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Document 31986R2133
Commission Regulation (EEC) No 2133/86 of 8 July 1986 amending for the 11th time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
Regolamento (CEE) n. 2133/86 della Commissione dell' 8 luglio 1986 recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CEE) n. 2133/86 della Commissione dell' 8 luglio 1986 recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 187 del 9.7.1986, p. 21–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 04/06/1988
Regolamento (CEE) n. 2133/86 della Commissione dell' 8 luglio 1986 recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 09/07/1986 pag. 0021 - 0022
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2133/86 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1986 recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3005/85 (4), ha fissato le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68; considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1911/86 (6), autorizza gli Stati membri a concedere un'indennità ai produttori che dispongono di un determinato quantitativo di riferimento e s'impegnano ad abbandonare definitivamente almeno il 50 % di tale quantitativo; che è opportuno fissare a 250 000 kg il livello minimo del quantitativo di riferimento che dà diritto all'indennità per arresto parziale della produzione; considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1371/84, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di 12 mesi gli acquirenti e le associazioni di produttori versano all'organismo competente l'importo del prelievo eventualmente dovuto; che l'esperienza ha dimostrato la difficoltà di rispettare questo termine; che quest'ultimo deve essere quindi portato a tre mesi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue: 1. È inserito il seguente articolo 3 bis: « Articolo 3 bis L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 857/84 è applicabile ai produttori il cui quantitativo di riferimento sia pari o superiore a 250 000 kg. L'abbandono definitivo della produzione lattiera deve vertere su almeno il 50 % del quantitativo di riferimento del produttore ». 2. All'articolo 12, paragrafi 4 e 5, i termini « sessanta giorni » sono sostituiti da « tre mesi ». 3. L'articolo 16 è modificato come segue: - Il testo del paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente testo: « b) per disciplinare e controllare i casi di abbandono totale o parziale della produzione lattiera in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 857/84, qualora venga attuata tale disposizione ». - Nel paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente: « Le eventuali modifiche di tali misure, comprese quelle riguardanti l'abbandono parziale della produzione lattiera, sono comunicate alla Commissione entro un mese dalla loro adozione ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o aprile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19. (3) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11. (4) GU n. L 288 del 30. 10. 1985, pag. 10. (5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (6) GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 6.