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Document 31986R0856
Commission Regulation (EEC) No 856/86 of 24 March 1986 providing, for the 1985/86 wine year, for the distillation of table wine referred to in Article 15 (1) of Regulation (EEC) No 337/79
Regolamento (CEE) n. 856/86 della Commissione del 24 marzo 1986 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all' articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio per la campagna 1985/1986
Regolamento (CEE) n. 856/86 della Commissione del 24 marzo 1986 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all' articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio per la campagna 1985/1986
GU L 80 del 25.3.1986, p. 27–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Regolamento (CEE) n. 856/86 della Commissione del 24 marzo 1986 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all' articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio per la campagna 1985/1986
Gazzetta ufficiale n. L 080 del 25/03/1986 pag. 0027 - 0031
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 856/86 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 1986 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio per la campagna 1985/1986 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 9 e l'articolo 65, considerando che il regolamento (CEE) n. 337/79 prevede, all'articolo 15, paragrafo 1, che nelle campagne durante le quali è decisa la distillazione di cui all'articolo 41, deve essere aperta contemporaneamente all'entrata in vigore di tale misure una distillazione di sostegno; considerando che il regolamento (CEE) n. 855/86 della Commissione (3) ha aperto per la campagna 1986/1986 la distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79; che è quindi necessario aprire la distillazione prevista all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79; considerando che, affinché tale misura contribuisca efficacemente al risanamento del mercato, è necessario aprire la distillazione per l'insieme dei vini da tavola; che tuttavia i prezzi minimi di acquisto dei vini consegnati alla distillazione sono fissati in percentuale dei prezzi d'orientamento dei vari tipi di vino da tavola; che è quindi necessario definire anche i vini da tavola in stretta relazione economica con ciascun tipo di vino da tavola; considerando che, mancando una definizione comunitaria del vino rosato e in un intento di chiarezza, è opportuno precisare che i vini da tavola rosati sono assimilati ai vini da tavola rossi, data la stretta relazione economica esistente fra essi; considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/79, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 39 e, se del caso, agli articoli 40 e 41 dello stesso regolamento durante il periodo di riferimento da stabilire; che è pertanto necessario fissare tale periodo; considerando che, tenuto conto dell'azione di risanamento del mercato prevista grazie all'applicazione, durante detta campagna, della misura di distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, è opportuno limitare a 2 milioni di hl il quantitativo globale di vino da tavola che può essere distillato nel quadro della distillazione di sostegno; che è altresì opportuno che il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può presentare uno o più contratti o dichiarazioni di consegna all'approvazione dell'organismo d'intervento sia limitato ad un'adeguata percentuale del quantitativo di vino da tavola da esso prodotto nel corso della campagna 1985/1986; che il quantitativo di vino da tavola prodotto, al quale va applicata tale percentuale, è quello che risulta dalla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84 della Commissione, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenze di prodotti nel settore vitivinicolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2391/85 (5), nonché dai registri previsti dal regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80 (7); considerando che in alcuni stati membri in cui la produzione di vino è effettuata direttamente dai produttori di uve è possibile utilizzare, per determinare i quantitativi che possono essere distillati, un riferimento alla superficie coltivata; che tale metodo consente di ripartire più equamente il beneficio della misura, garantendo la stessa efficacia economica; considerando che la distillazione di sostegno deve essere effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84 (9); che è inoltre opportuno ricordare, nel quadro di tale distillazione, le conseguenze di una mancata dichiarazione o della presentazione di dichiarazioni incomplete o inesatte; considerando che è opportuno precisare che i contratti e le dichiarazioni di consegna devono contenere, fra l'altro, gli elementi necessari per l'identificazione dei vini che ne sono oggetto; considerando che è necessario prevedere alcuni termini per lo svolgimento dell'operazione sia per i produttori che per i distillatori, al fine di garantire la massima efficacia della misura; considerando che il prezzo del vino da distillare non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato in base ai criteri previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2179/83, tenendo conto altresì dell'attuale incertezza dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione; considerando che è necessario evitare il rischio che i prodotti della distillazione di alcuni vini possano perturbare il mercato delle acquaviti di vino con denominazione d'origine; che a tal uopo, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, è opportuno prevedere che, mediante la distillazione diretta di tali vini, non sia possibile ottenere un prodotto avente titolo alcolometrico inferiore a 92 % vol; considerando che è opportuno prevedere che il prezzo minimo garantito ai produttori sia pagato, di norma, entro termini che consentano loro di trarne un vantaggio comparabile a quello che otterrebbero se si trattasse di una vendita commerciale; che è pertanto indispensabile anticipare il più possibile il versamento degli aiuti per la distillazione in questione, garantendo mediante un regime di cauzione appropriato il normale svolgimento delle operazioni; considerando che alcuni vini consegnati alla distillazione prevista dal presente regolamento possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è opportuno adattare in conseguenza le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, conformemente alle regole previste agli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83; considerando che, per assicurare lo stesso trattamento a tutti i produttori, se appare necessaria la decisione di ridurre i quantitativi di vino da distillare che figurano nei contratti di consegna e nelle dichiarazioni, è opportuno prevedere che le operazioni di distillazione inizino soltanto dopo che tutti i contratti e le dichiarazioni sono stati presentati agli organismi d'intervento e dopo che sono noti i quantitativi totali offerti; considerando che gli organismi d'intervento e la Commissione devono essere informati sullo svolgimento delle operazioni di distillazione e conoscere, in particolare, i quantitativi di vino distillati e i quantitativvi di prodotti ottenuti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Una distillazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 è aperta per la campagna 1985/1986 per tutti i vini da tavola nei limiti di 2 milioni di ettolitri. 