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Document 31986D0117

    86/117/CEE: Decisione della Commissione del 7 marzo 1986 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Groenlandia

    GU L 99 del 15.4.1986, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004D0212

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/117/oj

    31986D0117

    86/117/CEE: Decisione della Commissione del 7 marzo 1986 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Groenlandia

    Gazzetta ufficiale n. L 099 del 15/04/1986 pag. 0026 - 0028
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0185
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0185


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 7 marzo 1986

    relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Groenlandia

    (86/117/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 16,

    considerando che, in seguito alla visita fatta da esperti veterinari della Comunità, risulta che la situazione veterinaria in Groenlandia è eccellente, stabile e perfettamente controllata, in particolare per quanto riguarda le malattie che possono essere trasmesse dalle carni;

    considerando che le autorità veterinarie responsabili hanno inoltre confermato che la Groenlandia è indenne dalla peste bovina e dall'afta epizootica da almeno 12 mesi e che durante tale periodo non ha proceduto a vaccinazioni contro tali malattie;

    considerando che le autorità veterinarie responsabili sono d'accordo di comunicare alla Commissione delle Comunità europee e agli stati membri, con telex o telegramma, nelle 24 ore che seguono, la conferma dell'apparizione di una delle malattie summenzionate o l'adozione delle vaccinazioni contro tali malattie;

    considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adattate alla situazione propria del paese terzo interessato;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, nonché di solipedi domestici, in provenienza dalla Groenlandia, a condizione che tali carni corrispondano ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria, conforme al modello riprodotto nell'allegato della presente decisione, che deve accompagnare le carni stesse.

    Articolo 2

    La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e di organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o marzo 1986.

    Articolo 4

    Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

    (2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

    ALLEGATO

    CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

    relativo a carni fresche (1) di bovini, ovini, caprini e solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

    Paese di destinazione:

    Riferimento al certificato di sanità (2):

    Paese esportatore: Groenlandia

    Ministero:

    Servizio:

    Riferimento:

    (facoltativo)

    I. Identificazione delle carni

    Carni di:

    (specie animale)

    Natura dei pezzi:

    Natura dell'imballaggio:

    Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio:

    Peso netto:

    II. Provenienza delle carni

    Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i):

    Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

    III. Destinazione delle carni

    Le carni sono spedite da:

    (luogo di spedizione)

    a:

    (paese e luogo di destinazione)

    con il seguente mezzo di trasporto (3):

    Nome e indirizzo dello speditore:

    Nome e indirizzo del destinatario:

    IV. Attestato di sanità

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra indicate sono ottenute:

    - da animali che hanno soggiornato in territorio della Groenlandia per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali di età inferiore a tre mesi;

    - nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da aziende soggette a divieto per motivi d'ordine sanitario in seguito alla comparsa di casi di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

    Fatto a il

    BOLLO

    (firma del veterinario ufficiale)

    (1) Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano degli animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, nonché dei solipedi domestici, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; tuttavia le carni trattate con il freddo si considerano fresche.

    (2) Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, ai sensi dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

    (3) Per gli aerei indicare il numero del volo, per le navi il nome della nave.

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