Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R1136

    Regolamento (CEE) n. 1136/86 della Commissione del 18 aprile 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 856/86 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall' articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/1986

    GU L 103 del 19.4.1986, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1136/oj

    31986R1136

    Regolamento (CEE) n. 1136/86 della Commissione del 18 aprile 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 856/86 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall' articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/1986

    Gazzetta ufficiale n. L 103 del 19/04/1986 pag. 0033 - 0033


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1136/86 DELLA COMMISSIONE

    del 18 aprile 1986

    che modifica il regolamento (CEE) n. 856/86 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/1986

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 9,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 856/86 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1111/86 (4), stabilisce che i contratti e le dichiarazioni di distillazione conclusi nel quadro della distillazione di vino da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/1986 devono essere presentati per approvazione all'organismo d'intervento entro e non oltre il 21 aprile 1986; che, dato il ritardo nella pubblicazione degli atti necessari, è necessaria una proroga di tale termine per permettere a tutti i produttori di beneficiare del provvedimento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 854/86 è modificato come segue:

    1) All'articolo 2, la data « 21 aprile 1986 » è sostituita dalla data « 10 maggio 1986 ».

    2) All'articolo 5:

    - al paragrafo 1, la data « 5 maggio 1986 » è sostituita dalla data « 26 maggio 1986 »,

    - al paragrafo 2, la data « 20 maggio 1986 » è sostituita dalla data « 9 giugno 1986 »,

    - al paragrafo 3, la data « 10 giugno 1986 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1986 ».

    3) All'articolo 6, la data « 30 maggio 1986 » è sostituita dalla data « 20 giugno 1986 ».

    4) All'articolo 13, paragrafo 1:

    - al primo comma la data « 21 aprile 1986 » è sostituita dalla data « 10 maggio 1986 »,

    - al secondo comma la data « 10 giugno 1986 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1986 ».

    5) All'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, la data « 30 giugno 1986 » è sostituita dalla data « 21 luglio 1986 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

    (3) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 27.

    (4) GU n. L 102 del 18. 4. 1986, pag. 21.

    Top