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Document 31986D0221

86/221/CEE: Decisione della Commissione del 30 aprile 1986 concernente gli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo per gli esercizi dal 1987 al 1989

GU L 153 del 7.6.1986, p. 59–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/221/oj

31986D0221

86/221/CEE: Decisione della Commissione del 30 aprile 1986 concernente gli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo per gli esercizi dal 1987 al 1989

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 07/06/1986 pag. 0059


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1986

concernente gli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo per gli esercizi dal 1987 al 1989

(86/221/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 83/516/CEE del Consiglio del 17 ottobre 1983 concernente le missioni del Fondo Sociale europeo (1), in particolare l'articolo 6,

visto il parere del comitato del Fondo sociale europeo,

considerando che la Commissione adotta, prima del 1o maggio di ogni anno per i tre esercizi successivi, gli orientamenti per la gestione del Fondo destinati a determinare le azioni che corrispondono alle priorità comunitarie definite dal Consiglio e specialmente ai programmi di azione nel settore dell'occupazione e della formazione professionale;

considerando che gli Stati membri sono stati consultati e che il Parlamento europeo ha espresso la propria opinione nella risoluzione dell'11 marzo 1986,

DECIDE:

Articolo unico

Gli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo per gli anni dal 1987 al 1989, sono ripresi nell'allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1986.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38.

ALLEGATO

1. Generalità

1.1. L'intervento del Fondo deve essere concentrato su azioni intese a promuovere l'occupazione nelle:

1.1.1. regioni di priorità assoluta definite all'articolo 7, paragrafo 3 della decisione del Consiglio 83/516/CEE;

1.1.2. aree di ristrutturazione industriale e settoriale costituite dalle zone assistite dal Fondo europeo di sviluppo regionale sezione fuori -quota o in base all'articolo 56 del trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (elenco allegato);

1.1.3. aree caratterizzate da disoccupazione elevata e di lunga durata con riferimento agli indici di disoccupazione ed al prodotto interno lordo (elenco allegato).

1.2. Le azioni prioritarie limitate alle regioni di priorità assoluta vengono indicate con le lettere AR; quelle limitate a dette regioni nonché a quelle elencate nell'allegato sono contrassegnate dalla lettera R; le azioni prioritarie non soggette a limitazione regionale vengono indicate dalla lettera N.

1.3. Sono considerati disoccupati di lunga durata coloro che sono disoccupati da più di dodici mesi.

1.4. La priorità viene accordata alle azioni di formazione professionale che:

1.4.1. forniscano ai partecipanti le conoscenze professionali necessarie per l'esercizio di uno o più tipi specifici di lavoro;

1.4.2. abbiano una durata minima di duecento ore; gli eventuali interventi di adeguamento delle conoscenze non rientrano nel computo della durata minima richiesta;

1.4.3. comprendano quaranta ore di formazione collegata con le nuove tecnologie intese in senso lato; tali ore rientrano nel computo della durata minima del corso di formazione. Detta condizione non si applica alle azioni a favore dei minorati psichici;

1.4.4. per le azioni intese a promuovere l'occupazione in Grecia, in Portogallo ed in Spagna nel 1987, la durata minima di cui al punto 1.4.2 è ridotta a 100 ore e la disposizione relativa alle nuove tecnologie, di cui al punto 1.4.3, non viene applicata.

1.5. La priorità viene accordata all'istruzione teorica facente parte dell'apprendistato unicamente nelle regioni di priorità assoluta o, in altre regioni, unicamente nel caso di azioni a favore dei minorati e dei membri delle famiglie dei lavoratori migranti.

1.6. La priorità non viene accordata per contribuire alle spese relative alla retribuzione di agenti pubblici in caso di azioni a favore di formatori, esperti in orientamento professionale o in collocamento oppure agenti di sviluppo.

