invece rimasti maggiormente stabili per periodi più lunghi e le riduzioni dei prezzi erano inferiori a quelle degli esportatori giapponesi.

    Oltre al calo dei prezzi, il periodo 1981-1984 è stato caratterizzato da cambiamenti più frequenti dei modelli esportati dai produttori giapponesi, nonché dall'introduzione di nuove caratteristiche tecniche. In tali circostanze, quando i prezzi non aumentano in misura corrispondente, viene praticata una riduzione de facto dei prezzi. (59) Contemporaneamente alla costante flessione dei prezzi sul mercato comunitario nel periodo 1981-1984, la quota di mercato conquistata dai produttori giapponesi e dagli importatori che distribuivano i loro prodotti è costantemente aumentata, in particolare per quanto riguarda i volumi bassi e medi.

    iii) Conclusione

    (60) Concludendo, dai dati relativi al periodo 1976-1984 si rileva una flessione globale dei prezzi delle fotocopiatrici a carta comune in contrasto con la generale tendenza all'aumento dei prezzi. Contemporaneamente si registra un rilevante aumento della quota di mercato delle fotocopiatrici di origine giapponese. Non sono stati presentati elementi di prova sufficienti per dimostrare che l'aumento della quota di mercato era dovuto a motivi diversi dai prezzi ai quali i prodotti in questione erano venduti. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 386R2640.2

    Esistono elementi di prova, di portata limitata ma incontestabili, del fatto che tra il 1976 ed il 1984 si sono avute riduzioni dei prezzi in momenti e in località diversi. Tale fenomeno si è probabilmente verificato su un piano più vasto.

    Inoltre, e cosa più importante, dalle informazioni disponibili risulta in maniera inequivocabile che nel periodo di riferimento gli esportatori giapponesi hanno effettuato riduzioni dei prezzi. Questo elemento appare determinante, anche se è basato su un confronto tra un numero limitato di modelli ed implica nella maggior parte dei casi un adeguamento in considerazione di differenze di costo relative a vendite effettuate in diverse fasi commerciali.

    c) Definizione di industria comunitaria ai fini della procedura

    (61) L'industria comunitaria nei confronti della quale deve essere valutata l'incidenza delle importazioni in dumping è definita secondo i termini dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2176/84 come il complesso dei produttori del prodotto simile oggetto della procedura (fotocopiatrici a carta comune). Tuttavia, qualora i produttori siano legati agli esportatori oppure agli importatori oppure essi stessi siano importatori del prodotto per il quale si afferma l'esistenza di dumping, il termine industria comunitaria può essere interpretato come riferito esclusivamente a tutti gli altri produttori.

    (62) Ai fini della determinazione del pregiudizio nell'ambito della presente procedura, la Commissione non ha considerato come industria comunitaria la Develop, una delle società ricorrenti, che si è ritirata dal CECOM nel maggio 1986 dopo essere stata assorbita dalla Minolta, un esportatore giapponese. Sono state inoltre escluse le società consociate giapponesi che producono fotocopiatrici nella Comunità. I restanti produttori, cioè i quattro ricorrenti aderenti al CECOM, rappresentano la maggior parte dell'industria comunitaria.

    (63) In merito alla definizione di industria comunitaria nei confronti della quale si doveva determinare il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping sono sorte numerose questioni nel corso della procedura. Gli esportatori e alcune OEM hanno sostenuto che tre dei quattro membri del CECOM avevano concluso accordi di tipo OEM (relativi all'integrazione di prodotti diversi forniti da società giapponesi) oppure, nel caso della Rank Xerox, ricevevano forniture da una società consociata (Fuji Xerox) in cui avevano una partecipazione del 50 % e quindi non potevano essere considerati industria comunitaria ai fini della valutazione del pregiudizio. A sostegno della propria affermazione, gli esportatori citavano il rilevante volume delle importazioni effettuate dai membri del CECOM per un lungo periodo di tempo, sostenendo che questi ultimi non importavano a titolo provvisorio per non perdere la clientela oppure la quota di mercato, bensì unicamente per ottenere i massimi profitti ricorrendo ai fornitori che praticavano i prezzi più bassi. Gli esportatori ritengono tale argomentazione particolarmente pertinente al caso della Rank Xerox che acquista dalla Fuji Xerox, oltre alle fotocopiatrici, parti per produrre macchine da distribuire nella Comunità.

    (64) La questione di stabilire se il termine « industria comunitaria » di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2176/84 debba includere i produttori comunitari che importano prodotti in dumping può essere risolta unicamente prendendo in esame i singoli casi e tenendo conto di tutti i fatti inerenti al tipo di legame esistente tra i produttori comunitari e gli esportatori in questione. In linea di massima, tuttavia, occorre rilevare che attualmente grandi società operanti sul piano internazionale acquistano normalmente una parte della loro gamma di modelli da altri produttori.

    Per stabilire quali società corrispondevano alla definizione di industria comunitaria ai fini della presente procedura, la Commissione ha esaminato l'evoluzione dei rapporti tra i produttori comunitari e i loro fornitori giapponesi, i volumi delle importazioni, la collocazione nel tempo delle importazioni dei prodotti in dumping da parte dei produttori e la loro incidenza sull'attività dell'industria comunitaria.

