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Document 31986D0132
86/132/EEC: Commission Decision of 11 March 1986 amending Decision 83/355/EEC authorizing certain Member States provisionally to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC, in respect of plants of Pinus L. originating in Japan (Only the Danish, German, Greek, English, French, Italian and Dutch texts are authentic)
86/132/CEE: Decisione della Commissione dell'11 marzo 1986 recante modifica della decisione 85/355/CEE che autorizza alcuni stati membri a derogare provvisoriamente a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone (Il testi in lingua danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)
86/132/CEE: Decisione della Commissione dell'11 marzo 1986 recante modifica della decisione 85/355/CEE che autorizza alcuni stati membri a derogare provvisoriamente a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone (Il testi in lingua danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)
GU L 101 del 17.4.1986, p. 41–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 10/02/1988; abrog. impl. da 31988D0165
86/132/CEE: Decisione della Commissione dell'11 marzo 1986 recante modifica della decisione 85/355/CEE che autorizza alcuni stati membri a derogare provvisoriamente a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone (Il testi in lingua danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 101 del 17/04/1986 pag. 0041 - 0041
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 1986 recante modifica della decisione 85/355/CEE che autorizza alcuni stati membri a derogare provvisoriamente a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone (I testi in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca sono i soli facenti fede) (86/132/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, viste le domande presentate da taluni stati membri, considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, è vietata in linea di massima l'introduzione nella Comunità di vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi extraeuropei; considerando tuttavia che l'articolo 14, paragrafo 3 delle suddetta direttiva, autorizza deroghe a tale disposizione, sempreché si constati che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi; considerando che taluni stati membri sono interessati all'importazione di Pinus originari del Giappone, in particolare del tipo « bonzai »; considerando che la Commissione aveva constato, sulla base delle informazioni disponibili, che non esistevano rischi di diffusione di organismi nocivi, a condizione che fossero soddisfatti determinati requisiti tecnici particolari; considerando che, con decisione 83/355/CEE (3), la Commissione ha pertanto autorizzato gli stati membri interessati a derogare a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto concerne i vegetali di Pinus L. originari del Giappone; considerando che tale autorizzazione è stata accordata soltanto in via provvisoria, ossia fino al 31 dicembre 1985, con riserva di riesame alla luce dell'esperienza nel frattempo acquisita; considerando che per il momento non si dispone di nuovi elementi che giustifichino siffatto riesame; considerando che, stante le informazioni attualmente disponibili, continua a non esistere alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, sempreché continuino ad essere soddisfatti requisiti tecnici particolari; considerando che gli stati membri interessati dovrebbero conseguentemente essere autorizzati a derogare per un altro periodo alle disposizioni in causa, per quanto riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone; considerando che l'Irlanda del Nord non è interessata all'importazioni di tali vegetali; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 83/355/CEE è modificata come segue: 1. All'articolo 1, paragrafo 1, i termini « (Gran Bretagna) » sono aggiunti fra i termini « Regno Unito » e « sono autorizzati ». 2. All'articolo 3, prima frase, la data del 31 dicembre 1985 è sostituita da quella del 31 dicembre 1987. Articolo 2 Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 27.