1.7. Le domande vengono approvate per linea di bilancio. Quando le dotazioni sono insufficienti per far fronte al finanziamento delle domande prioritarie, viene applicata una riduzione lineare calcolata in proporzione al volume finanziario delle domande restanti per ciascuno Stato membro. Lo stesso sistema viene applicato per l'eventuale finanziamento delle domande non prioritarie. Per quanto riguarda l'applicazione della riduzione, viene concesso un trattamento preferenziale alle:

1.7.1. azioni facenti parte di un programma integrato che preveda il contributo di due o più strumenti finanziari della Comunità, in particolare i Programmi integrati mediterranei (N);

1.7.2. azioni di formazione professionale direttamente finalizzate all'occupazione di specifici posti di lavoro in imprese con meno di 500 occupati e connesse con l'applicazione delle nuove tecnologie, oggetto dei programmi comunitari di ricerca e di sviluppo (N);

1.7.3. azioni la cui attuazione dipende in modo particolare dal contributo del Fondo (N).

1.8. Le decisioni sulle domande di contributo devono essere compatibili con le politiche comunitarie e conformarsi alla normativa comunitaria.

1.9. Nell'applicare gli orientamenti la Commissione prenderà in considerazione i problemi di adattamento della Spagna e del Portogallo, in particolare per quanto concerne la legislazione nazionale; inoltre essa terrà conto della situazione economica e sociale del Portogallo. 2. Azioni prioritarie per giovani di età inferiore a 25 anni

2.1. Formazione professionale per persone di età inferiore a 18 anni, della durata minima di 800 ore, comprendente un'esperienza professionale di almeno 200 ore ma non superiore a 400 ore, che offra effettive occasioni di occupazione (R); per le azioni intese a promuovere l'occupazione in Grecia, in Portogallo ed in Spagna nel 1987, l'esperienza professionale non può essere inferiore a 100 ore.

2.2. Formazione professionale per persone le cui conoscenze professionali si rivelano, all'esperienza, insufficienti o inidonee, intese a fornire loro i profili richiesti dalle professioni che esigono l'impiego di nuove tecnologie (N) o una preparazione nelle attività che offrono effettive occasioni di occupazione (AR). La disposizione relativa alle nuove tecnologie non si applica alla Spagna nel 1987.

2.3. Assunzione o insediamento in posti di lavoro supplementari di durata indeterminata (R) o in posti di lavoro supplementari della durata minima di 6 mesi che rispondono ad esigenze di utilità collettiva (AR).

2.4. Formazione professionale, assunzione o insediamento in posti di lavoro supplementari realizzate nel quadro di iniziative per l'occupazione promosse, a livello locale, da gruppi che beneficiano, a seconda dei casi, dell'assistenza delle autorità locali o regionali e che operano nel contesto dell'espansione delle possibilità locali di occupazione (N).

3. Azioni prioritarie per persone di età superiore a 25 anni

3.1. Formazione professionale rivolta a disoccupati di lunga, durata, che comprenda a tal fine una fase di motivazione e di orientamento e che offra reali prospettive di impiego (R).

3.2. Formazione professionale per il personale di imprese con meno di 500 occupati che necessiti una riqualificazione in previsione dell'introduzione delle nuove o dell'adozione di nuove tecniche di gestione (R); in deroga al punto 1.4.2 è richiesta una durata minima di 100 ore.

3.3. Assunzione o insediamento di disoccupati di lunga durata in posti di lavoro supplementari di durata indeterminata o di impiego in progetti che rispondano a bisogni collettivi e che riguardino la creazione di impieghi supplementari di una durata minima di sei mesi (AR).

3.4. Formazione professionale, assunzione o insediamento in posti di lavoro supplementari realizzate nel quadro di iniziative per l'occupazione promosse, a livello locale, da gruppi che beneficiano, a seconda dei casi, dell'assistenza delle autorità locali o regionali e che operano nel contesto dell'espansione delle possibilità locali di occupazione (R).