    (65) Per quanto riguarda i due produttori comunitari (Océ, Olivetti) che sono indipendenti rispetto ai rispettivi fornitori, la Commissione ha rilevato che ciascuna società ha seguito una diversa strategia. La Océ ha messo a punto e commercializzato una fotocopiatrice a carta comune per volumi medi già nel 1972 e in un primo tempo ha fatto assegnamento sulle fotocopiatrici a carta trattata per i volumi inferiori. Con l'espansione del mercato delle fotocopiatrici a carta comune, tuttavia, la Océ si è resa conto della necessità di fornire ai propri clienti fotocopiatrici a carta comune per bassi volumi, e a decorrere dal 1975 ha iniziato a importare tali prodotti da un fornitore giapponese per rivenderli con la propria marca. Tra il 1975 e il 1978 la Océ ha svolto ricerche nel settore della copiatura su carta comune, in base alle quali è stato approvato un progetto di ricerca e sviluppo relativo ad un modello specifico per bassi volumi volto a sostituire il prodotto importato dal Giappone. Il progetto, più volte riesaminato con costi rilevanti a carico della società, è stato abbandonato nel 1981 quando è emerso chiaramente che sarebbe stato impossibile ottenere un adeguato profitto, visti i prezzi eccessivamente bassi del mercato. Data la situazione, la Océ ha continuato a importare dal Giappone fotocopiatrici a carta comune per bassi volumi in base ad un accordo OEM, concentrando la propria produzione nel settore dei volumi medi. Un nuovo programma di ricerca e sviluppo relativo a un modello per bassi volumi, avviato nel 1982, non è stato portato a termine dati i prezzi eccessivamente bassi vigenti sul mercato.

    (66) La Olivetti ha iniziato un'intensa attività di sviluppo relativa alla produzione di fotocopiatrici a carta comune dopo l'accordo tra la FTC e la Xerox e la concessione delle licenze per i brevetti di quest'ultima nel 1975/1976. Nella fase di sviluppo la società ha acquistato un modello per bassi volumi da un fornitore giapponese in base ad un accordo di tipo OEM, con l'intenzione di sostituire tale modello con la propria produzione in una fase successiva. Dal 1978 in poi la società ha prodotto e commercializzato una copiatrice per volumi medi e nel 1981 ha integrato la propria produzione con una copiatrice per bassi volumi. Negli anni immediatamente successivi (1982/1983) le importazioni della società in base a un accordo di tipo OEM erano limitate essenzialmente ad un unico tipo di modello che, per le proprie caratteristiche, si trovava in una posizione intermedia tra le macchine medie e piccole prodotte dalla società stessa. La dipendenza dalle importazioni giapponesi è tuttavia aumentata in seguito, in quanto la società non è stata in grado di commercializzare un prodotto destinato a sostituire il modello per volumi medi. Dalla valutazione economica del progetto è emerso infatti un rendimento negativo del capitale investito, dati i prezzi eccessivamente bassi in vigore al momento della decisione di investimento e, quindi, la produzione non è stata avviata. Negli ultimi anni la società ha inoltre importato piccole fotocopiatrici dalla Canon per soddisfare tutte le esigenze dei clienti nel settore della copiatura.

    (67) Nel periodo 1982-1985 il volume delle importazioni di fotocopiatrici a carta comune per una società è rimasto relativamente stabile, in termini percentuali rispetto alla produzione, mentre per la seconda società si è registrata una tendenza all'aumento. Nel periodo considerato complessivamente, tuttavia, il volume dei modelli prodotti da ciascuna società era nettamente superiore a quello delle importazioni con contratti di tipo OEM. Per la Océ, rispetto ai volumi importati, le importazioni di tipo OEM avevano un'incidenza minore, in termini percentuali, sulla cifra d'affari, dato che i modelli acquistati dal Giappone avevano un valore inferiore a quello dei prodotti della società stessa. Per quanto riguarda la Olivetti le percentuali in termini di cifra d'affari e di volume erano analoghe.

    (68) Il numero di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone acquistate dai due produttori comunitari, secondo le valutazioni, rappresentava soltanto il 3 % delle importazioni globali dal Giappone nel periodo 1981-1985.

    (69) In merito ai prezzi praticati dai due produttori comunitari, è stato accertato che i prezzi dei modelli importati erano almeno pari a quelli dei prodotti corrispondenti venduti con la marca del produttore e in linea di massima superiori. A questo proposito si sono riscontrati prezzi superiori del 14 % a quelli del modello venduto dal produttore.

    (70) Dato il volume non rilevante delle importazioni effettuate dai due produttori comunitari in base a contratti OEM e visti i prezzi ai quali tali prodotti sono stati venduti, la Commissione ha concluso che le importazioni in questione non possono aver provocato pregiudizio alle società stesse che le hanno effettuate.

    (71) La Commissione ha anche esaminato se le importazioni dal Giappone effettuate dai due produttori comunitari possano aver contribuito alla generale tendenza al ribasso dei prezzi registrata nella Comunità, a scapito quindi degli interessi stessi dei ricorrenti. Pur non potendo escludere un'eventuale incidenza di tali transazioni, la Commissione ritiene che le loro conseguenze siano trascurabili rispetto agli effetti sui prezzi esercitati dal rilevante volume di importazioni sul mercato comunitario da parte degli esportatori giapponesi e dai loro importatori. Pertanto, l'eventuale incidenza delle importazioni effettuate dai produttori comunitari sui prezzi delle fotocopiatrici da essi stessi prodotte può essere considerata minima e quindi insignificante ai fini della presente procedura. (72) Per quanto riguarda i motivi per i quali le importazioni sono state effettuate, occorre rilevare che la politica seguita dall'industria comunitaria per offrire un'ampia gamma di modelli ai propri clienti corrisponde pienamente alle strategie generalmente applicate da tutti i venditori sul mercato. Tutte le società operanti nel settore della copiatura nella Comunità (sia i gruppi giapponesi esportatori che i produttori comunitari) seguono una politica di questo tipo dovendo soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Pur con ampie variazioni tra i singoli produttori, quasi tutte le società considerano essenziale inserire nella loro gamma almeno un modello per volumi bassi e medi. Tanto Océ quanto Olivetti offrivano ai propri clienti una gamma di modelli comprendenti fotocopiatrici per bassi e medi volumi.

