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Document 31985S3484

    Decisione n. 3484/85/CECA della Commissione del 27 novembre 1985 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia

    GU L 340 del 18.12.1985, p. 1–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/3484/oj

    31985S3484

    Decisione n. 3484/85/CECA della Commissione del 27 novembre 1985 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia

    Gazzetta ufficiale n. L 340 del 18/12/1985 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 3 pag. 0031
    edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 3 pag. 0031


    *****

    DECISIONE N. 3484/85/CECA DELLA COMMISSIONE

    del 27 novembre 1985

    recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

    dopo aver ottenuto il parere del comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

    considerando quanto segue:

    I

    In vista della ristrutturazione della siderurgia comunitaria, la decisione n. 2320/81/CECA della Commissione (1), modificata dalla decisione n. 1018/85/CECA (2), ha istituito delle norme che permettono la concessione di aiuti alla siderurgia sino al 31 dicembre 1985.

    I risultati acquisiti a tutt'oggi fanno ritenere che gli obiettivi che la Comunità si era prefissati, ossia un migliore adattamento delle capacità di produzione comunitarie alla domanda ed un miglioramento delle strutture tecniche e finanziarie delle imprese, allo scopo di rendere ques'ultime finanziariamente efficienti in normali condizioni di mercato, saranno realizzati.

    Continuano tuttavia a esistere eccessi di capacità più o meno sostanziali a seconda delle categorie di prodotti, eccessi che, tenuto conto delle prospettive di evoluzione del mercato costringeranno la maggior parte delle imprese ad intensificare ulteriormente i loro sforzi di ristrutturazione in quanto, benché sostanzialmente risanato, il settore continua ad essere vulnerabile; in tale contesto, occorre quindi evitare che a partire dal 1o gennaio 1986 gli interventi finanziari degli stati compromettano i risultati acquisiti nel quadro dell'operazione di ristrutturazione svolta o frenino o addirittura impediscano gli adattamenti complementari ancora necessari per conseguire l'equilibrio fra offerta e domanda.

    Come regola generale, saranno le imprese a dover ritrovare nei risultati finanziari interni le condizioni dell'equilibrio ed i mezzi per realizzare gli ulteriori adattamenti strutturali che continueranno ad essere indispensabili sotto le pressioni che in tal senso eserciterà un mercato chiamato a riprendere progressivamente il ruolo che normalmente gli compete.

    Perché ciò avvenga, occorre prevedere un sistema comunitario globale che assicuri a tutti gli aiuti, di cui la siderurgia potrà ancora beneficiare, un trattamento uniforme, nel quadro di una sola procedura. Questo sistema deve comprendere tanto gli aiuti specifici, ossia concessi sulla base di regimi aventi come oggetto o effetto principale di favorire le imprese siderurgiche, quanto gli aiuti concessi in forza di regimi di aiuti generali o regionali; esso deve essere inoltre esteso all'insieme degli interventi pubblici nel capitale delle imprese che in determinate circostanze rischiano di avere effetti economici paragonabili a quelli indotti da aiuti veri e propri, e che devono pertanto essere assoggettati alla stessa procedura prevista per questi ultimi.

    La Comunità si trova di conseguenza dinanzi ad un caso non previsto dal trattato CECA e nel quale essa deve intervenire. In queste condizioni, è necessario ricorrere all'articolo 95, primo comma del trattato, per porre la Comunità in grado di perseguire gli obiettivi enunciati nei primi articoli del trattato stesso. Il carattere globale del sistema comunitario fa sì che, fatti salvi gli aiuti espressamente previsti e debitamente autorizzati in forza della presente decisione, tutte le altre eventuali sovvenzioni degli stati membri, qualunque ne sia la forma, specifiche o non specifiche che esse siano, non possono in nessun caso esser giustificate dall'articolo 67 e devono quindi essere considerate vietate dall'articolo 4, lettera c) del trattato CECA.

    II

    In applicazione della decisione n. 2320/81/CECA, la Commissione ha verificato, come era suo preciso obbligo, le prospettive di vitalità economica, a partire dal 1986, offerte dai programmi di ristrutturazione delle imprese siderurgiche. Nell'ambito di tale esame, essa ha accertato in particolare che l'ammontare degli aiuti che essa auto

    rizzava fosse necessario e sufficiente per permettere alle imprese beneficiarie di procedere al normale rinnovo dei loro impianti; non è di conseguenza più giustificato ammettere in loro favore la concessione, dopo il 1985, di aiuti di funzionamento o di aiuti agli investimenti.