4. Azioni prioritarie non soggette a condizioni relative all'età

4.1. Azioni facenti parte di un programma integrato che preveda il contributo di due o più strumenti finanziari della Comunità (N).

4.2. Azioni realizzate in comune da organismi di due o più Stati membri (N).

4.3. Formazione professionale connessa ad azioni di ristrutturazione di aziende industriali dovuta all'ammodernamento tecnologico o a sostanziali variazioni della demanda nel relativo settore; la ristrutturazione deve comportare grave pregiudizio per i profili professionali e per almeno 15 % del personale dell'impresa all'interno di un periodo di due anni. La formazione può essere diretta ai lavoratori che vengono riqualificati per poter continuare a lavorare nella stessa azienda o a quelli che, divenuti in soprannumero, debbono cercare lavoro altrove (R). Verrà attribuita priorità al di fuori delle regioni prioritarie qualora la ristrutturazione colpisca le qualifiche di almeno 25 % delle persone impiegate ed avvenga in una zona caratterizzata da un indice di disoccupazione particolarmente elevato o nella quale i pubblici poteri abbiano adottato misure eccezionali per promuovere la formazione professionale o la creazione di nuovi posti di lavoro (N).

4.4. Formazione professionale direttamente finalizzata all'occupazione di specifici posti di lavoro in imprese con meno di 500 occupati e connessa con l'applicazione delle nuove tecnologie, oggetto dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo (N).

4.5. Asssunzione in posti di lavoro supplementari ad orario pieno o ridotto in connessione con la riorganizzazione o la ripartizione del lavoro, concordata tra le parti sociali (N).

4.6. Formazione professionale, assunzione o insediamento in posti di lavoro supplementari, a favore di donne in professioni nelle quali sono sottorappresentate (N).

4.7. Azioni a favore dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, intese:

4.7.1. a facilitarne l'integrazione nei paesi ospiti mediante una formazione professionale combinata con l'insegnamento linguistico (N); per le persone di più di 25 anni tale formazione è limitata ai tre anni che seguono l'immigrazione;

4.7.2. a preservare la conoscenza della lingua materna ed a fornire una formazione professionale conbinata, eventualmente, con un recupero linguistico in vista del reinserimento sul mercato del lavoro del paese di origine tale tipo di azioni sono riservate ai cittadini degli Stati membri (N).

4.8. Azioni a favore di persone minorate suscettibili di inserimento nel mercato libero del lavoro (R). 4.9. Formazione professionale, della durata minima di 400 ore, di persone che abbiano un minimo di tre anni di esperienza lavorativa, intesa a favorirne l'occupazione in qualità di formatori, esperti in orientamento professionale o in collocamento, o come agenti di sviluppo (per la promozione di iniziative locali):

4.9.1. nelle regioni a priorità assoluta (AR); e

4.9.2. in altre per promuovere l'occupazione e l'integrazione dei lavoratori migranti, l'occupazione delle donne e dei minorati (N).

5. Priorità per azioni specifiche di innovazione

Azioni aventi carattere innovativo, dirette a non più di 100 persone che rappresentino una base potenziale per futuri interventi del Fondo. Tali azioni devono verificare nuove ipotesi relative al contenuto, alla metodologia o all'organizzazione di azioni che possono beneficiare dei contributi del Fondo (N). Il limite di 100 persone non riguarda le azioni rientranti nei Programmi integrati mediterranei.

LISTA DELLE ZONE DI DISOCCUPAZIONE ELEVATA E DI LUNGA DURATA E/O IN RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE E SETTORIALE

Arrondissements/arrondissementen: Aalst, Arlon, Ath, Bastogne, Brussel/Bruxelles, Charleroi, Dendermonde, Dinant, Eeklo, Hasselt, Huy, Leuven, Liège, Marche-en-Famenne, Maaseik, Mechelen, Mons, Mouscron, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Oostende, Oudenaarde, Philippeville, Soignies, Thuin, Tongeren, Tournai, Turnhout, Verviers, Virton, Waremme.