    (73) In linea generale e in base ai fatti noti, la Commissione ritiene che importando dal Giappone fotocopiatrici a carta comune in base a contratti OEM la Océ e la Olivetti non abbiano operato in modo da subire perdite più gravi di quelle che avrebbero comunque sopportato se avessero deciso di orientare la propria attività nel settore della copiatura commercializzando un numero più limitato di modelli.

    I due produttori interessati devono quindi essere considerati come parte dell'industria comunitaria ai fini della determinazione del pregiudizio nella presente procedura.

    (74) Per quanto riguarda il produttore comunitario (Rank Xerox) che ha concluso un accordo di associazione con il fornitore giapponese (Fuji Xerox), la Commissione ha accertato che la Rank Xerox ha iniziato ad importare macchine dalla Fuji Xerox nel 1978, con un ritmo molto irregolare, per esempio nel 1981 non sono state effettuate importazioni, e in quantitativi diversi secondo i modelli. Le importazioni riguardavano generalmente le piccole copiatrici e sono state effettuate prima della produzione del modello equivalente da parte della Rank Xerox nella Comunità. Le importazioni sono state infatti interrotte quando è stata avviata la produzione nella Comunità.

    Oltre alle piccole copiatrici, nel 1984 la Rank Xerox ha importato dalla Fuji Xerox, in quantitativi non rilevanti, un modello per volumi medi che non è stato in seguito prodotto nella Comunità. I nuovi modelli messi a punto per sostituire questa fotocopiatrice sono tuttavia prodotti nella Comunità.

    La Commissione ha accertato che il 10 % dei prodotti importati dalla Fuji Xerox è stato utilizzato dalla Rank Xerox per usi interni, nonché per dimostrazioni o corsi di formazione. Un'elevata percentuale di tali importazioni è stata inoltre riesportata al di fuori della Comunità. Complessivamente, secondo quanto accertato dalla Commissione, poco più della metà delle importazioni in questione è stata effettivamente commercializzata nella Comunità, per una percentuale non superiore al 7 % delle vendite globali della Rank Xerox sul mercato comunitario dal 1981 sino al termine del periodo di riferimento.

    I prezzi di rivendita delle macchine importate e prodotte dalla Fuji Xerox erano pari a quelli degli stessi modelli prodotti nella Comunità.

    (75) Per decidere se la Rank Xerox debba essere considerata parte dell'industria comunitaria ai fini della determinazione del pregiudizio nella presente procedura, la Commissione ha esaminato se, alla luce della relazione esistente tra la società stessa e il proprio fornitore giapponese, le importazioni fossero dovute principalmente all'esigenza della Rank Xerox di proteggersi contro le importazioni a basso prezzo dal Giappone, che incidevano sulla sua quota di mercato dei bassi volumi.

    A sostegno della propria posizione, la Rank Xerox ha affermato che la decisione iniziale di importare alcune macchine per bassi volumi dalla Fuji Xerox e di creare unità di produzione nella Comunità contando sull'approvvigionamento di parti a basso costo dal Giappone, era sensibilmente influenzata dalle condizioni del mercato comunitario in quel periodo (1975-1977), nonché dalla rapida espansione delle importazioni a basso prezzo originarie del Giappone. Date le circostanze e vista la necessità di sostenere la concorrenza dei produttori giapponesi che avevano fissato i prezzi di mercato, la Rank Xerox ritiene di aver agito per difendersi e ridurre al minimo il pregiudizio subito in tutto il settore della copiatura.

    (76) Prendendo in esame le argomentazioni pro e contro l'inserimento della Rank Xerox nell'industria comunitaria ai fini del presente regolamento che istituisce un dazio provvisorio, anche se la tesi degli esportatori fosse valida, dall'analisi dell'industria comunitaria si rileva che tutte le altre società avevano prodotto copiatrici a carta comune della stessa categoria dei prodotti giapponesi oppure in settore adiacenti di mercato che si trovavano in concorrenza con le importazioni giapponesi. Nel periodo di riferimento la Tetras ha infatti prodotto copiatrici personali, la Olivetti un modello per bassi volumi (categoria 1) e la OCE tre copiatrici per volumi medi (categoria 4). La Commissione ha inoltre accertato che un produttore comunitario diverso dalla Rank Xerox aveva intenzione di produrre un modello medio/piccolo (categoria 2 o 3), ma era stato costretto a rinviarne l'introduzione sul mercato data l'impossibilità di ottenere un adeguato rendimento degli investimenti, a causa della flessione dei prezzi.

    Gli elementi di prova presentati a questo proposito comprendevano l'analisi completa dei costi del progetto, dati particolareggiati sulle spese per ricerca e sviluppo, nonché documentazione sul prototipo.

    (77) Secondo le risultanze della Commissione, si deve concludere che i produttori comunitari hanno subito un pregiudizio indipendentemente dal fatto che la produzione di piccole copiatrici da parte della Rank Xerox sia presa in esame in termini di industria comunitaria. Pertanto, la Commissione conclude a titolo provvisorio che per industria comunitaria, ai fini della determinazione del pregiudizio, si intende la produzione di fotocopiatrici a carta comune da parte dei ricorrenti, fatta eccezione per le macchine classificate nella categoria 6 della Dataquest, che non sono state esportate da società giapponesi né prodotte dall'industria comunitaria nel periodo di riferimento, per le quali non è stato quindi accertato alcun pregiudizio.

