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Document 31986R1010

    Regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica

    GU L 94 del 9.4.1986, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrogato da 32001R1260

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1010/oj

    31986R1010

    Regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica

    Gazzetta ufficiale n. L 094 del 09/04/1986 pag. 0009 - 0012
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0179
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0179


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1010/86 DEL CONSIGLIO

    del 25 marzo 1986

    che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, e l'articolo 28, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di concedere una restituzione alla produzione per lo zucchero, l'isoglucosio come tale e gli sciroppi disciplinati da detto regolamento utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere previsto che l'onere finanziario delle perdite causate dall'eventuale concessione di restituzioni alla produzione venga assunto totalmente o in parte dai bieticoltori e dai fabbricanti di zucchero; che è opportuno concretizzare questa possibilità per i quantitativi di prodotto utilizzati nell'industria chimica superiori ai quantitativi tradizionali;

    considerando che è opportuno istituire un regime di restituzioni alla produzione, che consenta di ampliare gli sbocchi dello zucchero oltre i quantitativi tradizionali; che a tal fine i prodotti in questione devono poter essere messi a disposizione dell'industria chimica a un livello di prezzo ridotto;

    considerando che lo zucchero costituisce segnatamente, come i prodotti amilacei, un prodotto di base che può essere utilizzato dall'industria chimica per la fabbricazione di prodotti simili; che è quindi opportuno garantire, in particolare, uno sviluppo armonioso dell'utilizzazione di questi prodotti di base; che a tal fine è opportuno prevedere l'applicazione di un regime di restituzione alla produzione che tenga conto, ad un tempo, del prezzo dello zucchero, del valore del granturco necessario alla fabbricazione dei prodotti chimici in questione, delle restituzioni alla produzione concesse ai prodotti amilacei a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso (3), nonché dell'evoluzione dei prezzi dello zucchero sul mercato mondiale; che, considerati i nessi esistenti fra il regime delle restituzioni alla produzione nel settore dello zucchero e quello relativo ai cereali, è opportuno prevedere per l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento di far riferimento alla campagna di commercializzazione definita dal regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1006/86 (5);

    considerando che è opportuno prevedere per l'isoglucosio come tale un trattamento analogo a quello previsto per lo zucchero bianco utilizzato nell'industria chimica;

    considerando che è opportuno che anche lo zucchero greggio e gli sciroppi di saccarosio di purezza abbastanza elevata, constatata conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1443/82 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3819/85 (7), utilizzati nell'industria chimica possano beneficiare di tali restituzioni alla produzione; che è d'uopo pertanto applicare a questi prodotti di base la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco, adeguandola, secondo i casi, in funzione del loro rendimento o del loro tenore in saccarosio; che, per quanto riguarda l'isoglucosio, è opportuno imporre per la concessione delle restituzioni alla produzione le stesse condizioni preliminari rispetto a quelle previste per la concessione delle restituzioni all'esportazione di tale prodotto;

    considerando che, per impedire abusi, è necessario che la restituzione alla produzione possa essere accordata soltanto se adeguate misure di controllo consentono di escludere la possibilità di altre utilizzazioni; che tale controllo è possibile soltanto se la restituzione alla produzione è concessa unicamente al trasformatore e su domanda di quest'ultimo;

    considerando che le misure di controllo, in alcuni casi, possono divenire più efficaci se sono accompagnate da un riconoscimento; che è quindi opportuno lasciare allo stato membro nel cui territorio si effettua la trasformazione la facoltà di sottoporre il trasformatore a una procedura di riconoscimento;

    considerando che, per poter seguire più celermente l'evoluzione tecnologica del settore, occorre prevedere che le modifiche all'elenco originario dei prodotti chimici in causa vengano apportate secondo la procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

    considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica (1); che occorre pertanto abrogare tale regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1986/1987, come definita al paragrafo 3, è concessa una restituzione alla produzione, alle condizioni specificate dal presente regolamento, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e per gli sciroppi di saccarosio di cui allo stesso paragrafo, lettera d), della sottovoce 17.02 D ex II della tariffa doganale comune, di purezza pari almeno all'85 %, in appresso denominati « prodotti di base », che sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria chimica elencati nell'allegato del presente regolamento, in appresso denominati « prodotti chimici ».

    2. La restituzione alla produzione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è concessa soltanto se il prodotto:

    a) è stato ottenuto per isomerizzazione del glucosio,

    b) ha un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio

    e

    c) ha un tenore totale, in peso, allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

    3. Ai sensi del presente regolamento si intende per « campagna di commercializzazione » la campagna di commercializzazione di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2727/75.

    4. La restituzione alla produzione è fissata periodicamente.

    Articolo 2

    1. La restituzione alla produzione è concessa dallo stato membro nel cui territorio ha luogo la trasformazione dei prodotti di base.

    2. Lo stato membro può accordare la restituzione soltanto se da un controllo doganale o da un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti risulta che i prodotti di base sono utilizzati in modo conforme alla destinazione indicata nella domanda di cui all'articolo 3.

