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Document 31986R2027

    Regolamento (CEE) n. 2027/86 della Commissione del 30 giugno 1986 relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

    GU L 173 del 1.7.1986, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1987; abrog. impl. da 387R1518

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2027/oj

    31986R2027

    Regolamento (CEE) n. 2027/86 della Commissione del 30 giugno 1986 relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

    Gazzetta ufficiale n. L 173 del 01/07/1986 pag. 0041 - 0042


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2027/86 DELLA COMMISSIONE

    del 30 giugno 1986

    relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

    considerando che l'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (4), ha previsto il rilascio di titoli aventi una lunga validità per i prodotti delle sottovoci 11.07 A I b), 11.07 A II b) e 11.07 B della tariffa doganale comune; che questa particolare facoltà è stata concessa per tener conto delle pratiche commerciali concernenti i prodotti in causa; che, tuttavia, per evitare un'utilizzazione speculativa di questi titoli a lunga durata, il loro rilascio è stato subordinato a condizioni rigorose consistenti, in particolare, nell'obbligo d'indicare la destinazione all'esportazione e di esportare effettivamente verso detta destinazione e nell'obbligo di apportare le prove dell'arrivo a destinazione;

    considerando che, data la situazione e la prevedibile evoluzione del mercato mondiale dell'orzo e del malto, in particolare della concorrenza sostenuta e dell'incertezza sul mercato mondiale, è opportuno rendere temporaneamente più elastiche le esigenze previste dalla normativa in vigore; che appare giustificato, per la durata della campagna e al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle condizioni di mercato, sospendere l'obbligo di indicare la destinazione dell'esportazione e di esportare verso tale destinazione;

    considerando che, come corollario, occorre sospendere per il medesimo periodo le condizioni particolari previste dalla normativa attuale in materia di svincolo delle cauzioni connesse con la domanda di questi titoli a lunga scadenza; che questa sospensione deve riguardare, da una parte, l'obbligo d'indicare la destinazione e, dall'altra, l'obbligo di apportare la prova dell'arrivo a destinazione;

    considerando che le misure sospensive previste a titolo temporaneo dal presente regolamento non devono in alcun modo incidere sugli obblighi attualmente esistenti per i titoli validi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 9 quater del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 9 quater

    1. Per le domande di titoli di esportazione relativi ai prodotti delle sottovoci 11.07 A I b), 11.07 A II b) e 11.07 B della tariffa doganale comune, presentate a partire dal 1o luglio 1986 fino al 30 aprile 1987, sono sospese le disposizioni dell'articolo 9 bis.

    2. In deroga all'articolo 9 e a richiesta dell'interessato, i titoli di esportazione per i prodotti di cui al paragrafo 1, le cui domande sono presentate a decorrere dal 1o luglio 1986, fino al 30 aprile 1987, sono validi a partire dalla data del loro rilascio a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80:

    - sino al 30 settembre 1987, quando sono rilasciati dal 1o gennaio al 30 aprile 1987;

    - sino alla fine dell'undicesimo mese seguente, quando sono rilasciati dal 1o luglio al 31 ottobre 1986;

    - sino al 30 settembre 1987, quando sono rilasciati dal 1o novembre al 31 dicembre 1986.

    3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3183/80, i diritti risultanti dai titoli di cui al paragrafo 2 non sono trasmissibili.

    4. Per i titoli rilasciati in virtù del paragrafo 2, la cauzione è di:

    - 30 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati fino al 31 dicembre 1986;

    - 24 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati fra il 1o gennaio e il 30 aprile 1987. ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

    (3) GU n. L 213 dell'1. 8. 1975, pag. 5.

    (4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.

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