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Document 31985R3152

Regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione dell' 11 novembre 1985 recante modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell' unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

GU L 310 del 21.11.1985, p. 1–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogato da 31992R3819

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3152/oj

31985R3152

Regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione dell' 11 novembre 1985 recante modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell' unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 21/11/1985 pag. 0001 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0230
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0230


REGOLAMENTO (CEE) N. 3152/85 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1985 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 12, visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (2), in particolare l'arti- colo 12, considerando che il regolamento (CEE) n. 1676/85 prevede l'annullamento di determinati documenti o titoli qualora gli interessati subiscano uno svantaggio a causa di adeguamenti degli importi fissati in anticipo, effettuati in seguito a modifiche dei tassi di conversione agricoli ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1676/85; considerando che è lecito supporre che gli interessati abbiano accettato lo svantaggio se, al momento in cui la modifica del tasso di conversione agricolo era già nota, hanno intrapreso un'operazione da eseguire dopo tale modifica; che in tal caso l'annullamento non è giustificato; che è necessario precisare a decorrere da quale data la modifica possa considerarsi già nota; considerando che negli altri casi lo svantaggio permette di annullare il titolo attestante la fissazione anticipata di un importo; che per determinare se esiste uno svantaggio occorre confrontare la situazione anteriore e posteriore all'adeguamento; che a tale scopo si devono prendere in considerazione determinati elementi riguardanti l'operazione in causa; considerando tuttavia che si deve tener conto soltanto delle conseguenze derivanti dalle modifiche di un tasso di conversione contemplate all'articolo 6 o all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che la modifica del tasso centrale o la normale modifica del tasso di mercato della moneta di uno stato membro ha ripercussioni sugli importi compensativi monetari nel quadro del regime normale delle quali non si deve tener conto; che similmente una modifica del livello di prezzo indicato nel contratto è un elemento che non va preso in considerazione poiché è di competenza esclusiva del privato; considerando invece che altre misure prese nell'ambito della regolamentazione agricola comunitaria possono influire sulla situazione dell'interessato; che ciò si verifica segnatamente con l'adozione di una decisione relativa ai prezzi fissati in ECU a livello comunitario; che la modifica del livello dei prezzi fissati in ECU incide sia sugli oneri all'importazione o all'esportazione e sulle restituzioni, attraverso adeguamenti da effettuare in ECU secondo le norme dell'organizzazione comune dei mercati nei diversi settori, sia sugli importi compensativi monetari che non sono stati fissati in anticipo; che è opportuno tenerne conto all'atto della determinazione dello svantaggio che in taluni casi può essere così parzialmente o totalmente compensato; considerando che nessun adeguamento a titolo della modifica di un tasso di conversione agricolo può essere effettuato per gli oneri all'importazione o all'esportazione e per le restituzioni fissati in anticipo contemporaneamente agli importi compensativi monetari; che infatti la fissazione anticipata di detti importi implica anche il congelamento del tasso di conversione agricolo e del coefficiente comunitario applicabili a tali oneri e restituzioni, validi al momento della fissazione anticipata; che non può quindi verificarsi alcuno svantaggio per gli oneri all'importazione o all'esportazione e per le restituzioni fissati in anticipo, in quanto non subiscono alcun mutamento a causa della modifica del tasso di conversione agricolo; considerando che gli adeguamenti da effettuare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1676/85 possono essere soggetti in linea di massima alle stesse norme; che non vi è motivo, tuttavia, di applicare l'eccezione relativa alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, poiché gli adeguamenti in ECU effettuati ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1676/85 incidono anche sugli oneri all'importazione e sulle restituzioni che hanno formato oggetto di una fissazione anticipata assieme agli importi compensativi monetari; considerando che per il settore vitivinicolo è necessario prevedere alcune deroghe all'entrata in vigore dei tassi di conversione agricoli onde garantire che le misure di intervento si svolgano per tutti i partecipanti nelle stesse condizioni; considerando che le disposizioni del presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo e che sostituisce il regolamento (CEE) n. 937/77 (1); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Non possono essere annullati secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1676/85 le fissazioni anticipate e i certificati o titoli che le attestano nel caso in cui:a) trattandosi di certificati o titoli che attestano una fissazione anticipata, questi documenti sono richiesti ai sensi dell'articolo 14, pargarafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (2);b)trattandosi di importi stabiliti in seguito a una aggiudicazione, è stata validamente sottoposta un'offerta riferentesi a tali importi;c)trattandosi di un contratto stipulato con un organismo di intervento, è stato concluso il contratto,alla data o dopo la data della notifica pubblica della decisione riguardante la modifica del tasso di conversione agricolo relativo.Nel caso previsto alla lettera b), l'ultimo giorno del termine della presentazione delle offerte è considerato come giorno del deposito della domanda del certificato in causa, ai fini dell'applicazione del presente articolo. 2. Si considera come pubblica notifica la pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell'organismo responsabile della modifica del tasso di conversione agricolo in causa. La data della pubblicazione del comunicato stampa in causa è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Una data diversa da quella del comunicato stampa può essere fissata secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1676/85.

Articolo 2

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli adeguamenti effettuati ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1676/85. 2. Non si procede ad alcun adeguamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1676/85 se l'importo compensativo monetario è stato fissato anticipatamente. 3. Per quanto riguarda gli importi applicabili negli scambi, lo svantaggio che dà diritto all'annullamento del certificato o del titolo attestante una fissazione anticipata viene determinato confrontando l'insieme degli importi successivi eventualmente applicabili, validi prima e dopo l'entrata in vigore del nuovo tasso di conversione:a) dazi all'importazione, esclusi i dazi doganali, che siano stati fissati in anticipo e, se del caso, adeguati in seguito a una modifica dei prezzi in ECU;b)restituzioni e prelievi all'esportazione che siano stati fissati in anticipo e, se del caso, adeguati in seguito a una modifica dei prezzi in ECU;c)sovvenzioni che siano state fissate in anticipo per le consegne di riso, facente parte della voce 10.06 della tariffa doganale comune, verso il dipartimento francese d'oltremare della Riunione;d)importi compensativi adesione;e)importi compensativi monetari. 4. Il confronto avviene nella moneta dello stato membro in cui è stato rilasciato il certificato o il titolo.All'atto del confronto non si tiene conto di un'eventuale modifica:a) del livello del prezzo d'acquisto o di vendita del prodotto in causa, indicato nei contratti degli interessati, in seguito alla modifica di un tasso di conversione;b)dell'importo compensativo monetario in seguito ad una modifica del tasso centrale o del tasso di cambio a contanti di una moneta nazionale. 5. Per quanto riguarda gli altri importi, in particolare quelli contenuti in un contratto stipulato con un organismo d'intervento, lo svantaggio che dà diritto ad annullamento è determinato confrontando, nella moneta dello stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento competente, l'importo indicato nel documento in causa o nel contratto concluso prima e dopo la modifica del tasso di conversione agricolo.

Articolo 3

Su richiesta degli stati membri, la Commissione comunica i dati necessari per il calcolo dello svantaggio.

Articolo 4

Qualora il tasso di conversione agricolo sia modificato durante la campagna vitivinicola, il nuovo tasso non si applica nel quadro delle operazioni seguenti, se sono state decise prima dell'entrata in vigore del nuovo tasso:a) l'aiuto al ricollocamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio (1);b)le misure di cui agli articoli 11, 12 bis, 14, 14 bis, 15, 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1054/78 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(1) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.

(2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

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