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Document 31986R1715

Regolamento (CEE) n. 1715/86 della Commissione del 2 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85, per quanto riguarda la concessione della compensazione finanziaria per i limoni

GU L 149 del 3.6.1986, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/05/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1715/oj

31986R1715

Regolamento (CEE) n. 1715/86 della Commissione del 2 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85, per quanto riguarda la concessione della compensazione finanziaria per i limoni

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 03/06/1986 pag. 0019 - 0019


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/86 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85, per quanto riguarda la concessione della compensazione finanziaria per i limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/86 (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1353/86 della Commissione, ha ridotto dall'85 al 40 % la quantità di limoni d'origine comunitaria acquistata al prezzo d'acquisto minimo che può fruire della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 senza che occorra fornire la prova che il prodotto finito è stato venduto fuori d'Italia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3416/85 (4), deve essere ritoccato in funzione della nuova percentuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1562/85, l'aliquota dell'85 % è sostituita da quella del 40 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53.

(3) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.

(4) GU n. L 324 del 5. 12. 1985, pag. 15.

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