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Document 31985R3521

    Regolamento (CEE) n. 3521/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 che riscuote definitivamente i dazi provvisori antidumping istituiti sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell' Unione Sovietica e che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie della Repubblica popolare cinese

    GU L 335 del 13.12.1985, p. 61–62 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/1986; sostituito da 31986R0338

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3521/oj

    31985R3521

    Regolamento (CEE) n. 3521/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 che riscuote definitivamente i dazi provvisori antidumping istituiti sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell' Unione Sovietica e che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 335 del 13/12/1985 pag. 0061 - 0062
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 23 pag. 0020
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 23 pag. 0020


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3521/85 DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 1985

    che riscuote definitivamente i dazi provvisori antidumping istituiti sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'Unione Sovietica e che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 11 e 12,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

    considerando quanto segue:

    A. Azione provvisoria

    1. Con il regolamento (CEE) n. 2317/85 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'Unione Sovietica e della Repubblica popolare cinese.

    B. Procedura successiva

    2. In seguito all'istituzione del dazio antidumping provvisorio, l'esportatore sovietico e alcuni importatori del prodotto in questione hanno chiesto e ottenuto di essere intesi oralmente dalla Commissione e di rendere note per iscritto le loro osservazioni in merito al dazio.

    3. L'esportazione sovietico ha chiesto e ottenuto di incontrare i rappresentanti dei ricorrenti per un confronto delle tesi.

    C. Dumping

    4. Dal momento dell'istituzione del dazio provvisorio non è stato ricevuto alcun nuovo elemento di prova in merito. Vengono pertanto confermate le risultanze dell'inchiesta di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85.

    D. Pregiudizio

    5. Secondo l'esportatore sovietico il pregiudizio sarebbe stato causato anche da importazioni originarie di altri paesi terzi, non soggette alla procedura antidumping, e i dazi antidumping imposti sulle importazioni provenienti dall'Unione Sovietica e dalla Repubblica popolare cinese non potrebbero da soli risolvere il problema, ma servirebbero soltanto a spostare le quote di mercato a favore di altri esportatori che praticano prezzi bassi.

    6. La Commissione ha già preso in considerazione questo elemento al punto 16 del regolamento (CEE) n. 2317/85. Dato che non è stato ricevuto alcun nuovo elemento di prova in merito al pregiudizio arrecato all'industria comunitaria e che, in particolare, non è stato fornito alcun elemento di prova per dimostrare che le importazioni da altri paesi terzi sono state effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelle ordinarie dell'Unione Sovietica e della Repubblica popolare cinese o che esse hanno fatto oggetto di dumping; le conclusioni di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85 vengono dunque confermate.

    E. Interesse della Comunità

    7. Secondo una delle parti interessate l'applicazione di misure protettive sarebbe contraria all'interesse della Comunità in quanto renderebbe meno competitiva la produzione comunitaria di alcuni tipi di biciclette.

    8. Data l'incidenza del tutto trascurabile di un aumento del prezzo delle catene a rulli sul costo di produzione delle biciclette, le conclusioni sull'interesse della Comunità contenute nel regolamento (CEE) n. 2317/85 rimangono immutare.

    F. Impegno

    9. L'esportatore sovietico, informato circa la conferma delle principali risultanze dell'inchiesta preliminare, ha offerto un impegno che la Commissione ha ritenuto sufficiente ad eliminare il pregiudizio e che pertanto è stato giudicato accettabile.

    G. Riscossione dei dazi provvisori

    10. Gli importi vincolati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'Unione Sovietica devono essere riscossi interamente.

    H. Proroga del dazio provvisorio

    11. Un esportatore cinese che rappresenta una percentuale sostanziale delle esportazioni di questo prodotto nella Comunità ha chiesto di prorogare, per un ulteriore periodo di due mesi, il dazio antidumping provvisorio. Egli ha motivato la propria richiesta affermando di aver bisogno, a causa di problemi di comunicazione, di un periodo supplementare per poter fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per difendere i propri interessi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono riscossi definitivamente gli importi vincolati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 2317/85 sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'Unione Sovietica.

    Articolo 2

    È prorogato per un periodo non superiore a due mesi il dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 2317/85 sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie della Repubblica popolare cinese.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. GOEBBELS

    (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. L 217 del 14. 8. 1985, pag. 7.

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