    Non sarebbe invece giusto negare agli stati membri le cui imprese non hanno ricevuto aiuti autorizzati in base alle decisioni n. 257/80/CECA della Commissione (3) e n. 2320/81/CECA, la possibilità di far beneficiare il loro settore siderurgico dei regimi generali di aiuti regionali quando gli investimenti sovvenzionati non determinino incrementi di capacità.

    Sarebbe del pari ingiustificato trattare la siderurgia comunitaria diversamente dagli altri settori privandola del beneficio degli aiuti a favore della ricerca e sviluppo, nonché di quelli destinati a consentirle di adattare gli impianti alle nuove norme in materia di tutela dell'ambiente; questi aiuti, quando rispondono agli obiettivi di interesse comune e alle condizioni contemplate dalla presente decisione, possono infatti essere concessi al settore della siderurgia al pari degli aiuti analoghi erogati agli altri settori dell'industria sulla base delle disposizioni degli articoli 92 e 93 del trattato CEE.

    Gli eccessi di capacità esistenti in numerose categorie di prodotti siderurgici giustificano anche l'autorizzazione di aiuti idonei, da un lato, ad accelerare l'eliminazione di impianti poco efficienti il cui mantenimento, anche transitorio, potrebbe gravare sull'equilibrio del mercato, a detrimento di tutte le imprese del settore, e dall'altro, a favorire la cessazione definitiva dell'attività di produzione delle imprese meno competitive.

    Per evitare qualsiasi discriminazione dovuta alle molteplici forme che gli aiuti di stato possono assumere, occorre che gli interventi degli stati membri nel capitale delle imprese pubbliche o private siano soggetti alle procedure applicate in materia di aiuti. La Commissione deve poter accertare, caso per caso, se siffatte operazioni comportano elementi di aiuto; si avranno elementi di aiuto quando risulterà che il comportamento dei pubblici poteri non è quello di un conferente di capitali di rischio nelle normali condizioni di un'economia di mercato; la compatibilità di questi eventuali elementi di aiuto con il trattato dovrà essere valutata dalla Commissione alla luce dei criteri della presente decisione. A tal fine, tutti gli interventi degli stati membri nel capitale delle imprese siderurgiche saranno notificati alla Commissione e non potranno essere effettuati se, prima dello spirare del termine sospensivo di cui all'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione, constatando che essi comportano elementi di aiuto, deciderà di avviare nei loro confronti la procedura dell'articolo 6, paragrafo 4.

    Per assicurare il corretto funzionamento del mercato comune durante un periodo in cui le imprese comunitarie, nonostante il risanamento già realizzato delle loro strutture industriali e finanziarie, devono ancora procedere ad ulteriori sostanziali adattamenti, la presente decisione deve applicarsi sino al 31 dicembre 1988.

    L'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo prevede disposizioni particolari per i regimi di aiuti al settore siderurgico di questi due nuovi stati membri; la presente decisione non deve recare pregiudizio a queste disposizioni,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Tutti gli aiuti, tanto specifici quanto non specifici, a favore della siderurgia, finanziati da uno stato membro e da enti territoriali o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, possono essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune, soltanto se soddisfano alle disposizioni degli articoli da 2 a 5.

    2. La nozione di aiuto comprende gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento, quali assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale o misure analoghe (come i prestiti obbligazionari convertibili in azioni o i prestiti il cui rendimento finanziario dipende almeno in parte dai risultati dell'impresa) adottate dagli stati membri, dagli enti territoriali o da organismi che utilizzino a tal fine risorse statali, a favore di imprese siderurgiche e che non configurano il normale apporto di capitali di rischio secondo la normale prassi delle società in economia di mercato.

    3. Gli aiuti previsti dalla presente decisione possono essere concessi soltanto in conformità delle procedure dell'articolo 6 e non possono dar luogo a pagamenti posteriori al 31 dicembre 1988.