2. In conformità del disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che durante la campagna 1984/1985 erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 39, 40 o 41 dello stesso regolamento, sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2461/84 della Commissione (1), all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2462/84 della Commissione (2), e all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 147/85 della Commissione (3). Articolo 2 I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente al più tardi il 21 aprile 1986. Articolo 3 1. Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti, non può superare il 5 % del quantitativo di vino da tavola che esso ha prodotto durante la campagna 1985/1986. Tuttavia, gli stati membri possono prevedere che il quantitativo totale per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti non superi 4 ettolitri per ettaro di vigneto destinato alla produzione di vino da tavola dal produttore in questione. In tal caso tale possibilità può essere sia estesa all'insieme del territorio dello stato membro sia limitata alla totalità di una zona viticola o della parte di zona viticola compresa nel territorio dello stato membro. Ciascun produttore non può consegnare un quantitativo di vino da tavola inferiore a 5 ettolitri. 2. Il quantitativo di vino o di vino da tavola prodotto, cui si applica la percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi che figurano nella sua dichiarazione di produzione e dei quantitativi da esso ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2102/84, e che sono iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75. Articolo 4 I contratti e le dichiarazioni di cui all'articolo 2 devono menzionare almeno: a) la quantità, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da tavola da distillare; b) il nome e l'indirizzo del produttore; c) il luogo di magazzinaggio del vino; d) il nome del distillatore o della ragione sociale della distilleria; e) l'indirizzo della distilleria. Articolo 5 1. Gli stati membri comunicano alla Commissione entro il 5 maggio 1986 i dati relativi alle quantità di vino da tavola che figurano nei contratti presentati all'organismo d'intervento. 2. Qualora dalle comunicazioni di cui al paragrafo 1 risulti che la quantità totale di vini da tavola che figura nei contratti presentati agli organismi d'intervento supera 2 milioni di ettolitri, i contratti possono essere approvati soltanto per una determinata percentuale della quantità prevista. Tale percentuale è fissata dalla Commissione al più tardi il 20 maggio 1986 secondo la procedura di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79. 3. L'organismo d'intervento comunica al produttore l'esito della procedura d'approvazione al più tardi il 10 giugno 1986. 4. L'approvazione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2102/84. Articolo 6 Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83, le operazioni di distillazione non possono iniziare prima del 30 maggio 1986 né essere effettuate dopo il 31 agosto 1986. Articolo 7 Mediante distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà che figurano, nella classificazione per la stessa unità amministrativa, simultaneamente quali varietà di uve da vino e varietà di uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino si può ottenere soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92 % vol. Articolo 8 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79, il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 15, paragrafo 5, dello stesso regolamento è pari a: - 2,80 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola dei tipi R I e R II e i vini da tavola che sono in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola; - 4,17 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo R III; - 2,60 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A I e per i vini da tavola che sono in stretta relazione economica con questo tipo di vino da tavola; - 5,82 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A II; - 6,65 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A III. 2. Il distillatore paga al produttore il prezzo minimo di acquisto di cui al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino consegnato. Articolo 9 1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato come segue: a) se il prodotto ottenuto dalla distillazione risponde alla definizione di alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83: - 2,31 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 3,70 per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III, - 2,11 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, - 5,38 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II, - 6,22 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III; b) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino che corrisponde alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali applicabili: - 2,20 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II, - 3,59 ECU per vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III, - 2,00 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, - 5,27 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II; - 6,11 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III; c) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un distillato o un alcole greggio, con un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol: - 2,20 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II, - 3,59 ECU per vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III, - 2,00 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, - 5,27 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II; - 6,11 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III; 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, l'aiuto è calcolato in base all'importo corrispondente al vino effettivamente consegnato, tenuto conto delle tolleranze di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83. Articolo 10 1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati. 2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che sono in stretta relazione economica con questo tipo di vino da tavola. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, si considerano in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo: - A I, i vini da tavola bianchi non compresi nei tipi A I, A II o A III; - R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 12,5 % vol e non compresi nei tipi R I o R III; - RII, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 12,5 % vol e non compresi nel tipo R III. Articolo 11 Il distillatore è tenuto a comprovare all'organismo d'intervento, entro un termine di quattro mesi successivo alla data di presentazione della prova di distillazione del quantitativo totale di vino che figura nel contratto, che egli ha pagato il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, entro un termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Se tale prova non è fornita entro il termine fissato, l'aiuto versato è recuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia, se detta prova è presentata dopo la scadenza del termine, ma al più tardi il 28 febbraio 1987, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato. Qualora si constati che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto, l'organismo d'intervento versa al produttore, entro il 1o maggio 1987, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore. Articolo 12 1. L'importo dell'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della costituzione della cauzione. 2. Con riserva dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto dietro presentazione, anteriormente al 1o novembre 1986, della prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato e, eventualmente, della prova che il pagamento del prezzo d'acquisto del vino è stato effettuato entro in termini previsti. Se queste prove sono presentate dopo la scadenza del termine previsto, ma anteriormente al 1o febbraio 1987, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione. Articolo 13 1. Nel caso contemplato all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna di vino destinato all'elaborazione di vino alcolizzato viene presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente al più tardi il 21 aprile 1986. L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione al più tardi il 10 giugno 1986. 2. L'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione e al più tardi il 31 luglio 1986. 3. La distillazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo il 31 agosto 1986. 4. L'elaboratore presenta all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino che gli sono stati consegnati durante il mese trascorso. 5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto, calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato, pari a: - 2,16 ECU per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 3,53 ECU per i vini da tavola rossi del tipo R III, - 1,96 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A I, - 5,18 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A II, - 6,01 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A III. Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, al più tardi il 30 giugno 1986, una domanda all'organismo d'intervento competente, corredandola di una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è richiesto l'aiuto o di una ricapitolazione di tali documenti. Gli stati membri possono esigere che le copie o la ricapitolazione di cui al secondo comma siano vistati da un organismo di controllo. L'aituto è versato al più tardi tre mesi dopo la comprovata costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data in cui è stato approvato il contratto o la dichiarazione. 6. Con riserva dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione viene svincolata soltanto se, al più tardi il 28 novembre 1986, è stato comprovato: - che il quantitativo totale di vino che figura nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato; - che il prezzo di acquisto del vino è stato pagato al produttore entro i termini previsti all'articolo 8, paragrafo 2. Se tali prove non sono fornite al più tardi il 28 novembre 1986, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato. Tuttavia se tali prove sono presentate dopo lo scadere del termine previsto, ma anteriormente al 1o marzo 1987, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'importo versato. Qualora si constati che l'elaboratore di vino alcolizzato non ha pagato al produttore il prezzo previsto, l'organismo d'intervento versa al produttore, entro il 1o aprile 1987, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore. Articolo 14 1. Gli stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 30 giugno 1986, i quantitativi di vino che figurano nei contratti di consegna approvati. 2. I distillatori presentano all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino distillati durante il mese trascorso, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83. 3. Gli stati membri comunicano alla Commissione, per telescritto, al più tardi il 20 di ogni mese, per il mese trascorso, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotti ottenuti, distinguendoli conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. 4. Gli stati membri comunicano alle Commissione, al più tardi il 30 settembre 1986, i casi in cui il distillatore o l'elaborattore non ha rispettato i propri obblighi e le misure adottate in conseguenza. Articolo 15 La conversione in moneta nazionale degli importi contemplati nel presente regolamento è effettuata applicando il tasso rappresentativo vigente nel settore del vino il 1o settembre 1985. Articolo 16 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano in Spagna e in Portogallo. Articolo 17 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39. (3) Vedi pagine 24 delle presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1. (5) GU n. L 225 del 23. 8. 1985, pag. 13. (6) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1. (7) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18. (8) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1. (9) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1. (1) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 12. (2) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 18. (3) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.