    (78) Alcuni esportatori hanno sostenuto che, per almeno una parte della produzione nella Comunità, se non per la produzione complessiva, la Rank Xerox non dovrebbe essere considerata come industria comunitaria ai fini della valutazione del pregiudizio. La Commissione, avendo accertato che prendendo in esame tutta la produzione della Rank Xerox si otteneva una soglia di pregiudizio lievemente inferiore al valore che si sarebbe ottenuto escludendo tale produzione, ha concluso che, almeno ai fini delle conclusioni provvisorie, è opportuno tener conto della produzione Rank Xerox nella valutazione dell'incidenza delle importazioni in dumping.

    d) Incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria

    (79) Per valutare le ripercussioni delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria, la Commissione ha accuratamente esaminato l'eventuale pregiudizio provocato dalle macchine giapponesi più grandi (categoria 4) importate nel periodo di riferimento nei confronti della produzione comunitaria di macchine per volumi maggiori (classificate nella cateogira 5). Benché ritenga che tali prodotti abbiano caratteristiche sufficientemente analoghe per essere considerati prodotti simili ai fini della presente procedura, la Commissione è nondimeno del parere che sia necessario esaminare accuratamente se le importazioni giapponesi in questione abbiano provocato un eventuale pregiudizio.

    La causa principale di un eventuale pregiudizio subito dai produttori comunitari deve essere attribuita alle importazioni di prodotti aventi caratteristiche tecniche analoghe. Nel caso in esame, la Commissione ritiene che le importazioni giapponesi non abbiano provocato pregiudizio alla produzione comunitaria di tali modelli, in quanto i produttori comunitari controllavano buona parte del mercato della cateogira 5 e non si sono verificate importazioni giapponesi nella Comunità di macchine classificate in questa fascia (vale a dire di modelli aventi una velocità da 70 a 90 copie A4 al minuto e un volume mensile compreso tra le 25 000 e le 125 000 copie).

    (80) La Commissione ha tuttavia rilevato che, verso la fine del periodo di riferimento, i produttori giapponesi hanno iniziato ad esportare nella Comunità copiatrici per volumi maggiori. In questa fase delle conclusioni provvisorie la Commissione ha tuttavia lasciato insoluta la questione di determinare se tali importazioni possano provocare pregiudizio all'industria comunitaria.

    (81) L'incidenza delle importazioni a basso prezzo si è manifestata con il progressivo calo della redditività dei produttori comunitari considerati complessivamente per quanto riguarda le vendite delle fotocopiatrici da essi prodotte. Non tenendo conto dei dati relativi alla Tetras, in quanto le perdite subite da tale società erano dovute in parte alle spese di impianto sostenute nel 1984 all'inizio della produzione, la media ponderata del rendimento sulle vendite, prima dell'imposizione, per i tre restanti produttori comunitari è diminuita di oltre il 50 % tra il 1983 e il 1984, con un ulteriore calo nel 1985 in cui ha raggiunto un livello appena superiore al punto di pareggio. I risultati delle tre società nel periodo in questione sono stati diversi: una è riuscita a mantenere un certo margine di profitto, anche se molto basso, mentre le altre due hanno registrato una flessione generale della redditività, fino a subire perdite. Nel 1985 uno dei tre produttori ha sostenuto perdite rilevanti.

    Le conseguenze del calo dei profitti si sono manifestate in modi diversi, l'industria comunitaria è stata costretta a ridurre le spese per ricerca e sviluppo nel settore della copiatura ad un livello nettamente inferiore a quello dei concorrenti giapponesi. Dai dati di cui dispone la Commissione si rileva che in media le società giapponesi spendono molto di più dei produttori comunitari per la ricerca e lo sviluppo in termini di percentuale di cifra d'affari. L'incapacità di investire sufficienti risorse in questo campo minaccia il futuro dell'industria e la sua capacità concorrenziale nei confronti delle importazioni giapponesi. (82) In previsione di una costante flessione dei prezzi i produttori comunitari hanno inoltre rinviato o abbandonato programmi di produzione di nuovi modelli, in particolare nel settore delle piccole copiatrici. Tale situazione ha infatti impedito ai produttori di mettere in atto progetti redditizi ed i suoi effetti continuano a manifestarsi, nonostante le iniziative prese dai produttori comunitari per ridurre i costi fissi per far fronte ai prezzi più bassi prevalenti sul mercato. La tendenza a ridurre i costi ha provocato, tra l'altro, il calo dell'occupazione nell'industria comunitaria considerata nel suo complesso (diminuzione dell'8 % nel periodo 1982-1984).

    (83) Nonostante abbiano concentrato le attività produttive su una gamma limitata di modelli, l'industria comunitaria non ha operato con un soddisfacente tasso di sfruttamento del potenziale. In seguito alla perdita di quote di mercato, inoltre, le società comunitarie non hanno potuto beneficiare delle economie di scala dovute ad un maggior volume di produzione di cui hanno fruito i concorrenti giapponesi.

    (84) Appare difficile quantificare con precisione il pregiudizio subito dai produttori comunitari per non aver realizzato le economie di scala nella produzione e l'incremento del profitto che si sarebbero potuti ottenere se i costi di produzione e le spese generali avessero potuto essere ripartiti su un maggior numero di unità. Una società ha tuttavia calcolato che un terzo della perdita complessiva dei profitti dovuta alle pratiche di dumping da parte dei produttori giapponesi può essere attribuita all'incapacità di beneficiare di tali economie di scala.

    (85) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio poteva essere provocato da altri fattori, quali volume e prezzi di importazioni non oggetto di dumping oppure il ristagno della domanda. A questa proposito tuttavia non sono stati presentati elementi di prova. Tra il 1981 e il 1985 la quota di mercato di altri esportatori, secondo le valutazioni, non ha superato l'1 % circa.

