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Document 31986R2284

Regolamento (CEE) n. 2284/86 della Commissione del 22 luglio 1986 che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

GU L 200 del 23.7.1986, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2284/oj

31986R2284

Regolamento (CEE) n. 2284/86 della Commissione del 22 luglio 1986 che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 23/07/1986 pag. 0016


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2284/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1986

che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2),

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 (4), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento n. 225/67/CEE della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1844/86 (6) ha determinato le spese di trasformazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole da prendere in considerazione all'atto dell'applicazione degli articoli 2 e 6 del regolamento n. 115/67/CEE; che, dato che successivamente tali spese sono diminuite, è opportuno modificare in conformità gli importi fissati dagli articoli 5 e 8 del regolamento n. 225/67/CEE;

considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE prevede che, qualora le offerte e i corsi si riferiscano ad una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale il prezzo indicativo è stato fissato, il relativo importo venga adeguato in conformità dei coefficienti di equivalenza che figurano in allegato;

considerando che le qualità dei semi di colza e di ravizzone, nonché dei semi di girasole, forniti dai principali paesi terzi produttori, presentano talune differenze rispetto alle qualità prese in considerazione ai fini della determinazione dei coefficienti di equivalenza validi attualmente per i semi in provenienza da tali paesi; che occorre fissare coefficienti di equivalenza che tengano conto della nuova situazione;

considerando che è opportuno procedere a taluni adattamenti del testo del regolamento n. 225/67/CEE e di riunire in un allegato gli importi che figurano negli articoli 5 e 8 del suddetto regolamento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 225/67/CEE è modificato come segue:

1. Nell'articolo 3, lettera e) i termini « 0,20 unità di conto » sono sostituiti da « 0,242 ECU ».

2. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 5

Nella determinazione dello scarto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 115/67/CEE e qualora siano applicate le disposizioni dell'articolo 2 del suddetto regolamento, i costi di trasformazione dei semi e i quantitativi di olio e di panelli ottenuti dalla trasformazione dei semi sono quelli che figurano nell'allegato II. »

3. L'articolo 8 è soppresso.

4. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

(4) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

(5) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

(6) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 16.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Coefficiente di equivalenza delle varie qualità di semi di colza, di ravizzone e di girasole

(in ECU/100 kg)

1.2,3 // // // // Coefficiente di equivalenza // 1.2.3 // // Importo da detrarre dal prezzo // Importo da aggiungere al prezzo // // // // A. Semi di colza e di ravizzone in provenienza: // // // - dal Canada // 0,740 // - // - dagli altri paesi terzi // 0,283 // - // B. Semi di girasole in provenienza: // // // - dagli Stati Uniti d'America o dal Canada // - // 1,684 // - dagli altri paesi terzi // - // 1,618 // // //

ALLEGATO II

Quantità di olio, quantità di panelli e costi risultanti dalla trasformazione dei semi oleosi

(per 100 kg di semi)

1.2.3.4 // // // // // // Costo di trasformazione // Quantità di olio // Quantità di panelli // // // // // Semi di colza e di ravizzone // 4,3 // 39 // 56 // Semi di girasole decorticati // 5,2 // 42 // 39 // Semi di girasole non decorticati // 5,0 // 42 // 55 // Semi di soia // 3,0 // 17,5 // 80 » // // // //

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