DANMARK

Amtskommunerne: Bornholm, Frederiksborg.

Thyboroen-Harbooere, Thyholm, Lemvig, Ulborg-Vemb, Ringkoebing, Holmsland, Skjern, Egvad (Ringkoebing Amtskommune); Hanstholm, Thisted, Sydthy, Morsoe, Sallingsund, Sundsoere (Viborg Amtskommune); Gundsoe, Roskilde, Lejre, Bramsnaes (Roskilde Amtskommune).

Kommuner nord for Limfjorden, naar bortses fra AAlborg kommune (Nordjylland).

DEUTSCHLAND

Laender: Berlin, Saarland;

Kreise: Cloppenburg, Gelsenkirchen, Leer, Luechow-Dannenberg, Wittmund;

Arbeitsmarktregionen: Aachen, Ahaus, Amberg, Bochum, Braunschweig-Salzgitter, Bremen, Bremerhaven, Essen-Muelheim, Dortmund-Luedinghausen, Duisburg-Oberhausen, Fulda, Hagen, Luebeck-Ostholstein, Osnabrueck, Recklinghausen, Schwandorf, Siegen, Steinfurt, Wesel-Moers;

Gebietsteile der Arbeitsmarktregion Bayreuth, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Foerdergebiete sind; Gebietsteile von Rheinland-Pfalz, die an das Saarland angrenzen (1).

ESPAÑA

Comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, País Vasco, Rioja.

FRANCE

Départements: Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Drôme, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort;

arrondissement d'Albertville dans la Savoie;

zones aidées limitrophes au département des Vosges dans la Bas-Rhin et le Haut-Rhin (2).

ITALIA

Province: Alessandria, Ancona, Arezzo, Belluno, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Gorizia, Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Milano, Novara, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Pordenone, Ravenna, Rieti, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Terni, Torino, Trento, Trieste, Udine, Valle d'Aosta, Varese, Venezia, Viterbo;

Zone assistite nelle province di Como, Pistoia, Treviso, Vercelli (1).

LUXEMBOURG

NEDERLAND

Gebieden vastgesteld door de Commissie voor de Regionale Ontwikkelingsprogrammering: Agglomeratie, Haarlem, Alkmaar en omgeving, Arnhem/Nijmegen, Delfzijl en omgeving, IJmond, Kop van Noord-Holland, Midden-Noord-Brabant, Noord-Friesland, Oost-Groningen, Twente, Zuidelijke IJsselmeerpolders, Zaanstreek, Zuid-Limburg, Zuidoost-Drenthe, Zuidoost-Friesland, Zuidwest-Friesland. In Zuidoost-Noord-Brabant de textielzone Helmond.

UNITED KINGDOM

Counties/local authority areas: Central, Cheshire, Cleveland, Clwyd, Cornwall, Dumfries and Galloway, Durham, Dyfed, Fife, Greater Manchester, Gwent, Gwynedd, Hereford and Worcester, Highlands, Humberside, Isle of Wight, Lancashire, Merseyside, Mid Glamorgan, Northumberland, Nottinghamshire, Salop, South Glamorgan, South Yorkshire, Staffordshire, Strathclyde, Tayside, Tyne and Wear, West Glamorgan, West Midlands, West Yorkshire;

Travel-to-work-areas: Workington (Cumbria), Coalville (Leicestershire), Corby (Northamptonshire), Scunthorpe (Lincolnshire).

(1) Dreizehnter Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe « Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur », Deutscher Bundestag, Drucksache 10/1279 vom 11. 4. 84, S. 150.

(2) Décret 82/379 du 6. 5. 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire, Journal officiel de la République française du 7. 5. 1982, p. 1294.

(1) - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, deliberazione del 27. 3. 1980, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 del 16. 4. 1980, pag. 3386 e 3390.

- Decreto n. 902 del 9. 11. 1976, Gazzetta ufficiale dell'11. 1. 1977.

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