    Per quanto riguarda il consumo, dall'inchiesta risulta che tra il 1981 e il 1985 la domanda dei prodotti in questione nella Comunità è aumentata del 100 %, mentre le vendite dei produttori comunitari sul mercato interno non sono aumentate con la stessa rapidità della domanda e quindi la loro quota di mercato è scesa dal 19 % al 15 % circa.

    e) Questioni in materia di pregiudizio sollevate da esportatori e importatori di copiatrici a carta comune originarie del Giappone

    (86) Nella valutazione del pregiudizio la Commissione ha preso in esame l'opinione espressa da alcuni esportatori e OEM, secondo la quale la principale causa del grave pregiudizio subito dai produttori comunitari dopo la concessione di licenze per brevetti di copiatura xerografica è stata la loro decisione di concentrarsi sulla tecnologia della carta trattata e di non impegnare risorse sufficienti per mettere a punto nuovi ed efficaci modelli basati sulla tecnologia della carta comune. A questo proposito gli esportatori sostengono che le società che hanno interrotto la produzione di copiatrici tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta erano in gran parte vittime dei propri errori in materia di investimenti. Per quanto riguarda i ricorrenti nella presente procedura, gli esportatori sostengono che Océ e Olivetti hanno esitato prima di effettuare la transizione verso la nuova tecnologia in una fase ormai avanzata ed hanno scelto di ridurre il proprio svantaggio concorrenziale ricorrendo a contratti di tipo OEM, mentre preparavano troppo tardi la produzione di modelli propri.

    (87) Per valutare se i presunti errori di alcuni ricorrenti nella fase di transizione dalla tecnologia della carta trattata a quella della carta comune siano stati causa del pregiudizio da essi subito successivamente, la Commissione ha preso in esame i fatti relativi alle due società interessate. A questo proposito occorre rilevare in primo luogo che, contrariamente a quanto affermano gli esportatori, una società, la Océ, aveva già prodotto una copiatrice a carta comune (modello 1700) mentre ancora la Xerox controllava i brevetti di copiatura xerografica. Contemporaneamente la società continuava a basarsi sulla tecnologia della carta trattata per le piccole fotocopiatrici e, con l'apertura del mercato nel 1975/1976, essendo priva di un modello a carta comune per bassi volumi, ha iniziato le importazioni in base a contratti OEM. Come risulta tuttavia dai paragrafi precedenti, la società aveva intenzione di sostituire i prodotti importati non appena avesse messo a punto il proprio modello di piccola copiatrice a carta comune, ma non ha potuto realizzare tale progetto a causa dei prezzi eccessivamente bassi vigenti sul mercato e della conseguente impossibilità di ottenere un profitto adeguato.

    Pertanto, anche se venisse accolta l'argomentazione degli esportatori secondo la quale la Océ si era convertita troppo tardi alla tecnologia della carta comune, le iniziative attuate in seguito dalla società dimostrano che quest'ultima aveva recuperato il ritardo nel settore dei bassi volumi, ma non ha potuto procedere oltre data l'impossibilità di commercializzare il proprio prodotto a prezzi concorrenziali con le importazioni giapponesi.

    (88) Per quanto riguarda la Olivetti, la prima copiatrice a carta comune prodotta dalla società stessa è stata commercializzata nel 1978 dopo molti anni di lavoro sul piano dello sviluppo e della sperimentazione. La dipendenza della società dai prodotti importati dal Giappone si è ridotta progressivamente, mentre aumentava la produzione dei modelli a carta comune e venivano sostituite le macchine basate sulla tecnologia della carta trattata. Nel periodo 1982/1983 la Olivetti ha commercializzato nella Comunità soltanto un modello importato in base a un contratto OEM. La dipendenza da questo tipo di importazioni è tuttavia aumentata sino alla fine del periodo di riferimento (luglio 1985). La Olivetti non ha infatti prodotto un modello volto a sostituire la sua precedente serie di copiatrici per volumi medi, data l'impossibilità di ottenere un adeguato indice di redditività del capitale investito.

    Quindi, anche se venisse accolta l'argomentazione degli esportatori secondo la quale la Olivetti è entrata in ritardo nel mercato della copiatura su carta comune, dall'esame dei fatti risulta che la società in questione ha sviluppato la propria attività in questo settore in modo da poter offrire ai propri clienti una gamma completa di modelli di propria produzione. L'incapacità di proseguire oppure espandere questa strategia in una fase successiva non deriva da una condizione di svantaggio dovuta al ritardo nell'applicazione della tecnologia della carta comune.

    (89) In breve, la Commissione non ritiene che le affermazioni, secondo le quali il pregiudizio subito da Océ e Olivetti sia attribuibile al ritardo nell'adozione della tecnologia della carta comune, siano confermate dai fatti nel caso in esame. Per quanto riguarda gli altri due produttori comunitari, Rank Xerox e Tetras, le affermazioni non sono pertinenti in quanto la prima società ha sempre fornito modelli a carta comune e la seconda ha iniziato soltanto negli ultimi tempi la produzione di piccole copiatrici.

    (90) Le affermazioni di alcune OEM, secondo le quali l'elevata quota di mercato delle esportazioni giapponesi è dovuta alla superiorità di tali prodotti in termini di gamma, qualità, affidabilità e tasso di innovazione rispetto ai prodotti dell'industria europea e che pertanto il diviario tecnologico non è più colmabile, non sono sostenute da sufficienti elementi di prova. La probabilità che una situazione di questo genere si verifichi realmente, tuttavia, aumenterà se i produttori europei non saranno in grado, a causa di margini di profitto nulli o eccessivamente bassi sui prodotti esistenti, di dedicare sufficienti risorse alla ricerca e allo sviluppo per mettere a punto nuovi prodotti.

    f) Conclusione

    (91) In conclusione, il volume delle importazioni oggetto di dumping, la loro quota di mercato, i relativi prezzi di rivendita nella Comunità, nonché il calo dei profitti dell'industria comunitaria, hanno indotto la Commissione a stabilire che gli effetti delle importazioni in dumping di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone, considerate isolatamente, costituiscono un pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria.

