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Document 31985R3735

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3735/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 che proroga il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 per l' applicazione alle risorse proprie provenienti dall' imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con risorse proprie della Comunità

GU L 356 del 31.12.1985, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3735/oj

31985R3735

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3735/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 che proroga il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 per l' applicazione alle risorse proprie provenienti dall' imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con risorse proprie della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 31/12/1985 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 5 pag. 0043
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 5 pag. 0043


*****

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3735/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che proroga il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con risorse proprie della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con risorse proprie della Comunità (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere della Corte dei conti (4),

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3625/83 (6), è applicabile, a norma del suo articolo 14, dal 1o gennaio 1978 per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3625/83 è entrato in applicazione solo a partire dall'elaborazione dell'estratto che indica l'importo definitivo totale della base delle risorse IVA nel 1983; che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, tale estratto è stato trasmesso dagli stati membri alla Commissione solo per il 1o luglio 1984; che è necessario basarsi sull'esperienza di diversi esercizi per poter elaborare un regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ed esaminare tutti i metodi suscettibili di permettere la riscossione più esatta di queste risorse proprie;

considerando che non è ancora stata completata l'armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto quale è prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relativa alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base uniforme (7); che, in particolare, sono ancora in vigore gli allegati E e F;

considerando che per consentire il proseguimento della riscossione delle risorse proprie e l'elaborazione del regime definitivo è opportuno prolungare il periodo transitorio fino al 31 dicembre 1988 e prorogare nel frattempo le disposizioni vigenti del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 14 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1978 durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1988.

La Commissione presenta, anteriormente al 31 dicembre 1987, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e presenta allo stesso tempo, tenendo conto di tutte le possibili soluzioni, proposte relative ad un metodo uniforme di determinazione della base di riscossione. A tale proposito la Commissione tiene anche conto delle eventuali disparità in materia di carichi amministrativi imposti ai soggetti passivi ed ai servizi pubblici di controllo.

Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 30 giugno 1988, le disposizioni relative al regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse IVA, nonché le modalità di entrata in vigore di detto regime ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

(2) GU n. C 125 del 22. 5. 1985, pag. 16.

(3) Parere reso il 15 novembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. C 261 del 12. 10. 1985, pag. 3.

(5) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8.

(6) GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 1.

(7) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

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