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Document 31985R3189

Regolamento (CEE) n. 3189/85 della Commissione del 14 novembre 1985 che deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1836/82 e (CEE) n. 1974/80 relativi alle condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d' intervento e per la fornitura a titolo dell' aiuto alimentare

GU L 301 del 15.11.1985, p. 27–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3189/oj

31985R3189

Regolamento (CEE) n. 3189/85 della Commissione del 14 novembre 1985 che deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1836/82 e (CEE) n. 1974/80 relativi alle condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d' intervento e per la fornitura a titolo dell' aiuto alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 15/11/1985 pag. 0027 - 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0139
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0139


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3189/85 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1985

che deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1836/82 e (CEE) n. 1974/80 relativi alle condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento e per la fornitura a titolo dell'aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1806/85 (4), fissa le procedure d'intervento; che, in particolare, a norma dell'articolo 5, i cereali non possono essere immessi sul mercato comunitario ad un prezzo inferiore al prezzo d'intervento e al prezzo di riferimento nel caso del frumento tenero di qualità panificabile che sia stato oggetto di una misura speciale d'intervento;

considerando che il Consiglio non ha tuttora adottato, nel settore dei cereali, i prezzi d'intervento e di riferimento per la campagna di commercializzazione 1985/1986; che, tuttavia, la Commissione, fatte salve le decisioni che il Consiglio deve prendere, ed in via conservativa, ha adottato rispettivamente, in virtù della decisione 85/329/CEE (5) e del regolamento (CEE) n. 2124/85 (6), i prezzi d'acquisto per il frumento duro e gli altri cereali applicabili dagli organismi d'intervento; che è necessario, nelle attuali circostanze, prevedere che questi prezzi d'acquisto costituiscano i prezzi minimi da rispettare in occasione della reimmissione di tali prodotti sul mercato; che, in generale, occorre considerare che questi prezzi d'acquisto sono applicabili ogni qualvolta il regolamento (CEE) n. 1836/82 fa menzione del prezzo d'intervento o del prezzo di riferimento;

considerando che è necessario prevedere che i prezzi d'acquisto di cui sopra siano applicabili anche per determinare l'importo per il quale l'aggiudicatario di una fornitura a titolo dell'aiuto alimentare di cereali detenuti da un organismo d'intervento deve far assicurare la merce per indennizzare il suddetto organismo in caso di perdita o di deterioramento della merce, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, all'atto della reimmissione sul mercato della Comunità di cereali detenuti dagli organismi d'intervento, si applicano le disposizioni seguenti:

1. L'offerta presa in considerazione deve corrispondere, per qualità equivalente, almeno al prezzo constatato sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Essa non può, in alcun caso, essere inferiore al prezzo d'acquisto applicabile l'ultimo giorno valido per la presentazione delle offerte determinato

- in conformità degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 2124/85, per quanto concerne il frumento tenero, l'orzo, il granturco, il sorgo e la segala,

- in conformità dell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 della decisione 85/329/CEE, per quanto concerne il frumento duro,

e adeguato, se del caso:

- se si tratta di talune varietà di frumento duro, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (9),

- se si tratta di segala di qualità panificabile, mediante la maggiorazione speciale di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1570/77.

2. Nel caso in cui sia stato acquistato frumento tenero, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione (10), l'offerta presa in considerazione per questo frumento tenero non può, in alcun caso, essere inferiore al prezzo d'acquisto di cui al punto 1.

I prezzi d'acquisto di cui al primo comma sono applicabili anche ogniqualvolta il regolamento (CEE) n. 1836/82 fa menzione del prezzo d'intervento o del prezzo di riferimento.

Articolo 2

In caso di fornitura a titolo dell'aiuto alimentare di cereali provenienti dalle scorte d'intervento ed in deroga all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1974/80, il contratto d'assicurazione concluso dall'aggiudicatario deve contenere una clausola, a norma della quale, in caso di perdita o di deterioramento della merce, l'assicuratore versa all'organismo d'intervento incaricato del pagamento un'indennità che corrisponde al valore del prodotto, vale a dire al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile il giorno della presa in consegna per il quantitativo in questione e per una qualità equivalente, in conformità dell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 della decisione 85/329/CEE per quanto concerne il frumento duro ed in conformità degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 2124/85 per quanto concerne i cereali diversi dal frumento duro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essi si applica a decorrere dal 1o agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(4) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 73.

(5) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 94.

(6) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.

(7) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

(8) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

(9) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

(10) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26.

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