    Articolo 2

    Aiuti a favore della ricerca e sviluppo

    1. Gli aiuti destinati, in applicazione di regimi generali di aiuto, a finanziare le spese sostenute dalle imprese siderurgiche per progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che i progetti di ricerca e/o sviluppo perseguano uno dei seguenti obiettivi:

    - riduzione dei costi di produzione, grazie in particolare a risparmi energetici o a miglioramenti della produttività;

    - miglioramento della qualità dei prodotti;

    - miglioramento delle caratteristiche tecniche dei prodotti siderurgici o estensione della gamma di utilizzazione dell'acciaio;

    - miglioramento delle condizioni ambientali e delle condizioni di lavoro (protezione dei lavoratori sotto il profilo della sicurezza o dell'igiene).

    2. L'ammontare compessivo di detti aiuti - espresso in equivalente sovvenzione netto - non può superare il 35 % dei costi ammessi del progetto per la ricerca industriale di base ed il 25 % di quelli per la ricerca applicata e lo sviluppo.

    3. La ricerca industriale di base consiste nell'attività teorica o sperimentale originale il cui obiettivo è l'acquisizione di nuove conoscenze o la migliore comprensione delle leggi scientifiche e tecnologiche nella loro applicazione eventuale ad un settore industriale o alle attività di un'impresa determinata.

    4. Soltanto le spese direttamente connesse con la ricerca e lo sviluppo sono ammesse al beneficio dell'aiuto, escluse pertanto quelle concernenti l'applicazione industriale e lo sfruttamento commerciale.

    Articolo 3

    Aiuti a favore della tutela dell'ambiente

    1. Gli aiuti destinati, in applicazione di regimi generali di aiuto, ad agevolare l'adattamento alle nuove disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente degli impianti in servizio da almeno due anni prima dell'entrata in vigore di dette norme possono essere considerati compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune.

    2. L'ammontare degli aiuti concessi in base al presente articolo non può superare il 15 % in equivalente sovvenzione netto delle spese d'investimento direttamente connesse con la misura di tutela ambientale considerata. Nel caso in cui a detta misura faccia riscontro un incremento della capacità di produzione dell'impianto in questione, il valore di tale investimento sarà preso in considerazione soltanto in proporzione alla capacità iniziale.

    Articolo 4

    Aiuti per le chiusure

    1. Possono essere considerati compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune gli aiuti destinati a finanziare le indennità versate ai dipendenti licenziati o collocati anticipatamente a riposo, a condizione:

    - che le indennità di cui trattasi non superino l'ammontare dei versamenti normalmente effettuati in applicazione delle regolamentazioni vigenti negli stati membri alla data del 1o ottobre 1985 e risultino effettivamente dalla chiusura parziale o completa di impianti siderurgici regolarmente funzionanti sino alla data della notifica degli aiuti, e la cui chiusura non sia già stata presa in considerazione nel quadro sia dell'applicazione delle decisioni n. 257/80/CECA e n. 2320/81/CECA, sia di un parere favorevole emesso ai sensi dell'articolo 54 del trattato CECA;

    - che gli aiuti non superino il 50 % della quota parte di queste indennità che non è coperta direttamente dallo stato membro o dalla Comunità, conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) o paragrafo 2, lettera b) del trattato CECA, e che resta quindi a carico delle imprese.

    2. Gli aiuti a favore delle imprese che cessano definitivamente l'attività di produzione possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che queste imprese:

    - abbiano acquisito personalità giuridica anteriormente al 1o ottobre 1985;

    - abbiano fabbricato regolarmente prodotti laminati a caldo sino alla data di notifica di questi aiuti;

    - non abbiano modificato la loro struttura produttiva ed i loro impianti dopo il 1o ottobre 1985;

    - non siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi della decisione 24/54/CECA dell'Alta Autorità (4), da un'impresa che è a sua volta un'impresa siderurgica o che controlla altre imprese siderurgiche, e non controllino esse stesse una tale impresa,

    e che la chiusura dei loro impianti non sia già stata presa in considerazione nel quadro sia dell'applicazione delle decisioni n. 257/80/CECA e n. 2320/81/CECA, sia di un parere favorevole emesso ai sensi dell'articolo 54 del trattato CECA.

    L'ammontare di questi aiuti non deve superare il più elevato dei due seguenti valori, accertati da una perizia indipendente:

    - valore attuale del rendimento degli impianti in un periodo di tre anni, detratti i diversi vantaggi che l'impresa beneficiaria può altrimenti ricavare dalla loro chiusura;

    - valore residuo degli impianti da chiudere, depurato, in caso di rivalutazioni effettuate dopo il 1o gennaio 1980, dalla parte di queste ultime che supera il tasso di inflazione nazionale.

