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Document 31986R1871

Regolamento (CEE) n. 1871/86 della Commissione del 17 giugno 1986 relativo all' esenzione dal prelievo di corresponsabilità dei cereali immagazzinati alla fine della campagna di commercializzazione 1985/1986

GU L 162 del 18.6.1986, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1871/oj

31986R1871

Regolamento (CEE) n. 1871/86 della Commissione del 17 giugno 1986 relativo all' esenzione dal prelievo di corresponsabilità dei cereali immagazzinati alla fine della campagna di commercializzazione 1985/1986

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 18/06/1986 pag. 0018 - 0019


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1871/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1986

relativo all'esenzione dal prelievo di corresponsabilità dei cereali immagazzinati alla fine della campagna di commercializzazione 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, è istituito, a decorrere dal 1o luglio 1986, un prelievo di corresponsabilità a carico dei produttori di cereali, riscosso su tutti i cereali trasformati, esportati o consegnati all'intervento durante la campagna 1986/1987;

considerando che i cereali provenienti dai raccolti anteriori al 1986 immagazzinati al 30 giugno 1986 presso imprese del commercio e dell'industria di trasformazione, nonché all'intervento, sono stati acquistati al di fuori del regime del prelievo di corresponsabilità; che pertanto non è più possibile trasferire sul produttore l'onere di tale prelievo; che è quindi opportuno prevedere che i quantitativi in questione siano esonerati dalla riscossione del prelievo di corresponsabilità; che a tale scopo è necessario istituire un meccanismo di censimento delle scorte di cereali esistenti alla fine della campagna 1985/1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono esentati dal prelievo di corresponsabilità fissato per la campagna 1986/1987 i cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e provenienti dai raccolti anteriori al 1986:

- appartenenti alle imprese del commercio e dell'industria di trasformazione alla data del 30 giugno 1986 e immagazzinati presso tali imprese al più tardi il 7 luglio 1986;

- immagazzinati presso gli organismi d'intervento alla data del 30 giugno 1986.

Le scorte detenute dai governi al 30 giugno 1986 a titolo di scorte di sicurezza sono assimilate alle scorte d'intervento.

Articolo 2

1. Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 1, il richiedente deve aver presentato, mediante raccomandata, telescritto o telegramma inviati al più tardi il 7 luglio 1986, una domanda di esenzione all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trovano le scorte.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere almeno i seguenti dati e le seguenti dichiarazioni:

- la designazione del cereale,

- la quantità,

- il luogo di magazzinaggio,

- una dichiarazione da cui risulti:

a) che il cereale non proviene dal raccolto 1986,

b) che il cereale è stato raccolto nella Comunità.

Articolo 3

1. In Francia, in Grecia, in Italia e in Spagna, con la sola eccezione delle scorte di mais, le scorte di cereali che sono oggetto di una domanda di esenzione presentata in conformità delle disposizioni previste all'articolo 2, non possono essere superiori alle scorte dei suddetti cereali esistenti al 31 maggio precedente, le quali devono formare oggetto di una dichiarazione mediante raccomandata, telescritto o telegramma trasmessi all'autorità competente dello Stato membro al più tardi il 13 giugno 1986.

I cereali acquistati tra il 1o e il 30 giugno 1986 sono esentati soltanto se il richiedente fornisce la prova che i suddetti cereali provengono da un organismo d'intervento o da scorte esistenti al 31 maggio e dichiarate in conformità del primo comma.

2. Ai fini della determinazione dei quantitativi di cereali diversi dal mais da esentare al 30 giugno 1986 in Francia, in Grecia, in Italia e in Spagna, si prenderanno in considerazione le scorte di cereali esistenti al 31 maggio 1986 e dichiarate in conformità del paragrafo 1:

- maggiorate dei quantitativi di cerali dei raccolti precedenti acquistati fra il 1o e il 30 giugno 1986 provenienti da un organismo d'intervento o da scorte dichiarate in conformità del paragrafo 1,

- e diminuiti dei quantitativi di cereali trasformati o venduti sul mercato comunitario o all'esportazione tra il 1o e il 30 giugno 1986.

Articolo 4

Se cereali diversi dal mais raccolti in Francia, in Grecia, in Italia o in Spagna sono immagazzinati in un altro Stato membro alla data del 7 luglio 1986, l'esenzione si applica soltanto se il richiedente fornisce la prova che i suddetti cereali:

- sono stati acquistati nella Comunità entro il 31 maggio 1986 al più tardi;

- o provengono da un organismo d'intervento francese, greco, italiano o spagnolo, o da scorte esistenti in Francia, in Grecia, in Italia e in Spagna al 31 maggio e dichiarate in tali paesi in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1. Il richiedente dovrà presentare un attestato di vendita, vistato dall'autorità competente francese, greca, italiana o spagnola.

Articolo 5

1. Per l'applicazione del presente regolamento, l'autorità competente di ciascuno Stato membro effettua i controlli necessari, adottando, a tale scopo, tutte le misure appropriate per tener conto delle condizioni particolari esistenti sul suo territorio, segnatamente per quanto concerne la variazione delle scorte e i loro movimenti, nonché il periodo nel quale sono sottoposte a controllo. Essa può altresì fissare termini più brevi per la comunicazione delle informazioni che i richiedenti devono fornire in conformità degli articoli 2 e 3.

2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro rilascia un attestato di diritto all'esenzione del prelievo di corresponsabilità per i quantitativi dichiarati a titolo del presente regolamento. Possono essere rilasciati anche estratti di tale attestato.

3. Al più tardi il 31 agosto, gli Stati membri comunicano alla Commissione i qantitativi che sono stati oggetto di esenzione e, al più tardi, il 31 gennaio dell'anno successivo una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

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