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Document 31985R3156

    Regolamento (CEE) n. 3156/85 della Commissione dell' 11 novembre 1985 relativo a misure transitorie concernenti l' applicazione degli importi compensativi monetari

    GU L 310 del 21.11.1985, p. 27–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogato da 31992R3819

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3156/oj

    31985R3156

    Regolamento (CEE) n. 3156/85 della Commissione dell' 11 novembre 1985 relativo a misure transitorie concernenti l' applicazione degli importi compensativi monetari

    Gazzetta ufficiale n. L 310 del 21/11/1985 pag. 0027 - 0033
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0008
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0008


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3156/85 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1985 relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione degli importi compensativi monetari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), in particolare l'arti- colo 12, considerando che le misure transitorie concernenti l'applicazione degli importi compensativi monetari sono fissate nel regolamento (CEE) n. 2836/84 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3027/84 (3); che l'11 giugno 1985 il Consiglio ha istituito un regime coerente delle disposizioni che disciplinano il settore agromonetario; che è pertanto opportuno adeguarvi le norme relative alle misure transitorie; considerando che gli importi compensativi monetari di taluni stati membri possono talvolta subire modifiche notevoli; considerando che, nella prospettiva di tali modifiche, rischiano di verificarsi movimenti speculativi in alcuni settori, che potrebbero provocare deviazioni di traffico; considerando che è opportuno fissare fin d'ora certe misure che si potranno prendere, qualora, in occasione delle modifiche degli importi compensativi monetari, si registrassero deviazioni di traffico; che le date, i prodotti, nonché i movimenti dei prodotti in questione dovranno essere precisati in ciascun caso particolare di applicazione di tali misure; considerando che, per evitare tali deviazioni, è opportuno disporre che, per i prodotti che possono formare oggetto di speculazione, gli importi compensativi monetari, applicabili prima delle modifiche degli importi stessi, rimangano in applicazione oltre la data della modifica durante un periodo di tempo limitato; che ciò vale anche nel caso in cui l'importo compensativo monetario sia stato fissato in anticipo ad una data posteriore a quella della modifica; considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di trasformazione del burro, è opportuno precisare per questo prodotto particolare la nozione di «ottenimento del prodotto» ai sensi del presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai sensi del presente regolamento si intende per:- data della modifica, la data alla quale entrano in vigore i nuovi tassi degli importi compensativi monetari;-data iniziale, la data dalla quale potrebbero verificarsi movimenti speculativi.

    Articolo 2

    1. In deroga ai regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari validi nel corso del periodo che inizia alla data della modifica, per i prodotti di cui all'allegato I gli importi compensativi monetari validi il giorno precedente tale data, rimangono applicabili durante il periodo indicato in detto allegato.In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione (4), gli importi compensativi monetari validi il giorno precedente la data della modifica sono applicabili alle esportazioni effettuate sulla base di un titolo comportante fissazione anticipata degli importi compensativi monetari chiesto a decorrere dalla data della modifica per i prodotti di cui all'allegato I, durante il periodo previsto da detto allegato.Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle importazioni ed esportazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alle esportazioni degli stati membri che figurano nell'allegato II, lettera A, prima colonna, dei prodotti indicati nella seconda colonna, verso le destinazioni indicate nella terza colonna, e per le importazioni negli stati membri che figurano nell'allegato II, lettere B e C, prima colonna, dei prodotti indicati nella seconda colonna in provenienza dai paesi indicati nella terza colonna. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai prodotti importati in uno degli stati membri che figurano nell'allegato II, lettera C, prima colonna, dopo essere stati sottoposti in tale stato membro d'importazione ad uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione (5) posteriormente alla data iniziale. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche in tutti i casi di importazione dei prodotti relativi in uno degli stati membri di cui all'allegato II, lettera C, prima colonna, in provenienza da uno degli stati membri che figurano nell'allegato II, lettere B o C, prima colonna. 5. Per le esportazioni verso i paesi terzi effettuate a partire dagli stati membri di cui all'allegato II, lettera A, rimangono pure in applicazione il tasso rappresentativo e il coefficiente monetario di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (1), validi il giorno precedente la data della modifica per i prodotti interessati.

