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Document 31986R1065

    Regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione dell'11 aprile 1986 che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine

    GU L 97 del 12.4.1986, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/12/1999; abrogato da 399R2738

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1065/oj

    31986R1065

    Regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione dell'11 aprile 1986 che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine

    Gazzetta ufficiale n. L 097 del 12/04/1986 pag. 0025 - 0025
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0184
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0184


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1065/86 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 aprile 1986

    che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

    considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la concessione di un premio volto a compensare, nella misura necessaria, la perdita di reddito dei produttori di carni caprine nelle zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, diverse dalle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80, a condizione però che si sia constatato che la produzione di queste zone di montagna è conforme ai due criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che, di conseguenza, è opportuno determinare tali zone di montagna;

    considerando che, per quanto riguarda gli stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, si è constatato che detti criteri sono soddisfatti per tutte le zone di montagna ai sensi della suddetta direttiva quanto alla Francia e all'Italia; che, poiché per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo non sono ancora state fissate le zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della suddetta direttiva, è opportuno prorogare a una data ulteriore la determinazione delle zone di questi stati membri in cui potrà essere concesso il premio ai produttori di carni caprine;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

    » HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1837/80 risultano soddisfatti nelle regioni seguenti:

    1.2 // 1) Francia: // tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE diverse dalle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80. // 2) Italia: // tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE diverse dalle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80. // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione che avrà inizio nel 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

    (2) GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.

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