Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R2628

    Regolamento (CEE) n. 2628/86 della Commissione del 19 agosto 1986 che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

    GU L 237 del 23.8.1986, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1987; abrogato da 387R0315

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2628/oj

    31986R2628

    Regolamento (CEE) n. 2628/86 della Commissione del 19 agosto 1986 che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

    Gazzetta ufficiale n. L 237 del 23/08/1986 pag. 0005


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2628/86 DELLA COMMISSIONE

    del 19 agosto 1986

    che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2),

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/84 (5), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

    visto il parere del comitato monetario,

    considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati al regolamento (CEE) n. 1292/86 della Commissione (6);

    considerando che, per le monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che, per le altre monete, il tasso speciale per il periodo compreso fra il 1o settembre 1986 e il 28 febbraio 1987 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario instantaneo massimo del 2,25 % risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari validi il 1o agosto 1986;

    considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2502/86 (8), in particolare dell'articolo 6, paragrafo 2, ai tassi centrali e ai tassi del mercato va appplicato un coefficiente correttore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

    a) per il franco belga e il franco lussemburghese:

    1 FB/Flux= 0,0211279 ECU;

    b) per la corona danese:

    1 Dkr= 0,116529 ECU;

    c) per il marco tedesco:

    1 DM= 0 = 0,431540 ECU;

    d) per il franco francese:

    1 FF = 0,132531 ECU;

    e) per la sterlina inglese:

    1 £ = 1,39306 ECU;

    f) per la sterlina irlandese:

    1 £ Irl = 1,19077 ECU;

    g) per la lira italiana:

    100 Lit = 0,0628837 ECU;

    h) per il fiorino olandese:

    1 FL = 0,383004 ECU;

    i) per la dracma greca:

    100 Dra = 0,675561 ECU;

    j) per la peseta spagnola:

    100 Pta = 0,674610 ECU;

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1292/86 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

    (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

    (4) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.

    (5) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 21.

    (6) GU n. L 114 dell'1. 5. 1986, pag. 62.

    (7) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

    (8) GU n. L 219 del 6. 8. 1986, pag. 8.

    Top