    H. Interesse della Comunità

    (92) Nel valutare se nell'interesse della Comunità è opportuno prendere provvedimenti contro le importazioni in dumping di copiatrici originarie del Giappone che, come è stato accertato, provocano pregiudizio all'industria comunitaria, la Commissione ha tenuto conto delle opinioni espresse da tutte le parti interessate, in particolare da produttori, esportatori e OEM, nonché degli effetti sui prezzi e sulla concorrenza che potrebbero manifestarsi in seguito all'istituzione di dazi antidumping provvisori. La Commissione ha inoltre tenuto presente il fatto che l'industria delle copiatrici svolge una funzione chiave nel settore complessivo della produzione di macchine per ufficio e che la tecnologia applicata sarà essenziale per la futura messa a punto di nuovi prodotti riprografici.

    (93) Dal punto di vista dei produttori comunitari, l'eliminazione del pregiudizio dovuto alle pratiche di dumping è essenziale per la loro sopravvivenza come produttori e la loro capacità di sostenere la concorrenza delle esportazioni giapponesi sul mercato comunitario e sul piano mondiale. Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione emerge che, se non si interviene rapidamente, sarebbe pregiudicata la sopravvivenza dell'industria comunitaria nella sua attuale struttura.

    (94) Appare evidente, d'altra parte, che l'istituzione di dazi antidumping avrà alcune conseguenze nella Comunità. Gli importatori che vendono copiatrici giapponesi a carta comune in base a contratti OEM affermano, per esempio, che i dazi antidumping li penalizzerebbero in misura maggiore degli esportatori stessi e che sarebbe minacciata la loro sopravvivenza in qualità di distributori e, in alcuni casi, di produttori di sistemi di riprografia, escluse le fotocopiatrici. Essi affermano che con ogni probabilità perderebbero una rilevante quota di mercato, in quanto non dispongono delle risorse finanziarie sufficienti per assorbire i dazi e quindi corrono il rischio di dover commercializzare i propri prodotti a prezzi non concorrenziali. Di conseguenza, le OEM temono che la distribuzione di fotocopiatrici venga progressivamente assunta dagli esportatori giapponesi stessi e chiedono un trattamento differenziato e particolare, in quanto sostengono di essere danneggiate in misura maggiore rispetto a qualsiasi altro gruppo di imprese oggetto della procedura.

    (95) La Commissione ha preso in esame tali argomentazioni ed ha concluso che le difficoltà delle OEM derivano principalmente dal tipo di accordi commerciali da esse conclusi con i fornitori giapponesi, nonché dalla loro funzione di distributori di fotocopiatrici originarie del Giappone.

    Per quanto riguarda i rapporti commerciali con il Giappone, alcune società hanno concluso accordi a lungo termine che implicano l'obbligo di acquistare quantitativi minimi di fotocopiatrici dagli esportatori giapponesi. Il fatto che le OEM possano essere danneggiate dall'istituzione di dazi antidumping è una conseguenza diretta degli accordi da essi concluse con i fornitori. La Commissione, pur prendendo nota della situazione in cui si trovano le OEM, non ritiene che essa possa giustificare la decisione di non prendere provvedimenti per tutelare gli interessi della Comunità.

    Per quanto riguarda la funzione di tali società sul piano della distribuzione, la Commissione ha rilevato che le OEM hanno perso una rilevante quota di mercato negli ultimi anni. Appare inoltre evidente che le società di questo tipo sono particolarmente vulnerabili nei confronti della creazione di nuovi sistemi di distribuzione e/o di impianti di produzione in Europa da parte di esportatori giapponesi, indipendentemente dall'imposizione di eventuali dazi antidumping.

    (96) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale eventuali dazi potrebbero danneggiare l'attività globale delle OEM, con conseguenze negative sul piano dell'occupazione nella Comunità, secondo la Commissione questo tipo di interessi deve essere valutato tenendo conto delle molteplici conseguenze, che si verificherebbero anche sull'occupazione, qualora non venisse tutelata l'industria europea produttrice di copiatrici a carta comune. La Commissione ritiene che, a conti fatti, nell'interesse della Comunità appare più opportuno salvaguardare la capacità produttiva nella CEE nel suo complesso dagli effetti negativi delle importazioni in dumping piuttosto che proteggere o, almeno, favorire l'attività di intermediari e di distributori, che dipende in misura notevole dalle importazioni.

    (97) Le stesse considerazioni valgono per le società produttrici di alcuni tipi di materiale riprografico, le quali sostengono che la loro attività globale dipende tuttavia dalle vendite di prodotti importati con contratti OEM.

    (98) Infine, la Commissione, pur riconoscendo la posizione particolarmente vulnerabile delle OEM nella presente procedura, non ritiene che, dal punto di vista giuridico e economico, esistano i motivi per giustificare la concessione di un trattamento speciale, anche se quest'ultimo potrebbe essere preso in considerazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2176/84.

    (99) È stato inoltre affermato che l'istituzione di dazi antidumping sia contraria all'interesse della Comunità in quanto ridurrebbe la concorrenza sul mercato comunitario, aumenterebbe il rischio di ripristinare condizioni di oligopolio o monopolio, favorirebbe una società controllata da un gruppo statunitense, ridurrebbe l'offerta data l'incapacità dei produttori comunitari di assorbire la domanda creata dalla diminuzione delle importazioni giapponesi, ridurrebbe l'occupazione nel settore dell'importazione, della distribuzione e dei servizi tecnici e infine provocherebbe un aumento dei prezzi al consumo.

