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Document 31986R1344

    Regolamento (CEE) n. 1344/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 876/68 per quanto riguarda la fissazione mediante gara delle restituzioni all' esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari

    GU L 119 del 8.5.1986, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1344/oj

    31986R1344

    Regolamento (CEE) n. 1344/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 876/68 per quanto riguarda la fissazione mediante gara delle restituzioni all' esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 119 del 08/05/1986 pag. 0036 - 0036
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0215
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0215


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1344/86 DEL CONSIGLIO del 6 maggio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 876/68 per quanto riguarda la fissazione mediante gara delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (3), considerando che il regolamento (CEE) n. 876/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (5), ha stabilito le norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e taluni criteri per la determinazione del loro importo; considerando che, in seguito all'ultima modifica dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68, occorre adeguare il regolamento (CEE) n. 876/68, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CEE) n. 876/68 è inserito il seguente articolo:«Articolo 5 bisL'articolo 5 non si applica se l'importo della restituzione è fissato mediante gara».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

    (3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 76.

    (4) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

    (5) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

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