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Document 31986R1707

    Regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio del 30 maggio 1986 relativo alle condizioni d' importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell' incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

    GU L 146 del 31.5.1986, p. 88–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1707/oj

    31986R1707

    Regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio del 30 maggio 1986 relativo alle condizioni d' importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell' incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

    Gazzetta ufficiale n. L 146 del 31/05/1986 pag. 0088 - 0090


    *****

    // // // (CEE) N. 1707/86 DEL CONSIGLIO

    del 30 maggio 1986

    relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, a seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Cernobil, si sono disperse nell'atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi;

    considerando che conviene sostituire le misure provvisorie adottate con il regolamento (CEE) n. 1388/86 (1) con un regime che consenta di riprendere le importazioni a condizione che siano imposte tolleranze massime; che può tuttavia rivelarsi opportuno riesaminare tali tolleranze applicabili ai paesi terzi alla luce delle decisioni comunitarie in materia di tolleranze interne di contaminazione;

    considerando che è compito della Comunità far sì che prodotti agricoli e trasformati destinati all'alimentazione umana che potrebbero essere contaminati vengano immessi nella Comunità soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino, senza compromettere indebitamente gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico;

    considerando che la riflessione scientifica sui livelli massimi di riferimento deve essere ancora approfondita, ma che conviene tuttavia fissare, per motivi e secondo procedure d'urgenza, tolleranze massime provvisorie la cui osservanza sia condizione per l'importazione dei prodotti in questione e sia oggetto di controlli da parte degli Stati membri,

    considerando che, poiché il presente regolamento riguarda tutti i prodotti agricoli e trasformati destinati all'alimentazione umana, non occorre applicare nella fattispecie la procedura prevista all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE (2);

    considerando che l'osservanza delle tolleranze massime in questione dovrà essere oggetto di controlli adeguati e che la mancata osservanza di esse potrà essere penalizzata mediante divieti d'importazione;

    considerando che occorre prevedere una procedura semplificata per apportare alle misure previste dal presente regolamento le precisazioni e gli adeguamenti che dovessero rivelarsi necessari;

    considerando che l'adozione del presente regolamento nella sua forma attuale pare necessaria per soddisfare esigenze imperative ed immediate quali sono indicate nel terzo considerando,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento è applicabile ai prodotti di cui all'allegato II del trattato e ai prodotti contemplati dai regolamenti (CEE) n. 2730/75 (3), (CEE) n. 2783/75 (4), (CEE) n. 3033/80 (5) e (CEE) n. 3035/80 (6) originari dei paesi terzi, tranne ai prodotti che figurano nell'allegato.

    Articolo 2

    Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata all'osservanza delle tolleranze massime stabilite all'articolo 3.

    Articolo 3

    Le tolleranze massime di cui all'articolo 2 sono le seguenti:

    radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a:

    - 370 Bq/kg per il latte delle voci 04.01 e 04.02 della tariffa doganale comune, nonché per le derrate alimentari destinate all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro a sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come « preparazioni per lattanti » (7),

    - 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri procedono a controlli dell'osservanza delle tolleranze massime di cui all'articolo 3 per i prodotti di cui all'articolo 1 tenendo conto del livello di contaminazione del paese di origine. I controlli possono

    comportare anche la presentazione di certificati di esportazione. Secondo i risultati dei controlli gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 2, compreso il divieto di immissione in libera pratica, caso per caso oppure in maniera generale per un prodotto determinato.

    2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi in cui le tolleranze massime non siano state osservate. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

    Articolo 5

    Qualora si constatino casi di mancata osservanza delle tolleranze massime, si possono prendere le misure necessarie, secondo la procedura prevista all'articolo 6. Le misure possono andare fino al divieto di importazione dei prodotti originari del paese terzo in questione.

    Articolo 6

    1. Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell'elenco dei prodotti non atti all'alimentazione umana che figurano nell'allegato sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 (1), che si applica per analogia.

    2. A tale scopo è istituito un comitato ad hoc, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    Nel comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

    Articolo 7

    Il presente regolamento scade il 30 settembre 1986.

    Articolo 8

    Il regolamento (CEE) n. 1388/86 è abrogato.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. van den BROEK

    (1) GU n. L 127 del 13. 5. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

    (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

    (4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

    (5) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

    (6) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

    (7) Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    ALLEGATO

    1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // ex 01.01 A III // Cavalli da corsa // 04.05 B II // Uova sgusciate e giallo d'uova, non atti a usi alimentari (a) // ex 05.04 // Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, non commestibili, esclusi quelli di pesci // ex 05.15 // Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, escluso il sangue commestibile di animali; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana // 07.05 A // Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina (a) // 10.01 A // Spelta destinata alla semina (a) // 10.05 A // Granturco ibrido, destinato alla semina (a) // 10.06 A // Riso destinato alla semina (a) // 10.07 C I // Sorgo a grano ibrido, destinato alla semina (a) // 12.01 A // Semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina (a) // 12.03 // Semi, spore e frutti da sementa (a) // 15.01 A I // Strutto e altri grassi di maiale destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) // 15.02 A // Sevi (della specie bovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) // 15.03 A I // Stearina solare e oleostearina destinate a usi industriali (a) // 15.03 B // Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) // 15.05 // Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina // 15.07 B // Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica; cera di mirica e cera del Giappone // 15.07 C I // Olio di ricino destinato alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali (a) // 15.07 D I // Altri oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) // 22.08 A // Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico // 38.19 Q // Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche // 45.01 // Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato // 54.01 // Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati) // 57.01 // Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati) // //

    (a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

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