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Document 31985S2093

    Decisione n. 2093/85/CECA della Commissione del 26 luglio 1985 che modifica la decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell' industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine al loro investimenti

    GU L 197 del 27.7.1985, p. 19–20 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/2093/oj

    31985S2093

    Decisione n. 2093/85/CECA della Commissione del 26 luglio 1985 che modifica la decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell' industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine al loro investimenti

    Gazzetta ufficiale n. L 197 del 27/07/1985 pag. 0019 - 0020
    edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 3 pag. 0005
    edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 3 pag. 0005


    *****

    DECISIONE N. 2093/85/CECA DELLA COMMISSIONE

    del 26 luglio 1985

    che modifica la decisione n. 3302/81/CECA relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine al loro investimenti

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47 e 54,

    considerando che la decisione n. 3302/81/CECA della Commissione (1) ha previsto nella sezione II le modalità per una comunicazione preventiva delle chiusure definitive o temporanee di impianti produttivi,

    considerando che la Commissione, nel quadro degli orientamenti che essa definisce periodicamente, deve conoscere con precisione le capacità massime di produzione degli impianti delle imprese dell'industria siderurgica in funzione o suscettibili di essere rapidamente rimesse in servizio,

    considerando che la Commissione non può contabilizzare nella stessa maniera le chiusure dichiarate come definitive e ottenute in seguito a distruzione fisica di certi elementi chiave degli impianti ed altre chiusure che non comportano la distruzione di tali elementi,

    considerando che è necessaria una decisione che definisca ciò che si deve intendere per chiusura definitiva degli impianti, affinché la Commissione possa accertarsi che le riduzioni di capacità da essa richieste, o che essa esige come contropartita degli aiuti autorizzati nel quadro della decisione n. 2320/81/CECA (2), si siano concretizzate in chiusure definitive e quindi irreversibili,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La decisione n. 3302/81/CECA è modificata come segue:

    Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 8

    1. Formano oggetto della comunicazione tutte le chiusure definitive, le cessioni o vendite di impianti, indipendentemente dalla loro capacità massima nonché le chiusure temporanee di impianti che comportano una riduzione della capacità massima di produzione di almeno 50 000 t.

    2. Saranno considerate chiusure definitive solamente quelle relative a impianti nei quali gli elementi chiave di cui al paragrafo 4 sono stati fisicamente distrutti al fine di rendere impossibile la loro rimessa in servizio, nonché gli impianti venduti o ceduti.

    3. Ogni dichiarazione di chiusura definitiva impegna l'impresa ad effettuare la demolizione degli elementi chiave dell'impianto considerato, o a procedere alla vendita o alla cessione di tale impianto al più tardi 6 mesi a decorrere dalla data della cessazione della produzione.

    4. Gli elementi chiave, la cui distruzione fisica è una condizione affiché la chiusura definitiva di un impianto possa essere presa in considerazione, sono:

    - per i laminatoi a caldo: i forni di riscaldo e le gabbie dei laminatoi;

    - per i laminatoi a freddo: le gabbie dei laminatoi;

    - per gli impianti di rivestimento: gli aspi avvolgitori, gli aspi svolgitori, le torri-volano e le vasche;

    - per gli altri impianti: le parti la cui assenza rende inutilizzabile l'impianto; per esempio il meccanismo che comanda la manovra di un convertitore LD, l'apparecchiatura che assicura lo sfornamento di una cokeria.

    5. La Commissione si riserva il diritto di verificare sul posto l'avvenuta distruzione degli elementi chiave di cui al paragrafo 4.

    2. All'articolo 9 è aggiunto il trattino seguente:

    « - In caso di vendita o di cessione: la società di destinazione dell'impianto ».

    3. All'articolo 15, comma 2, è aggiunta la frase seguente:

    « Sono in particolare da includere nelle risposte alle indagini annuali tutti gli impianti che non sono stati chiusi definitivamente ai sensi dell'articolo 8, 2o capoverso, della presente decisione ».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

    Per la Commissione

    Alois PFEIFFER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 333 del 20. 11. 1985, pag. 35.

    (2) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.

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