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Document 31985R3517

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3517/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 che istituisce misure particolari e temporanee per l' assunzione di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo

GU L 335 del 13.12.1985, p. 55–55 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3517/oj

31985R3517

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3517/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 che istituisce misure particolari e temporanee per l' assunzione di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 13/12/1985 pag. 0055 - 0055
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 5 pag. 0028
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 5 pag. 0028


*****

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3517/85 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1985

che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno adottare misure particolari temporanee in deroga allo statuto dei funzionari delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1988, posti vacanti possono essere assegnati a cittadini spagnoli e portoghesi in deroga all'articolo 4, secondo e terzo comma, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 27, terzo comma, all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 31 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, entro il limite dei posti previsti a tale scopo nel quadro delle deliberazioni di bilancio nell'ambito delle istituzioni competenti.

2. Le nomine ai posti di grado A 3, A 4, A 5, LA 3, LA 4, LA 5, B 1, B 2, B 3 e C 1 vengono decise a seguito di un concorso per titoli, organizzato in conformità dell'allegato III dello statuto.

Le nomine ai posti di grado A 6, A 7, A 8, LA 6, LA 7, LA 8, di grado B 4, B 5, di grado C 2, C 3, C 4, C 5 e di grado D 1, D 2, D 3, D 4 vengono decise a seguito di un concorso per titoli ed esami o di un concorso per esami, organizzato in conformità dell'allegato III dello statuto.

3. In merito ai posti vacanti, ad eccezione di quelli di grado A 1 e A 2, viene fatta adeguata pubblicità all'interno e all'esterno delle istituzioni comunitarie.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

(1) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 97.

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