    (100) Sul piano della concorrenza all'interno della Comunità l'incidenza di dazi antidumping, dato il limitato periodo di validità di un regolamento provvisorio, avrebbe un carattere transitorio. Pertanto, non è contrario agli interessi della Comunità istituire dazi antidumping provvisori nella presente procedura a causa di eventuali effetti negativi sulla concorrenza all'interno della Comunità.

    (101) È stata inoltre posta la questione se, nell'interesse della Comunità sia opportuno applicare disposizioni che sostanzialmente favorirebbero una società di proprietà di un gruppo statunitense (Rank Xerox), la quale produce macchine nella Comunità con parti fornite dalla Fuji-Xerox.

    Secondo la Commissione, il fatto che una delle società in questione sia controllata da un gruppo statunitense non è pertinente, in quanto il solo criterio valido da tener presente è il fatto che essa produce prodotti simili nella Comunità. Per quanto riguarda l'affermazione secondo la quale la Rank Xerox si limiterebbe a produrre fotocopiatrici con parti importate dal Giappone, la Commissione ha accertato che il valore aggiunto dalla Rank Xerox in tutte le operazioni produttive nella Comunità è abbastanza rilevante per poter considerare tali operazioni com parte dell'industria comunitaria.

    (102) In merito all'argomentazione secondo la quale eventuali dazi antidumping provocherebbero una contrazione dell'offerta o addirittura una mancanza di forniture, la Commissione non ritiene che esistano elementi di prova del fatto che l'eliminazione del pregiudizio dovuto al dumping possa provocare una riduzione dell'offerta. In primo luogo l'industria comunitaria è in grado di incrementare notevolmente la propria produzione e comunque i provvedimenti antidumping di per sé stessi non sono tali da alterare il volume delle fotocopiatrici disponibili per l'esportazione nella Comunità.

    (103) Per quanto riguarda le conseguenze sull'occupazione nell'industria comunitaria della copiatura su carta comune nel suo complesso, secondo le previsioni eventuali cambiamenti nel numero complessivo di lavoratori occupati in questo settore industriale in seguito all'introduzione di provvedimenti provvisori avrebbero una portata limitata. (104) È stata infine posta la questione se l'introduzione di dazi antidumping sia nell'interesse della Comunità, in quanto i prezzi delle fotocopiatrici giapponesi potrebbero aumentare, con il conseguente incremento dei prezzi al consumo.

    La Commissione riconosce che i provvedimenti in questione potrebbero provocare incrementi di prezzi a breve termine. Tuttavia, data l'entità del pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping, nonché la rilevanza dell'industria comunitaria interessata, si è concluso che, nel caso in esame, l'esigenza di salvaguardare la stabilità dell'industria in questione deve avere la precedenza. In realtà, a lungo termine, l'esistenza di un'industria comunitaria redditizia, in grado di sostenere la concorrenza con le importazioni e di offrire una fonte di approvvigionamento alternativa, corrisponde agli interessi dei consumatori.

    (105) In conclusione, la Commissione ritiene che nell'interesse della Comunità è necessario eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping. L'industria comunitaria deve pertanto essere difesa contro le importazioni in dumping originarie del Giappone, che hanno provocato sostanziale pregiudizio. Onde evitare che nel corso della procedura venga arrecato ulteriore pregiudizio, tali misure devono concretarsi nell'imposizione di un dazio antidumping provvisorio.

    I. Impegno

    (106) Kyocera, una società giapponese che non ha più effettuato esportazioni nella Comunità dopo il periodo di riferimento, ha offerto un impegno in merito alle sue future esportazioni nella Comunità.

    Tale impegno non è stato accolto dalla Commissione nella fase provvisoria, ma verrà nuovamente preso in esame qualora venisse proposta l'istituzione di dazi definitivi.

    J. Dazio

    (107) È stato esaminato se l'aliquota del dazio debba essere inferiore ai margini di dumping accertati a titolo provvisorio, qualora tale aliquota fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping. Ai fini di una conclusione preliminare, a questo proposito è stato ritenuto opportuno prendere in esame il rendimento ottenuto dai produttori comunitari sulle vendite di copiatrici a carta comune durante il periodo di riferimento. La Commissione ha quindi esaminato i bilanci delle tre società interessate, Rank Xerox, Océ e Olivetti relativi all'esercizio finanziario 1985, da cui ha estratto i dati relativi al rendimento sulle vendite di copiatrici a carta comune nella Comunità. Tali dati sono stati ponderati rispetto alla cifra d'affari e confrontati con il rendimento minimo considerato necessario per salvaguardare la capacità concorrenziale e operativa dell'industria del settore.

    (108) Per quanto riguarda la scelta di un adeguato indice di redditività, l'industria comunitaria ha affermato che era necessario un rendimento delle attività (prima dell'imposizione) pari ad almeno il 18 % affinché un'industria in questo settore potesse rimanere concorrenziale e operativa, tenendo conto delle esigenze in termini di ricerca e sviluppo e pubblicità, nonché dei costi dei relativi finanziamenti nella Comunità.

    Le esigenze in materia di ricerca e sviluppo sono dovute al breve ciclo di vita del prodotto e quindi alla necessità di introdurre nuovi modelli a intervalli regolari. A tal fine è necessario condurre in parallelo e costantemente una serie di programmi di ricerca e sviluppo. i quali implicano notevoli rischi finanziari ed elevati costi di finanziamento ai normali tassi di mercato nella Comunità. Occorre inoltre tener conto del fatto che i produttori comunitari devono finanziare campagne pubblicitarie per i nuovi prodotti e per quelli esistenti con livelli di spesa analoghi a quelli degli esportatori interessati.

