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Document 31985R3143

Regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione dell'11 novembre 1985 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

GU L 298 del 12.11.1985, p. 9–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; abrogato da 32005R1898

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3143/oj

31985R3143

Regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione dell'11 novembre 1985 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 12/11/1985 pag. 0009 - 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0129
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0129
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0199
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0199


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3143/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1985

relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/83 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni stati membri (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/85 (6), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1302/85 (8), in particolare l'articolo 4,

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di ingenti giacenze risultanti da interventi sul mercato del burro effettuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che non è possibile smaltire in condizioni normali la totalità del burro corrispondente a tali giacenze nel corso della campagna lattiera; che è opportuno evitare il prolungamento del magazzinaggio a motivo delle spese elevate che ne risultano; che occorre pertanto prendere misure atte a favorire lo smaltimento del burro;

considerando che il consumo di questo prodotto può essere aumentato con azioni di vendita a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato; che, a tale scopo varie disposizioni comunitarie prevedono, dal 1972, la possibilità di tali azioni;

considerando che la prosecuzione e il rafforzamento di tali misure sono giustificati dalla situazione del mercato del burro; che, tenuto conto dell'entità delle giacenze pubbliche, è opportuno dare la priorità al loro smaltimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/84 (10), ha istituito un regime di vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita in occasione dell'applicazione di tale regime, quest'ultimo dovrebbe essere oggetto di numerosi adeguamenti; che, pertanto, ai fini di una maggiore chiarezza, è opportuno abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un nuovo testo;

considerando che la riduzione del prezzo del burro deve essere tale da consentire un'aumento del suo consumo sotto forma di burro concentrato e che, per questo motivo, deve ripercuotersi integralmente nella fase del consumo diretto;

considerando che è necessario garantire, in tutte le fasi della commercializzazione, la differenziazione tra il burro smaltito alle condizioni previste dal presente regolamento e gli altri tipi di burro; che, a tale scopo, occorre prevedere disposizioni concernenti la composizione e la denominazione del burro concentrato; che, per garantire la conformità agli obiettivi del presente regolamento, è necessario fissare un termine per la trasformazione del burro in burro concentrato e l'imballaggio;

considerando inoltre che occorre prevedere un tasso di materia grassa butirrica sufficientemente elevato;

considerando che un regime di controllo deve garantire che il burro non sia deviato dalla sua destinazione; che occorre che il presente regolamento figuri nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2602/85 (12); che è altresì opportuno prevedere condizioni di controllo supplementari, tenuto conto del carattere specifico dell'azione, segnatamente in occasione della trasformazione del burro e per quanto concerne la tenuta di una contabilità da parte degli interessati; che, tuttavia, tali controlli devono terminare allo stadio che precede la presa in consegna da parte del commercio al dettaglio;

considerando che, in particolare, il burro acquistato ai sensi del presente regolamento non deve essere deviato verso le destinazioni previste dal regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3021/85 (2), e dal regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e per il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 453/85 (4);

considerando che è opportuno che gli stati membri comunichino alla Commissione i dati relativi allo smaltimento del burro ai sensi del presente regolamento;

considerando che è opportuno, per quanto concerne gli importi compensativi monetari fissati in virtù del regolamento (CEE) n. 974/71, tener conto del valore del burro o del burro concentrato; che a tale scopo è necessario prevedere l'applicazione di un coefficiente ai suddetti importi applicabili al burro e al burro concentrato e che figurano attualmente nel regolamento (CEE) n. 343/85 della Commissione, del 24 maggio 1985, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari alla loro applicazione (5);

considerando che, per quanto concerne il finanziamento è opportuno considerare le spese causate da tale smaltimento supplementare come risultanti da una delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1079/77;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso prima di una data da determinare è messo in vendita a prezzo ridotto ai fini del consumo diretto nella Comunità sotto forma di burro concentrato.

