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Document 31985R3819

Regolamento (CEE) n. 3819/85 della Commissione del 30 dicembre 1985 recante adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, di vari regolamenti relativi al settore dello zucchero

GU L 368 del 31.12.1985, p. 25–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3819/oj

31985R3819

Regolamento (CEE) n. 3819/85 della Commissione del 30 dicembre 1985 recante adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, di vari regolamenti relativi al settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1985 pag. 0025 - 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0068
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0068
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0063


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3819/85 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1985

recante adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, di vari regolamenti relativi al settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che l'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità esige l'adattamento di vari regolamenti relativi al settore dello zucchero; che tali adattamenti riguardano soltanto indicazioni linguistiche e termini contenuti:

- nel regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3475/80 (2);

- nel regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3475/80 (2);

- nel regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/82 (5);

- nel regolamento (CEE) n. 1433/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2682/84 (7);

- nel regolamento (CEE) n. 787/83 della Commissione, del 29 marzo 1983, relativo alle comunicazioni nel settore dello zucchero (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 2682/84;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato d'adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto; che tali misure entrano in vigore con riservva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/72 sono aggiunte le seguenti diciture:

« Azúcar desnaturalizado »

« Açúcar desnaturado ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2782/76 è modificato come segue:

a) nell'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, sono aggiunte le seguenti diciture:

« - aplicación del Reglamento (CEE) no 2782/76 »

« - aplicação do Regulamento (CEE) n 2782/76 »;

b) nell'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino sono aggiunte le seguenti diciture:

« - aplicación del Reglamento (CEE) no 2782/76 »

« - aplicação do Regulamento (CEE) n 2782/76 ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2630/81 è modificato come segue:

a) nell'articolo 2, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti diciture:

« Reglamento de licitación (CEE) no . . . . . . (DO no . . . . . . del . . . . . .); límite de presentación de ofertas que expira el . . . . . . »

« Regulamento de adjudicação (CEE) n . . . . . . (JO n . . . . . . , de . . . . . .); o prazo de apresentação das ofertas expira em . . . . . . »;

b) nell'articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunte, come ottavo e nono trattino, le seguenti diciture:

aa) prima dei termini « se del caso »:

« - tasa de la restitución aplicable: . . . . . . »

« - taxa da restituição à exportação aplicável: . . . . . . »

bb) prima dei termini « se del caso »:

« - tasa de exacción reguladora a la exportación aplicable: . . . . . . »

« - taxa do direito nivelador à exportação aplicável: . . . . . . »;

c) nell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma sono aggiunte le seguenti diciture:

« para exportación conforme al artículo 26 párrafo 1 del Reglamento (CEE) no 1785/81; »

« para exportação nos termos do primeiro parágrafo do artigo 26 do Regulamento (CEE) n 1785/81; »

d) nell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, sono aggiunte le seguenti diciture:

« para exportación sin restitución ni exacción reguladora . . . . . . (cantidad para la cual este certificado ha sido emitido) kg; certificado válido en . . . . . . (Estado miembro) »,

« para exportação sem restituição nem direito nivelador . . . . . . (quantidade para a qual este certificado foi emitido) kg; certificado válido em . . . . . . (Estado-membro) »;

e) nell'articolo 6, primo comma, primo trattino, sono aggiunte le seguenti diciture:

« - azúcar preferencial [Reglamento (CEE) no 2782/76] »

« - açúcar preferencial [Regulamento (CEE) n 2782/76] »;

f) nell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, sono aggiunte le seguenti diciture:

« EX/IM, artículo 25, directiva perfeccionamiento activo

- certificado válido en . . . . . . (Estado miembro emisor) »

« EX/IM, artigo 25, directiva de aperfeiçoamento activo

- certificado válido em . . . . . . (Estado-membro emissor) »;

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1443/82 è modificato come segue:

Nell'articolo 3, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

« Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, le date del "15 aprile" e del "1o giugno" di cui ai paragrafi 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle date del "15 agosto" e del "1o settembre" ».

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 787/83 è modificato come segue:

a) nell'articolo 9, punto 1, il testo dell'ultima parte della frase è sostituito dal seguente testo:

« . . .; tuttavia, per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, questa data è sostituita dal 1o luglio ».

b) nell'articolo 12, punto 2 il testo dell'ultima parte della frase è sostituito dal seguente testo:

« . . .; tuttavia, per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna, per quanto concerne lo zucchero di canna, questa data è sostituita dal 1o luglio ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 12 del 15. 1. 1972, pag. 15.

(2) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 69.

(3) GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13.

(4) GU n. L 258 dell'11. 11. 1981, pag. 16.

(5) GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 20.

(6) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

(7) GU n. L 254 del 22. 9. 1984, pag. 9.

(8) GU n. L 88 del 6. 4. 1983, pag. 6.

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