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Document 31985R3815
Commission Regulation (EEC) No 3815/85 of 27 December 1985 adapting Regulations (EEC) No 610/77, (EEC) No 2226/78, (EEC) No 2377/80, (EEC) No 985/81 and (EEC) No 552/85 in the beef and veal sector by reason of the accession of the Kingdom of Spain
Regolamento (CEE) n. 3815/85 della Commissione del 27 dicembre 1985 relativo agli adattamenti, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna, dei regolamenti (CEE) n. 610/77, (CEE) n. 2226/78, (CEE) n. 2377/80, (CEE) n. 985/81 e (CEE) n. 552/85 nel settore delle carni bovine
Regolamento (CEE) n. 3815/85 della Commissione del 27 dicembre 1985 relativo agli adattamenti, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna, dei regolamenti (CEE) n. 610/77, (CEE) n. 2226/78, (CEE) n. 2377/80, (CEE) n. 985/81 e (CEE) n. 552/85 nel settore delle carni bovine
GU L 368 del 31.12.1985, p. 11–13
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(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998
Regolamento (CEE) n. 3815/85 della Commissione del 27 dicembre 1985 relativo agli adattamenti, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna, dei regolamenti (CEE) n. 610/77, (CEE) n. 2226/78, (CEE) n. 2377/80, (CEE) n. 985/81 e (CEE) n. 552/85 nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1985 pag. 0011 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0054
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0054
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3815/85 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1985 relativo agli adattamenti, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna, dei regolamenti (CEE) n. 610/77, (CEE) n. 2226/78, (CEE) n. 2377/80, (CEE) n. 985/81 e (CEE) n. 552/85 nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, considerando che, a motivo dell'adesione della Spagna è necessario adattare il regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1511/85 (2), il regolamento (CEE) n. 2226/78, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1362/85 (4), il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/85 (6), il regolamento (CEE) n. 985/81, che stabilisce le modalità di applicazione per la vendita delle carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate all'esportazione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2624/85 (8) e il regolamento (CEE) n. 552/85, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, e modifica il regolamento (CEE) n. 2377/80; considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto possono essere adottate prima dell'adesione; che tali misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati del regolamento (CEE) n. 610/77 sono modificati come segue: 1. Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo: « ALLEGATO I Coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità Germania 18,8 Belgio 3,6 Danimarca 3,2 Spagna 5,9 Francia 27,7 Grecia 0,9 Irlanda 7,0 Italia 10,7 Lussemburgo 0,3 Paesi Bassi 6,3 Regno Unito 15,6 ». 2. Nell'allegato II viene aggiunto il seguente punto: « K. SPAGNA 1. Mercati rappresentativi 1.2 // a) Macelli municipali // Qualità prese in considerazione // Barcelona // Tutte le qualità // Bilbao // Tutte le qualità // Madrid // Tutte le qualità // b) Centri di quotazione // Qualità prese in considerazione // Ebro // Tutte le qualità // Mercalérida // Tutte le qualità // Segovia // Tutte le qualità // c) Mercati // Qualità prese in considerazione // Talavera de la Reina (Toledo) // Tutte le qualità // Santiago de Compostela // Tutte le qualità // Salamanca // Tutte le qualità 2. Categoria, qualità e coefficienti 1.2.3 // Categoria e qualità // Coefficienti di conversione in peso vivo // Coefficienti di ponderazione // Añojos categoría segunda // 56 // 15 // Añojos categoría primera // 58 // 48 // Vacuno mayor // 47 // 28 // Vacuno menor // 54 // 9 ». 3. Nell'allegato III, viene aggiunto il seguente punto: « K. SPAGNA 1. Mercati rappresentativi 1.2 // a) Macelli municipali // Qualità prese in considerazione // Barcelona // Ternera // Bilbao // Ternera // Madrid // Ternera // b) Centri di quotazione // Qualità prese in considerazione // Ebro // Ternera // Mercalérida // Ternera // Segovia // Ternera // c) Mercati // Qualità prese in considerazione // Talavera de la Reina (Toledo) // Ternera // Santiago de Compostela // Ternera // Salamanca // Ternera 2. Qualità e coefficienti 1.2.3 // Qualità // Coefficienti di conversione in peso vivo // Coefficiente di ponderazione // Terneras de todas las categorias // 59 // 100 ». // // // Articolo 2 Nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2226/78 viene aggiunto il seguente punto: « ESPANA FORPPA Calle José Abascal, 4 28003 Madrid Tel.: 448 80 00 Telex: 45506 ». Articolo 3 Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è modificato come segue: 1. Nell'articolo 9, paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti punti: - alla lettera d): « Certificado válido en . . . » - alla lettera e): primo comma: « Bovinos jóvenes machos destinados a cebo » - alla lettera e): secondo comma, primo trattino: « Peso por cabeza hasta 300 kg » - alla lettera e): secondo comma, secondo trattino: « Peso por cabeza inferior a 80 kg » o « Peso por cabeza de 80 a menos de 220 kg » o « Peso por cabeza de 220 a 300 kg » - alla lettera f): « Exacción reguladora reducida en un . . . % ». 2. Nell'articolo 10, paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti punti: - alla lettera c): « Certificado válido en . . . » - alla lettera d): « Carne destinada a la fabricación de conserva - régimen (a) . . . . . . en . . . . . . » - alla lettera e): « Exacción reguladora suspendida ». 3. Nell'articolo 11, paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti punti: - alla lettera c): « Certificado válido en . . . » - alla lettera d): « Carnes destinadas a la transformación - régimen (b) - en . . . . . . » - alla lettera e): « Exacción reguladora reducida en un . . . % ». 4. Nell'articolo 12, sono aggiunti i seguenti punti: - nel paragrafo 1, lettera b): « Carne de vacuno de alta calidad (Reglamento (CEE) no 263/81) » - nel paragrafo 2: « Exacción reguladora suspendida para (cantidad para la cual se ha expedido el certificado) kg ». 5. Nell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il seguente punto: « Producto ACP/PTOM (Reglamento (CEE) no 486/85) ». Articolo 4 Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 958/81 viene aggiunto il seguente punto: « ESPANA: FORPPA Calle José Abascal, 4 28003 Madrid Tel. 448 80 00 Telex 45506 ». Articolo 5 Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 552/85 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 3 1. L'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 486/85 per ogni prodotto destinato ad essere importato in uno stato membro è pari al 90 % dell'ammontare costituito dal prelievo, corretto, eventualmente dell'importo compensativo monetario e dell'importo compensativo adesione applicabili alle importazioni in tale paese durante la settimana che precede quella in cui inizia il trimestre per il quale è calcolato l'importo di riduzione. L'importo di riduzione è stabilito per ciascuno stato membro nella moneta nazionale. 2. L'importo di riduzione è detratto dal prelievo valido il giorno di espletamento delle formalità doganali d'importazione nello stato membro interessato, preventivamente corretto, se del caso, del coefficiente monetario indicato nell'allegato II del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari, dell'importo compensativo monetario valido nello stato membro interessato alla stessa data, nonché dell'importo compensativo adesione ». Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 146 del 5. 6. 1985, pag. 6. (3) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5. (4) GU n. L 139 del 27. 5. 1985, pag. 2. (5) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (6) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13. (7) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38. (8) GU n. L 250 del 19. 9. 1985, pag. 30.