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Document 31986R1136
Commission Regulation (EEC) No 1136/86 of 18 April 1986 amending Regulation (EEC) No 856/86 providing for the 1985/86 wine year, for the distillation of table wine referred to in Article 15 (1) of Regulation (EEC) No 337/79
Regolamento (CEE) n. 1136/86 della Commissione del 18 aprile 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 856/86 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall' articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/1986
Regolamento (CEE) n. 1136/86 della Commissione del 18 aprile 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 856/86 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall' articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/1986
GU L 103 del 19.4.1986, p. 33–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Regolamento (CEE) n. 1136/86 della Commissione del 18 aprile 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 856/86 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall' articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/1986
Gazzetta ufficiale n. L 103 del 19/04/1986 pag. 0033 - 0033
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1136/86 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 856/86 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/1986 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 9, considerando che il regolamento (CEE) n. 856/86 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1111/86 (4), stabilisce che i contratti e le dichiarazioni di distillazione conclusi nel quadro della distillazione di vino da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/1986 devono essere presentati per approvazione all'organismo d'intervento entro e non oltre il 21 aprile 1986; che, dato il ritardo nella pubblicazione degli atti necessari, è necessaria una proroga di tale termine per permettere a tutti i produttori di beneficiare del provvedimento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 854/86 è modificato come segue: 1) All'articolo 2, la data « 21 aprile 1986 » è sostituita dalla data « 10 maggio 1986 ». 2) All'articolo 5: - al paragrafo 1, la data « 5 maggio 1986 » è sostituita dalla data « 26 maggio 1986 », - al paragrafo 2, la data « 20 maggio 1986 » è sostituita dalla data « 9 giugno 1986 », - al paragrafo 3, la data « 10 giugno 1986 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1986 ». 3) All'articolo 6, la data « 30 maggio 1986 » è sostituita dalla data « 20 giugno 1986 ». 4) All'articolo 13, paragrafo 1: - al primo comma la data « 21 aprile 1986 » è sostituita dalla data « 10 maggio 1986 », - al secondo comma la data « 10 giugno 1986 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1986 ». 5) All'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, la data « 30 giugno 1986 » è sostituita dalla data « 21 luglio 1986 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39. (3) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 27. (4) GU n. L 102 del 18. 4. 1986, pag. 21.