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Document 31986D0108

    86/108/CEE: Decisione della Commissione del 25 febbraio 1986 che autorizza la Repubblica francese e il Regno dei Passi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli da foraggio che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

    GU L 93 del 8.4.1986, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/108/oj

    31986D0108

    86/108/CEE: Decisione della Commissione del 25 febbraio 1986 che autorizza la Repubblica francese e il Regno dei Passi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli da foraggio che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 093 del 08/04/1986 pag. 0019 - 0020


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 febbraio 1986

    che autorizza la Repubblica francese e il Regno dei Passi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli da foraggio che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

    (86/108/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 17,

    viste le domande presentate dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi,

    considerando che, in Francia e nei Paesi Bassi, la produzione di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L. partim) del tipo pisello primaverile tondo verde, destinate ad usi agricoli e conformi ai requisiti della direttiva 66/401/CEE, è risultata deficitaria nel 1985 e non consente pertanto di sopperire all'approvvigionamento di questi due stati membri;

    considerando che, per il momento, il fabbisogno non può essere coperto in misura soddisfacente con sementi certificate in provenienza da altri stati membri o anche da paesi terzi, le quali rispondano a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva sopra menzionata;

    considerando che è quindi necessario autorizzare la Francia e i Paesi Bassi, fino al 30 giugno 1986, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie suindicata, appartenenti a una categoria soggetta a requisiti ridotti, fatte salve eventuali offerte di sementi del tipo in questione notificate dalla Danimarca o dal Regno Unito entro il 15 gennaio 1986;

    considerando che appare inoltre opportuno autorizzare altri stati membri, che siano in grado di rifornire la Francia e i Paesi Bassi con sementi non conformi alle disposizioni della direttiva citata, ad ammettere la commercializzazione, sempreché siano destinate alla Francia o ai Paesi Bassi;

    considerando che, a norma dell'articolo 394 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli è differita;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad ammettere, fino al 30 giugno 1986, la commercializzazione nel proprio territorio di un quantitativo massimo pari rispettivamente a 7 000 e 3 000 t di sementi di piselli di foraggio (Pisum sativum L. partim), del tipo pisello primaverile tondo verde, destinate ad usi agricoli e rispondenti ai requisiti della categoria « sementi commerciali », sempreché sia rispettata la condizione seguente: l'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione « destinate esclusivamente alla Francia » oppure « destinate esclusivamente ai Paesi Bassi », secondo il caso.

    Articolo 2

    Gli altri stati membri sono autorizzati ad ammettere nel proprio territorio, alle condizioni specificate all'articolo 1, la commercializzazione di un quantitativo massimo di 10 000 t di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L. partim), sempreché siano destinate esclusivamente alla Francia o ai Paesi Bassi. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione « destinate esclusivamente alla Francia » oppure « destinate esclusivamente ai Paesi Bassi », secondo il caso.

    Articolo 3

    I quantitativi di sementi indicati agli articoli 1 e 2 sono diminuiti di una quantità di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L. partim), del tipo pisello primaverile tondo verde, destinate ad usi agricoli e conformi ai requisiti della direttiva 66/401/CEE, di cui la Danimarca o il Regno Unito possono segnalare la disponibilità, informandone la Commissione, la Francia e i Paesi Bassi entro il 15 gennaio 1986.

    Articolo 4

    Ogni stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 1o novembre 1986, i quantitativi di sementi

    commercializzati nel rispettivo territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri stati membri.

    Articolo 5

    Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

    (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

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