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Document 31986R1326

    Regolamento (CEE) n. 1326/86 della Commissione del 5 maggio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 765/86 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento, per l' esportazione verso determinate destinazioni

    GU L 117 del 6.5.1986, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1326/oj

    31986R1326

    Regolamento (CEE) n. 1326/86 della Commissione del 5 maggio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 765/86 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento, per l' esportazione verso determinate destinazioni

    Gazzetta ufficiale n. L 117 del 06/05/1986 pag. 0016 - 0016


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1326/86 DELLA COMMISSIONE

    del 5 maggio 1986

    che modifica il regolamento (CEE) n. 765/86 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 765/86 della Commissione (3) ha introdotto un regime di vendita di burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni; che l'articolo 9, paragrafo 2 del suddetto regolamento prevede che l'aggiudicatario deve presentare una domanda di fissazione anticipata dell'importo della restituzione ed eventualmente dell'importo compensativo monetario;

    considerando che è opportuno prevedere la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario anche nel caso in cui l'importo sia uguale a 0; che occorre modificare in conformità l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 765/86;

    considerando che l'aggiudicatario dispone di un termine di 3 mesi a decorrere dal giorno del ritiro del burro, per pagarne il prezzo; che è opportuno prevedere il caso in cui il burro sia ritirato senza che l'aggiudicatario ne paghi in definitiva il prezzo e mettere quindi l'esecuzione del suddetto pagamento tra le esigenze principali che figurano nel detto regolamento;

    considerando che il testo olandese dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 765/86 contiene un errore; che è pertanto opportuno rettificare il suddetto articolo;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 765/86 è modificato come segue:

    1. Nell'articolo 6, paragrafo 1 il termine « eventualmente » è soppresso.

    2. Nell'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Contemporaneamente ai prezzi minimi di vendita e conformemente alla stessa procedura, è fissato l'importo delle cauzioni destinate a garantire l'esecuzione delle esigenze principali relative al pagamento del prezzo all'esportazione entro il termine di cui all'articolo 15 del burro tal quale o previa trasformazione ed al suo arrivo nel paese di destinazione, indicato nell'offerta.

    In caso di inadempimento degli obblighi concernenti il pagamento del prezzo, il termine di cui all'articolo 15, l'esportazione del burro e l'arrivo nel paese di destinazione, la cauzione di destinazione di cui al primo comma è totalmente incamerata.

    L'importo della cauzione è pari al prezzo d'intervento del burro, valido il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, maggiorato di 10 ECU per tonnellata ».

    3. Nell'articolo 9, paragrafo 2 il termine « eventualmente » è soppresso.

    4. Nell'articolo 12, paragrafo 5 della versione olandese i termini « « produkt kan een » sono sostituiti da « produkt moet een ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

    (3) GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11.

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