Per consumo diretto ai sensi del presente regolamento si intendono gli acquisti effettuati da consumatori ai fini dell'utilizzazione finale, compresi gli acquisti da parte di alberghi, ristoranti, cliniche, ospizi, convitti, prigioni e stabilimenti analoghi, ai fini della preparazione di piatti destinati ad essere consumati direttamente.

2. Il regime di vendita previsto dal presente regolamento resta applicabile fintantoché lo consentano le disponibilità di burro di ammasso pubblico, e comunque per un periodo che non può concludersi prima di un anno dalla data in cui sarà stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un corrispondente preavviso, deciso secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

1. Il burro di cui all'articolo 1 è venduto, partenza deposito, ad un prezzo pari al prezzo d'acquisto praticato dall'organismo d'intervento interessato il giorno della stipulazione del contratto di vendita, diminuito di 224 ECU/100 kg.

2. Una domanda d'acquisto può riguardare soltanto burro avente lo stesso tenore di materie grasse, uguale o superiore a 82 % o inferiore a 82 %.

3. Tale burro è venduto soltanto in quantitativi uguali o superiori ad una tonnellata. Tuttavia, qualora la quantità disponibile in un magazzino sia inferiore ad una tonnellata, la quantità disponibile costituisce la quantità minima per il contratto di vendita.

4. Il giorno della conclusione del contratto di vendita, l'acquirente:

- fornisce la prova che ha costituito, in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1687/76, una garanzia di destinazione per un importo di 234 ECU/100 kg;

- paga il prezzo d'acquisto del burro.

Nel contratto di vendita sono indicate l'azienda in cui tutto il burro sarà trasformato e imballato in conformità degli articoli 4 e 5 e, se del caso, l'azienda in cui il burro concentrato sarà imballato per essere commercializzato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

Il burro viene ritirato entro un termine massimo di 12 giorni dalla data della conclusione del contratto di vendita. Scaduto questo termine, le spese per il magazzinaggio del burro sono a carico dell'acquirente.

Articolo 3

1. Il burro di cui all'articolo 1 resta nell'imballaggio originario fino alla trasformazione in burro concentrato.

Esso è accompagnato da un elenco ricapitolativo dei colli che consenta di identificare il burro.

2. Gli imballaggi contenenti il burro uscito dall'ammasso recano una o diverse delle seguenti diciture, in lettere chiaramente visibili e leggibili:

- « Smoer bestemt til forarbejdning til koncentreret smoer [forordning (EOEF) nr. 3143/85] »,

- « Butter zur Verarbeitung zu Butterfett [Verordnung (EWG) Nr. 3143/85] »,

- « Voýtyro poy proorízetai na metapoiitheí se sympyknoméno voýtyro (kanonismós (EOK) arith. 3143/85) »,

- « Butter for processing into butteroil or concentrated butter [Regulation (EEC) No 3143/85] »,

- « Beurre destiné à être transformé en beurre concentré [règlement (CEE) no 3143/85] »,

- « Burro destinato ad essere trasformato in burro concentrato [regolamento (CEE) n. 3143/85] »,

- « Boter bestemd voor verwerking tot bak- en braadboter [Verordening (EEG) nr. 3143/85] » of « Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat [Verordening (EEG) nr. 3143/85] ».

Articolo 4

1. Il burro deve, nella sua totalità, essere trasformato in burro concentrato ed imballato conformemente al presente articolo ed all'articolo 5, in un'azienda riconosciuta a tale scopo dallo stato membro nel cui territorio essa ha sede.

Il burro impiegato deve fornire almeno 100 kg di burro concentrato per:

- 122,5 kg di burro qualora il tenore di materie grasse del burro impiegato sia superiore o uguale a 82 %;

- 125,5 kg di burro qualora il tenore di materie grasse del burro impiegato sia inferiore a 82 %,

quando si tratta di burro concentrato avente un tenore minimo di materie grasse butirriche di 99,8 %.

Nel caso di un tenore minimo inferiore, i quantitativi di burro summenzionati sono diminuiti rispettivamente e proporzionalmente di 1,23 kg e di 1,26 kg per punto di percentuale di materie grasse butirriche del burro concentrato avente un tenore inferiore a 99,8 %.

