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Document 31985R3467

    Regolamento (CEE) n. 3467/85 della Commissione del 9 dicembre 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

    GU L 332 del 10.12.1985, p. 32–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3467/oj

    31985R3467

    Regolamento (CEE) n. 3467/85 della Commissione del 9 dicembre 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 332 del 10/12/1985 pag. 0032 - 0032


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3467/85 DELLA COMMISSIONE

    del 9 dicembre 1985

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

    considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

    considerando che, per il glicole etilenico della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 547 000 ECU; che, in data 9 dicembre 1985, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'Arabia Saudita, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Arabia Saudita,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 12 dicembre 1985 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 è ripristinata nella Comunità, per i seguenti prodotti, originari dell'Arabia Saudita:

    1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 29.04 C ex I (codice Nimexe 29.04-61) // Glicole etilenico // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1985.

    Per la Commissione

    COCKFIELD

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.

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