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Document 31985R3819
Commission Regulation (EEC) No 3819/85 of 30 December 1985 adjusting various Regulations relating to sugar as a result of the accession of Spain and Portugal
Regolamento (CEE) n. 3819/85 della Commissione del 30 dicembre 1985 recante adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, di vari regolamenti relativi al settore dello zucchero
Regolamento (CEE) n. 3819/85 della Commissione del 30 dicembre 1985 recante adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, di vari regolamenti relativi al settore dello zucchero
GU L 368 del 31.12.1985, p. 25–26
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Regolamento (CEE) n. 3819/85 della Commissione del 30 dicembre 1985 recante adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, di vari regolamenti relativi al settore dello zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1985 pag. 0025 - 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0068
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0068
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0063
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3819/85 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 1985 recante adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, di vari regolamenti relativi al settore dello zucchero LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, considerando che l'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità esige l'adattamento di vari regolamenti relativi al settore dello zucchero; che tali adattamenti riguardano soltanto indicazioni linguistiche e termini contenuti: - nel regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3475/80 (2); - nel regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3475/80 (2); - nel regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/82 (5); - nel regolamento (CEE) n. 1433/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2682/84 (7); - nel regolamento (CEE) n. 787/83 della Commissione, del 29 marzo 1983, relativo alle comunicazioni nel settore dello zucchero (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 2682/84; considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato d'adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto; che tali misure entrano in vigore con riservva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/72 sono aggiunte le seguenti diciture: « Azúcar desnaturalizado » « Açúcar desnaturado ». Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 2782/76 è modificato come segue: a) nell'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, sono aggiunte le seguenti diciture: « - aplicación del Reglamento (CEE) no 2782/76 » « - aplicação do Regulamento (CEE) n 2782/76 »; b) nell'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino sono aggiunte le seguenti diciture: « - aplicación del Reglamento (CEE) no 2782/76 » « - aplicação do Regulamento (CEE) n 2782/76 ». Articolo 3 Il regolamento (CEE) n. 2630/81 è modificato come segue: a) nell'articolo 2, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti diciture: « Reglamento de licitación (CEE) no . . . . . . (DO no . . . . . . del . . . . . .); límite de presentación de ofertas que expira el . . . . . . » « Regulamento de adjudicação (CEE) n . . . . . . (JO n . . . . . . , de . . . . . .); o prazo de apresentação das ofertas expira em . . . . . . »; b) nell'articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunte, come ottavo e nono trattino, le seguenti diciture: aa) prima dei termini « se del caso »: « - tasa de la restitución aplicable: . . . . . . » « - taxa da restituição à exportação aplicável: . . . . . . » bb) prima dei termini « se del caso »: « - tasa de exacción reguladora a la exportación aplicable: . . . . . . » « - taxa do direito nivelador à exportação aplicável: . . . . . . »; c) nell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma sono aggiunte le seguenti diciture: « para exportación conforme al artículo 26 párrafo 1 del Reglamento (CEE) no 1785/81; » « para exportação nos termos do primeiro parágrafo do artigo 26 do Regulamento (CEE) n 1785/81; » d) nell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, sono aggiunte le seguenti diciture: « para exportación sin restitución ni exacción reguladora . . . . . . (cantidad para la cual este certificado ha sido emitido) kg; certificado válido en . . . . . . (Estado miembro) », « para exportação sem restituição nem direito nivelador . . . . . . (quantidade para a qual este certificado foi emitido) kg; certificado válido em . . . . . . (Estado-membro) »; e) nell'articolo 6, primo comma, primo trattino, sono aggiunte le seguenti diciture: « - azúcar preferencial [Reglamento (CEE) no 2782/76] » « - açúcar preferencial [Regulamento (CEE) n 2782/76] »; f) nell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, sono aggiunte le seguenti diciture: « EX/IM, artículo 25, directiva perfeccionamiento activo - certificado válido en . . . . . . (Estado miembro emisor) » « EX/IM, artigo 25, directiva de aperfeiçoamento activo - certificado válido em . . . . . . (Estado-membro emissor) »; Articolo 4 Il regolamento (CEE) n. 1443/82 è modificato come segue: Nell'articolo 3, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo: « Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, le date del "15 aprile" e del "1o giugno" di cui ai paragrafi 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle date del "15 agosto" e del "1o settembre" ». Articolo 5 Il regolamento (CEE) n. 787/83 è modificato come segue: a) nell'articolo 9, punto 1, il testo dell'ultima parte della frase è sostituito dal seguente testo: « . . .; tuttavia, per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, questa data è sostituita dal 1o luglio ». b) nell'articolo 12, punto 2 il testo dell'ultima parte della frase è sostituito dal seguente testo: « . . .; tuttavia, per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna, per quanto concerne lo zucchero di canna, questa data è sostituita dal 1o luglio ». Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 12 del 15. 1. 1972, pag. 15. (2) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 69. (3) GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13. (4) GU n. L 258 dell'11. 11. 1981, pag. 16. (5) GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 20. (6) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17. (7) GU n. L 254 del 22. 9. 1984, pag. 9. (8) GU n. L 88 del 6. 4. 1983, pag. 6.