    Articolo 3

    1. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1 e 5, non si applicano:a) alle esportazioni di cui all'allegato II, lettera A, prima colonna, verso le corrispondenti destinazioni indicate nella terza colonna, eb)alle importazioni di cui all'allegato II, lettera B, prima colonna, in provenienza da uno dei corrispondenti stati membri indicati nella terza colonna, qualora si verifichi una delle condizioni seguenti:- se i prodotti sono stati raccolti od ottenuti nello stato membro esportatore, oppure-se i prodotti provengono dalla macellazione di suini o di bovini nello stato membro esportatore, oppure-se, preliminarmente all'esportazione, le formalità d'importazione nello stato membro esportatore sono state espletate anteriormente alla data iniziale o a decorrere dalla data della modifica.Gli stati membri accertano se ricorrono le condizioni sopraccitate e, se del caso, esigono la presentazione di prove adeguate entro i termini da essi stabiliti, con un massimo di tre mesi, salvo caso di forza maggiore. 2. Ove, in sede d'espletamento delle formalità doganali di esportazione, si possa constatare che ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1, sul documento che giustifica il carattere comunitario dei prodotti, redatto al momento dell'esportazione a partire da uno degli stati membri di cui all'allegato II, lettera B, terza colonna, viene apposta una delle diciture seguenti, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale che ha accettato la dichiarazione di esportazione:- «Produkter, der opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 3156/85 (overgangsforanstaltninger MUB)», -«Die Bedingungen von Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3156/85 (UEbergangsmassnahmen WAB) erfuellende Erzeugnisse»,-«Ðñïúueíôá ðïõ ðëçñïýí ôïõò ueñïõò ôïõ UEñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 1 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) UEñéè. 3156/85 (ìaaôáâáôéêUE ìÝôñá ÍAAÐ)».-«Products which meet the conditions laid down in Article 3 (1) of Regulation (EEC) No 3156/85 (transitional measures: MCAs)»,-«Produits remplissant les conditions de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3156/85 (mesures transitoires MCM)»,-Prodotti che soddisfano alle condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3156/85 (misure transitorie ICM)»,-«Produkten in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 3, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 3156/85 (overgangsmaatregelen voor MCB)».Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano se i prodotti sono esportati verso uno stato membro per il quale l'importo compensativo monetario è concesso dallo stato membro esportatore. 3. In caso di applicazione del paragrafo 1, la prova che l'importo compensativo monetario valido a decorrere dalla data della modifica può essere applicato nello stato membro di cui all'allegato II, lettera B, prima colonna, è fornita:- dal documento di cui al paragrafo 2, oppure-dall'originale di un attestato rilasciato nello stato membro esportatore e trasmesso per via amministrativa all'organismo competente dello stato membro di destinazione indicato nell'allegato IV.

    Articolo 4

    Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, non si applicano alle importazioni di cui all'allegato II, lettera C, prima colonna, effettuate a partire da una delle corrispondenti provenienze indicate nella terza colonna, qualora si verifichi una delle condizioni seguenti:- i prodotti non sono stati raccolti od ottenuti nello stato membro importatore, oppure-i prodotti non provengono dalla macellazione di suini o di bovini nello stato membro importatore, oppure-preliminarmente all'importazione, i prodotti non sono stati esportati dallo stato membro importatore posteriormente alla data iniziale e anteriormente alla data della modifica. Gli stati membri accertano se ricorrono le condizioni sopraccitate e, se del caso, esigono la presentazione di prove adeguate entro i termini da essi stabiliti, con un massimo di tre mesi, salvo caso di forza maggiore.

    Articolo 5

    Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, non si applicano ai prodotti provenienti, prima di essere stati sottoposti ad uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 3:a) da uno stato membro che figura nell'allegato II, lettere B o C, prima colonna: - per quanto concerne i prodotti cui sono stati applicati importi compensativi monetari all'atto della loro esportazione dallo stato membro di provenienza, se le formalità doganali di esportazione vi sono state espletate anteriormente alla data iniziale o a decorrere dalla data della modifica; -per quanto concerne gli altri prodotti, quando ricorrono le condizioni definite all'articolo 4, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino;b)da un paese diverso da quelli che figurano nell'allegato II, lettere B o C, prima colonna, se ricorrono le condizioni: -indicate nell'articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino, qualora si tratti di uno stato membro che figura nell'allegato II, lettera B, terza colonna, -indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino, negli altri casi.Gli stati membri accertano se ricorrono le condizioni sopraccitate e, se del caso, esigono la presentazione di prove adeguate entro i termini da essi stabiliti, con un massimo di tre mesi, salvo caso di forza maggiore. Nel caso di cui al primo trattino, la prova richiesta è quella specificata all'articolo 3, paragrafo 3.

