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Document 31986D0108
86/108/EEC: Commission Decision of 25 February 1986 authorizing the French Republic and the Kingdom of the Netherlands to permit temporarily the marketing of field pea seed not satisfying the requirements of Council Directive 66/401/EEC
86/108/CEE: Decisione della Commissione del 25 febbraio 1986 che autorizza la Repubblica francese e il Regno dei Passi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli da foraggio che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio
86/108/CEE: Decisione della Commissione del 25 febbraio 1986 che autorizza la Repubblica francese e il Regno dei Passi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli da foraggio che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio
GU L 93 del 8.4.1986, p. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1986
86/108/CEE: Decisione della Commissione del 25 febbraio 1986 che autorizza la Repubblica francese e il Regno dei Passi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli da foraggio che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 08/04/1986 pag. 0019 - 0020
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1986 che autorizza la Repubblica francese e il Regno dei Passi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli da foraggio che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (86/108/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 17, viste le domande presentate dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, considerando che, in Francia e nei Paesi Bassi, la produzione di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L. partim) del tipo pisello primaverile tondo verde, destinate ad usi agricoli e conformi ai requisiti della direttiva 66/401/CEE, è risultata deficitaria nel 1985 e non consente pertanto di sopperire all'approvvigionamento di questi due stati membri; considerando che, per il momento, il fabbisogno non può essere coperto in misura soddisfacente con sementi certificate in provenienza da altri stati membri o anche da paesi terzi, le quali rispondano a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva sopra menzionata; considerando che è quindi necessario autorizzare la Francia e i Paesi Bassi, fino al 30 giugno 1986, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie suindicata, appartenenti a una categoria soggetta a requisiti ridotti, fatte salve eventuali offerte di sementi del tipo in questione notificate dalla Danimarca o dal Regno Unito entro il 15 gennaio 1986; considerando che appare inoltre opportuno autorizzare altri stati membri, che siano in grado di rifornire la Francia e i Paesi Bassi con sementi non conformi alle disposizioni della direttiva citata, ad ammettere la commercializzazione, sempreché siano destinate alla Francia o ai Paesi Bassi; considerando che, a norma dell'articolo 394 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli è differita; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad ammettere, fino al 30 giugno 1986, la commercializzazione nel proprio territorio di un quantitativo massimo pari rispettivamente a 7 000 e 3 000 t di sementi di piselli di foraggio (Pisum sativum L. partim), del tipo pisello primaverile tondo verde, destinate ad usi agricoli e rispondenti ai requisiti della categoria « sementi commerciali », sempreché sia rispettata la condizione seguente: l'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione « destinate esclusivamente alla Francia » oppure « destinate esclusivamente ai Paesi Bassi », secondo il caso. Articolo 2 Gli altri stati membri sono autorizzati ad ammettere nel proprio territorio, alle condizioni specificate all'articolo 1, la commercializzazione di un quantitativo massimo di 10 000 t di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L. partim), sempreché siano destinate esclusivamente alla Francia o ai Paesi Bassi. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione « destinate esclusivamente alla Francia » oppure « destinate esclusivamente ai Paesi Bassi », secondo il caso. Articolo 3 I quantitativi di sementi indicati agli articoli 1 e 2 sono diminuiti di una quantità di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L. partim), del tipo pisello primaverile tondo verde, destinate ad usi agricoli e conformi ai requisiti della direttiva 66/401/CEE, di cui la Danimarca o il Regno Unito possono segnalare la disponibilità, informandone la Commissione, la Francia e i Paesi Bassi entro il 15 gennaio 1986. Articolo 4 Ogni stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 1o novembre 1986, i quantitativi di sementi commercializzati nel rispettivo territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri stati membri. Articolo 5 Gli stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.