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Document 31986R2126

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2126/86 del Consiglio del 7 luglio 1986 che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

GU L 187 del 9.7.1986, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2126/oj

31986R2126

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2126/86 del Consiglio del 7 luglio 1986 che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 09/07/1986 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2126/86 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 1986

che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati, da ultimo, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3580/85 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (3),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dato il sensibile aumento del costo della vita registratosi nel corso del secondo semestre 1985 in vari paesi sedi di servizio dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee, occorre adeguare i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3580/85 alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari ed altri agenti, con effetto al 1o gennaio 1986, nonché al 1o novembre 1985 ed al 16 dicembre 1985, per alcuni paesi sede di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato;

considerando che è opportuno adeguare con effetto retroattivo i coefficienti correttori applicabili per l'Algeria, il Brasile, l'Egitto, il Libano e la Svizzera, conformemente alle statistiche attualmente disponibili per questi paesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al 1o gennaio 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nel paese indicato in appresso è fissato come segue:

Algeria 201,3

2. Con effetto al 1o maggio 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio nel paese indicato in appresso è fissato come segue:

Brasile 256,0

3. Con effetto al 1o luglio 1985, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nei paesi indicati in appresso sono fissati come segue:

Brasile 75,6

Svizzera 142,1

Algeria 202,6

Egitto 354,2

Libano 70,8

4. Con effetto al 1o novembre 1985, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi indicati in appresso sono fissati come segue:

Grecia 106,3

Brasile 118,1

Libano 80,4

Israele 191,2

Turchia 102,6

Iugoslavia 120,3

5. Con effetto al 16 novembre 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese indicato in appresso è fissato come segue:

Cile 136,2

6. Con effetto al 1o gennaio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi indicati in appresso sono fissati come segue:

Italia (tranne Varese) 101,5

Spagna 105,7

Portogallo 88,8

Venezuela 103,4

Australia 141,0

India 152,9

Marocco 108,4

Tunisia 122,0

Siria 192,2

7. I coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati in conformità all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Articolo 2

1. Con effetto al 1o gennaio 1986, il coefficiente correttore applicabile alla pensione e alle indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (1) è fissato come segue per il paese indicato in appresso:

Italia 159,0

2. Con effetto al 27 gennaio 1986, la presente disposizione non è più applicabile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAWSON

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

(1) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.

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