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Document 31986R2408

Regolamento (CEE) n. 2408/86 della Commissione del 30 luglio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d' importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo

GU L 208 del 31.7.1986, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2408/oj

31986R2408

Regolamento (CEE) n. 2408/86 della Commissione del 30 luglio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d' importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 31/07/1986 pag. 0028


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizaazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2043/86 (4), stabilisce il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ed all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (5);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2119/85 della Commissione (6) ha aumentato temporaneamente il tasso della cauzione per i titoli di importazione di cereali di base con fissazione anticipata dal prelievo;

considerando che ai fini della corretta gestione del mercato e nella situazione attuale è opportuno mantenere a tale livello le cauzioni per i titoli di importazione; che è pertanto opportuno modificare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75, il testo delle lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) Se si tratta di titoli d'importazione che implicano la fissazione anticipata del prelievo:

- 16 ECU per tonnellata per i prodotti delle sottovoci e voci 10.01 B I, 10.01 B II, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune;

- 3,63 ECU per tonnellata per gli altri prodotti. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1986.

Esso è applicabile sino al 30 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

(4) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 71.

(5) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 18.

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