    Articolo 6

    Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, non si applicano alle importazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4:- per quanto concerne i prodotti cui sono stati applicati importi compensativi monetari all'atto della loro esportazione dallo stato membro di provenienza, se le formalità doganali di esportazione vi sono state espletate anteriormente alla data iniziale o a decorrere dalla data della modifica;-per quanto concerne gli altri prodotti, se ricorrono le condizioni definite all'articolo 4, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino.Gli stati membri accertano se ricorrono le condizioni sopraccitate e, se del caso, esigono la presentazione di prove adeguate entro i termini da essi stabiliti, con un massimo di tre mesi, salvo caso di forza maggiore.

    Articolo 7

    Le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3154/85 non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I durante il periodo previsto per ciascuno di essi.

    Articolo 8

    1. In caso di esportazioni effettuate a partire dalle provenienze di cui all'allegato II, lettera A, prima colonna e lettere B o C, terza colonna, di prodotti della sottovoce 04.03 B della tariffa doganale comune, fabbricati con prodotti della sottovoce 04.03 A della tariffa doganale comune, l'importo compensativo monetario valido il giorno precedente la data della modifica rimane applicabile se, per questi ultimi prodotti, non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, primo e terzo trattino, o all'articolo 4, paragrafo 1, primo e terzo trattino. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non si considerano ottenuti negli stati membri di cui all'allegato II, lettera A, prima colonna, e lettere B o C, terza colonna, i prodotti della sottovoce 04.03 A della tariffa doganale comune provenienti da un altro stato membro o da un paese terzo, che abbiano subito una o più trasformazioni sostanziali negli stati membri di cui all'allegato II, lettera A, prima colonna, e lettere B o C, terza colonna.

    Articolo 9

    1. L'attestato di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, si compone di un originale e di una copia ed è redatto su un modulo conforme al modello di cui all'allegato III. Il formato del formulario è di circa 210 mm × 297 mm. La carta da utilizzare pesa almeno 40 g al m2 ed è di colore bianco. Il modulo è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello stato membro esportatore, ed è redatto a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, i caratteri devono essere in stampatello.Ogni attestato è contrassegnato da un numero d'ordine assegnato dall'organismo emittente, che ne conserva una copia. 2. In caso di dubbio circa l'autenticità dell'attestato o delle diciture e dei visti che vi figurano, i competenti servizi nazionali rinviano il documento contestato o una sua fotocopia all'organismo emittente, a fini di controllo. Ciò può essere fatto anche a titolo di sondaggio; in tal caso, viene rinviata soltanto una fotocopia dell'attestato.

    Articolo 10

    Il titolo di esportazione o di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, rilasciato a decorrere dalla data della modifica sino alla data di cui all'allegato I, reca, nella casella 18 a), una delle diciture seguenti:- «MUB er forudfastsat, jf. dog bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 3156/85»,-«Vorausfestsetzung des WAB vorbehaltlich der Verordnung (EWG) Nr. 3156/85»,-«Ðñïêáèïñéóìueò ôïõ ÍAAÐ, ìaa ôçí aaðéoeýëáîç ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 3156/85»,-«Advance fixing of MCA, subject to Regulation (EEC) No 3156/85»,-«Préfixation du MCM, sous réserve du règlement (CEE) n° 3156/85»,-«Fissazione anticipata dell'ICM, fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 3156/85»,-«Voorfixatie van het MCB, onverminderd Verordening (EEG) nr. 3156/85».

    Articolo 11

    Ai fini del presente regolamento,- la data della modifica e la data iniziale,-i prodotti ed i periodi di cui all'allegato I,-i movimenti dei prodotti ed i relativi prodotti, di cui all'allegato II, e-gli organismi di cui all'allegato IVsono determinati in base alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (1) o, a seconda dei casi, in base alla procedura di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.Sempre con la stessa procedura si possono decidere deroghe o complementi al presente regolamento.

    Articolo 12

    Il regolamento (CEE) n. 2836/84 è abrogato.

    Articolo 13

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986. Esso si applica esclusivamente per i periodi che saranno determinati in base alla procedura di cui all'articolo 11.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

    (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

    (2) GU n. L 268 del 9. 10. 1984, pag. 11.

    (3) GU n. L 287 del 31. 10. 1984, pag. 8.

    (4) Vedi pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

    (5) Vedi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

    (1) Vedi pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

    (1) GU n. L 281 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.

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