    Articolo 5

    Possono essere considerati compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune gli aiuti regionali agli investimenti previsti da regimi generali a condizione:

    - che tali investimenti non determinino incrementi della capacità produttiva;

    - che l'impresa beneficiaria sia stabilita nel territorio di uno stato membro nel quale non sia stato concesso nessun aiuto in base alle decisioni n. 257/80/CECA e n. 2320/81/CECA.

    Articolo 6

    1. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile affinché possa pronunciarsi al riguardo, i progetti intesi ad istituire o a modificare aiuti di cui agli articoli da 2 a 5. Essa è informata nello stesso modo dei progetti intesi ad applicare al settore siderurgico regimi di aiuti sui quali

    essa si è già pronunciata sulla base delle disposizioni del trattato CEE. Le notifiche dei progetti di aiuto di cui al presento articolo devono essere effettuate entro il 30 giugno 1988.

    2. Alla Commissione sono comunicati in tempo utile affinché possa pronunciarsi al riguardo, e al più tardi entro il 30 giugno 1988, tutti i progetti di intervento finanziario (assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale o misure simili) da parte di stati membri, enti territoriali o organismi che utilizzano a tal fine risorse pubbliche, a favore di imprese siderurgiche.

    La Commissione accerta se questi interventi contengono elementi di aiuto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ed eventualmente ne valuta la compatibilità con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

    3. La Commissione richiede il parere degli stati membri sui progetti di aiuti per le chiusure e sugli altri importanti progetti di aiuti notificati, prima di pronunciarsi nei loro confronti. Essa informa tutti gli stati membri della posizione adottata su ciascun progetto di aiuto, precisandone la natura ed il volume.

    4. Se, dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, la Commissione rileva che un aiuto non è compatibile con le disposizioni della presente decisione, essa informa lo stato membro interessato della propria decisione. La Commissione decide al più tardi entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie per potersi pronunciare sull'aiuto in questione. Qualora uno stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del trattato CECA. La stato membro interessato non può dar esecuzione alle misure progettate di cui ai paragrafi 1 e 2 se non previa approvazione della Commissione e conformandosi alle condizioni da essa stabilite.

    5. Qualora dalla data del ricevimento della notifica del progetto in parola sia trascorso un periodo di due mesi senza che la Commissione abbia iniziato la procedura di cui al paragrafo 4 o abbia reso nota la propria posizione in qualsiasi altro modo, le misure progettate potranno essere attuate a condizione che lo stato membro abbia preventivamente informato la Commissione della propria intenzione di procedere in tal senso.

    6. Tutti i casi concreti di applicazione degli aiuti di cui agli articoli 4 e 5 sono notificati alla Commissione secondo i criteri previsti dal paragrafo 1. La Commissione si riserva di esigere la notifica, secondo i criteri previsti dal paragrafo 1, di tutti o di parte dei casi concreti di applicazione dei regimi di aiuti di cui agli articoli 2 e 3.

    Articolo 7

    Gli stati membri presentano alla Commissione relazioni semestrali sugli aiuti erogati nel corso del semestre precedente, sull'uso che ne è stato fatto e sui risultati conseguiti in materia di ristrutturazione nel corso dello stesso periodo. Le relazioni conterranno informazioni su tutte le misure finanziarie adottate dagli stati membri o dalle autorità locali o regionali in relazione alle imprese siderurgiche pubbliche. Esse saranno presentate, nella forma che verrà stabilita dalla Commissione, entro due mesi dalla fine di ciascun semestre.

    Articolo 8

    La Commissione elabora relazioni periodiche sull'applicazione della presente decisione per il Consiglio e per informare il Parlamento europeo ed il comitato consultivo.

    Articolo 9

    Le disposizioni della presente decisione non si applicano agli aiuti disciplinati dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

    Articolo 10

    La presente decisione si applica nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1986 ed il 31 dicembre 1988.

    La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.

    (2) GU n. L 110 del 23. 4. 1985, pag. 5.

    (3) GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 5.

    (4) GU n. 9 dell'11. 5. 1954, pag. 345/54.

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