    Articolo 3

    1. La restituzione alla produzione è concessa soltanto ai trasformatori che assicurino che il controllo previsto all'articolo 2, paragrafo 2, può essere effettuato in ogni momento ed abbiano presentato una domanda nella quale sia indicato il prodotto chimico per la cui fabbricazione sarà utilizzato il prodotto di base.

    2. Lo stato membro interessato può subordinare la concessione della restituzione al riconoscimento preventivo dei trasformatori di cui al paragrafo 1, in particolare per l'applicazione di quest'ultimo paragrafo.

    Articolo 4

    1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, l'importo della restituzione alla produzione applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco è fissato in base al prezzo del mercato mondiale dello zucchero bianco maggiorato di un importo forfettario di 7 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, del prezzo del glucosio nonché del prezzo dello zucchero comunitario.

    2. Per le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 il prezzo dello zucchero è pari al prezzo del glucosio.

    3. Dalla campagna di commercializzazione 1988/1989 in poi il prezzo dello zucchero viene adattato in base all'eventuale differenza tra il prezzo del mercato mondiale dello zucchero bianco e il prezzo del glucosio.

    L'adattamento di cui al primo comma viene effettuato:

    a) per la campagna di commercializzazione 1988/1989, in ragione del 25 % della differenza constatata;

    b) per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in ragione del 50 % della differenza constatata, a meno che durante la campagna precedente, in seguito a circostanze impreviste, l'aiuto allo zucchero sia stato tale da perturbare l'industria dell'amido. In tal caso il passaggio all'adattamento del 50 % non ha luogo e sono rivedute le modalità di questo regime.

    4. Per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 si intende:

    a) per prezzo dello zucchero sul mercato mondiale: il prezzo dello zucchero comunitario diminuito della media delle restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco constatate nel periodo di riferimento in oggetto, previa detrazione di un importo forfettario di 7 ECU per 100 chilogrammi;

    b) per prezzo del glucosio: il doppio del prezzo del granturco constatato sul mercato della Comunità, diminuito del doppio delle restituzioni alla produzione, riferite a 100 chilogrammi di granturco, di cui beneficiano i prodotti amilacei utilizzati per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86;

    c) per prezzo dello zucchero comunitario: il prezzo d'intervento dello zucchero bianco maggiorato della quota di magazzinaggio.

    5. La revisione delle modalità prevista al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), viene effettuata secondo la procedura prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

    6. Prima della fine della campagna di commercializzazione 1989/1990, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regime nonché appropriate proposte relative al seguito da dare a tale regime.

    Articolo 5

    L'importo della restituzione alla produzione per 100 chilogrammi di zucchero greggio è pari al centesimo di quello applicabile in caso di utilizzazione di zucchero bianco, moltiplicato per il rendimento dello zucchero greggio utilizzato; tale rendimento deve essere accertato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 (1).

    Articolo 6

    L'importo della restituzione alla produzione per 100 chilogrammi di sciroppo di saccarosio di cui all'articolo 1 è pari al centesimo di quello applicabile in caso di utilizzazione di zucchero bianco, moltiplicato:

    a) per il tenore di saccarosio dello sciroppo utilizzato, se la purezza di quest'ultimo non è inferiore al 98 %

    oppure

    b) per il tenore di zucchero estraibile dallo sciroppo utilizzato, constatato conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1443/82, se la purezza dello sciroppo stesso è pari almeno all'85 %, ma inferiore al 98 %.

    Articolo 7

    L'importo della restituzione alla produzione per 100 chilogrammi di sostanza secca del prodotto di base di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è pari all'importo della restituzione alla produzione applicabile in caso di utilizzazione di zucchero bianco.

    Articolo 8

    L'allegato del presente regolamento è modificato, ove necessario, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

    Articolo 9

    In sede di constatazione della perdita complessiva di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1785/81, le perdite risultanti dalla concessione delle restituzioni alla produzione di cui all'articolo 1 del presente regolamento vengono prese in considerazione per i quantitativi di prodotti di base beneficiari che superano globalmente 60 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco.

    Articolo 10

    1. Il regolamento (CEE) n. 1400/78 è abrogato con effetto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1986/1987.

    2. Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1400/78 resta applicabile alle operazioni di trasformazione per le quali sia stata presentata una domanda di restituzione alla produzione prima dell'applicazione del regime instaurato dal presente regolamento.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. BRAKS

    (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

    (2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

    (3) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

    (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

    (7) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 25.

    (1) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

    (1) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

    ALLEGATO

    Elenco dei prodotti chimici

    1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // ex 13.03 C III // Lichene d'Irlanda // ex 15.11 B // Glicerina, diversa dalla greggia // Capitolo 29 (tranne le sottovoci 29.04 C II, 29.04 C III e ex 29.43 B (levulosio) // Prodotti chimici organici // Capitolo 30 // Prodotti farmaceutici // 34.02 // Prodotti organici tensioattivi; Preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone // Capitolo 35 (tranne le voci 35.01 e 35.05) // Sostanze albuminoidi; colle; enzimi // Capitolo 38 (tranne le sottovoci 38.12 A e 38.19 T) // Prodotti vari delle industrie chimiche // Capitolo 39 // Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze // //

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