    Alla luce di quanto precede, un utile netto minimo del 12 % sulle entrate, prima dell'imposizione, è stato considerato adeguato.

    (109) In base ai dati disponibili, la Comissione ha concluso che la differenza tra il rendimento ottenuto e quello considerato necessario era dovuta sostanzialmente all'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria.

    (110) Per determinare l'aliquota del dazio da istituire a titolo provvisorio, per quanto riguarda Rank Xerox, Océ e Olivetti, la Commissione ha calcolato l'incremento delle entrate che sarebbe necessario per ottenere un utile del 12 %, prima del pagamento delle imposte. Tale metodo non è stato applicato in questa fase per la Tetras, in quanto i risultati finanziari della società erano sensibilmente influenzati dalle spese di impianto e la cifra d'affari era minima rispetto a quella delle altre tre società interessate.

    L'incremento delle entrate per ciascuna società è stato determinato applicando un fattore alle cifre relative al 1985 che calcolavano le entrate necessarie per ottenere un utile maggiore. Queste cifre sono state ponderate rispetto al fatturato di ciascuna società per ottenere un incremento medio del livello dei prezzi per le singole macchine da applicare all'industria comunitaria nel suo complesso (esclusa la Tetras). In tale calcolo non si è tenuto conto di un eventuale aumento delle vendite da parte dei produttori comunitari.

    (111) Al fine di determinare l'aliquota del dazio da applicare alla frontiera comunitaria per ottenere l'incremento dei prezzi desiderato a livello del consumatore finale, la Commissione ha calcolato per le vendite di ciascun esportatore nella Comunità i costi sostenuti dalle consociate degli esportatori, vale a dire i costi a carico degli importatori collegati tra il momento dell'importazione e quello della rivendita del prodotto in questione a clienti indipendenti, i quali sono in gran parte intermediari e in alcuni casi consumatori finali. Alle consociate degli esportatori è stato attribuito un margine di profitto del 5 %. Benché i produttori comunitari vendano direttamente ai consumatori finali, ai fini dei provvedimenti provvisori non si è tenuto conto di eventuali costi supplementari sostenuti dagli intermediari che acquistano fotocopiatrici dalle consociate degli esportatori giapponesi e le vendono ai consumatori finali.

    (112) I costi e i profitti di ciascuna società consociata sono stati espressi in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria e quindi ponderati secondo la cifra d'affari delle esportazioni nella Comunità di ciascuna società in modo da ottenere un fattore che rappresentasse la differenza, su una base media ponderata, tra il prezzo così ottenuto e il prezzo di vendita nella Comunità praticato dagli esportatori giapponesi considerati complessivamente. L'incremento percentuale delle entrate necessario affinché i produttori comunitari potessero ottenere un utile del 12 % è stato quindi espresso in percentuale del prezzo franco frontiera. L'aumento del prezzo così calcolato è del 15,8 % alla frontiera.

    Al fine di eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping, è stato quindi considerato opportuno applicare un dazio con un'aliquota del 15,8 % sulle esportazioni di tutte le società nei confronti delle quali è stato accertato un margine di dumping pari o superiore a tale percentuale. Per le altre società il dazio antidumping provvisorio dovrebbe essere pari al margine di dumping accertato.

    (113) Il dazio antidumping provvisorio si applica a tutti i modelli di copiatrici a carta comune originarie del Giappone, fatta eccezione per le macchine classificate nelle categorie 5 e 6 della Dataquest. Ai fini della determinazione delle copiatrici a carta comune cui va applicato il dazio provvisorio, è opportuno utilizzare il criterio delle velocità della macchina piuttosto che il volume di copiatura mensile, in quanto quest'ultimo non può essere applicato senza difficoltà da parte delle autorità doganali. Esiste una lieve sovrapposizione tra il potenziale di velocità della macchina delle copiatrici della categoria 4 (dalle 40 alle 75 copie al minuto di formato A4) e quello delle categorie 5 e successive (superiore alle 70 copie al minuto di formato A4). Tuttavia, dal momento che nel periodo di riferimento non si sono verificate esportazioni giapponesi di copiatrici della categoria 4 aventi un potenziale di velocità dalle 70 alle 75 copie al minuto, la velocità più bassa delle copiatrici della categoria 5 può essere utilizzata come criterio di distinzione. Pertanto, dazi antidumping provvisori non devono essere applicati a tutte le copiatrici a carta comune originarie del Giappone che abbiano la capacità di operare ad una velocità di copiatura superiore alle 70 copie al minuto di formato A4.

    (114) Tutte le risultanze relative al presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di un dazio definitivo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi di fotocopia a sistema ottico di cui alla sottovoce 90.10 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 90.10-22, originari del Giappone.

    2. L'aliquota del dazio è pari al 15,8 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, ad eccezione delle importazioni degli apparecchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo prodotti ed esportati dalle seguenti società, ai quali è applicata la seguente aliquota:

    - Copyer Company Ltd, Tokio: 7,2 %

    - Mita Industrial Compagny, Osaka: 13,7 %

    - Toshiba Corporation, Tokio: 15,3 %

    3. Il dazio di cui al presente articolo non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 aventi una velocità superiore a 70 copie al minuto di formato A4.

    4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. 5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

    Articolo 2

    Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2176/84, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, l'articolo 1 del presente regolamento è applicabile per quattro mesi, a meno che il il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1986.

    Per la Commissione

    Willy DE CLERCQ

    Membro della Commissione

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