Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R2133

Regolamento (CEE) n. 2133/86 della Commissione dell' 8 luglio 1986 recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 187 del 9.7.1986, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/06/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2133/oj

31986R2133

Regolamento (CEE) n. 2133/86 della Commissione dell' 8 luglio 1986 recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 09/07/1986 pag. 0021 - 0022


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2133/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1986

recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3005/85 (4), ha fissato le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1911/86 (6), autorizza gli Stati membri a concedere un'indennità ai produttori che dispongono di un determinato quantitativo di riferimento e s'impegnano ad abbandonare definitivamente almeno il 50 % di tale quantitativo; che è opportuno fissare a 250 000 kg il livello minimo del quantitativo di riferimento che dà diritto all'indennità per arresto parziale della produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1371/84, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di 12 mesi gli acquirenti e le associazioni di produttori versano all'organismo competente l'importo del prelievo eventualmente dovuto; che l'esperienza ha dimostrato la difficoltà di rispettare questo termine; che quest'ultimo deve essere quindi portato a tre mesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue:

1. È inserito il seguente articolo 3 bis:

« Articolo 3 bis

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 857/84 è applicabile ai produttori il cui quantitativo di riferimento sia pari o superiore a 250 000 kg.

L'abbandono definitivo della produzione lattiera deve vertere su almeno il 50 % del quantitativo di riferimento del produttore ».

2. All'articolo 12, paragrafi 4 e 5, i termini « sessanta giorni » sono sostituiti da « tre mesi ».

3. L'articolo 16 è modificato come segue:

- Il testo del paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente testo:

« b) per disciplinare e controllare i casi di abbandono totale o parziale della produzione lattiera in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 857/84, qualora venga attuata tale disposizione ».

- Nel paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

« Le eventuali modifiche di tali misure, comprese quelle riguardanti l'abbandono parziale della produzione lattiera, sono comunicate alla Commissione entro un mese dalla loro adozione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1o aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

(3) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.

(4) GU n. L 288 del 30. 10. 1985, pag. 10.

(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(6) GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 6.

Top