2. Come azienda ai sensi del paragrafo 1 può essere riconosciuta solamente un'azienda:

a) che dispone di impianti tecnici appropriati per la trasformazione di una quantità media di almeno due tonnellate di burro al mese;

b) che dispone di locali che consentono l'isolamento e l'identificazione delle eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

c) che si impegna a tenere in permanenza i registri su cui figurano l'origine delle materie prime utilizzate, le quantità lavorate, nonché le quantità e la composizione dei prodotti ottenuti, la data dell'uscita di tali prodotti e il nome e l'indirizzo degli acquirenti

e

d) che si impegna a trasmettere all'organismo incaricato del controllo di cui all'articolo 6 il proprio programma di fabbricazione secondo le modalità determinate dallo stato membro in questione.

Se l'azienda trasforma anche burro che è stato venduto ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 o che ha beneficiato dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1932/81 essa deve impegnarsi altresì:

- a tenere distintamente i registri di cui al primo comma, lettera c),

- a trasformare in fasi successive il burro che è stato venduto ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 o che ha beneficiato di un aiuto nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1932/81 e la totalità del burro acquistato ai sensi del presente regolamento e immagazzinato nell'azienda. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, gli stati membri possono ammettere che questo obbligo non sia imposto se l'azienda dispone di locali che garantiscono la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte di burro in questione.

Il riconoscimento è revocato se tali disposizioni non sono rispettate; può essere revocato anche nel caso in cui sia stato constatato che l'impresa in questione non ha ottemperato ad un altro obbligo previsto dal presente regolamento.

3. La totalità del burro concentrato che soddisfa ai requisiti richiesti dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 può essere imballato per essere commercializzato, in conformità dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 5, in un'altra azienda all'uopo riconosciuta dallo stato membro sul cui territorio si trova tale azienda.

4. La trasformazione e l'imballaggio, compreso l'imballaggio di cui al paragrafo 3, devono aver luogo entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data della conclusione del contratto di vendita di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 5

1. Il burro concentrato deve:

- contenere almeno il 96 % di materie grasse butirriche,

- essere oggetto dell'incorporazione prevista dal paragrafo 2, ad esclusione di qualsiasi altro trattamento diverso da quello indicato al paragrafo 3.

Tuttavia, può essere oggetto dell'incorporazione al massimo di 2 % di componenti della materia secca sgrassata del latte e di 0,5 % di lecitina (E 322).

2. Durante la trasformazione del burro in burro concentrato secondo la formula prescelta, vengono incorporati per ogni 100 kg di burro concentrato, in modo da garantirne la ripartizione omogenea:

F O R M U L A I:

a) 15 grammi di stigmasterolo (C29H48O = D 5,22-stigmastadiene-3v-ol) con un grado di purezza di almeno 95 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

b) oppure 17 grammi di stigmasterolo (C29H48O = D 5,22-stigmastadiene-3v-ol) con un grado di purezza di almeno 85 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo 7,5 % di brassicasterolo (C28H46O = D 5,22-ergostadiene-3v-ol) e al massimo 4 % di sitosterolo (C29H50O = D 5-stigmastene-3v-ol). oppure 1,1 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3 %, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla parte acida esterificata.

F O R M U L A II:

10 grammi di estere etilico dell'acido butirrico e 15 grammi di stigmasterolo (C29H48O = D 5,22-stigmastadiene-3v-ol) con un grado di purezza di almeno 95 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

oppure 10 grammi di estere etilico dell'acido butirrico e 17 grammi di stigmasterolo (C29H48O = D 5,22-stigmastadiene-3v-ol) con un grado di purezza di almeno 85 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo 7,5 % di brassicasterolo (C28H46O=D 5,22-ergostadiene-3v-ol) e al massimo 4 % di sitosterolo (C29H50O = D 5-stigmastene-3v-ol).

oppure 10 grammi di estere etilico dell'acido butirrico e 1,1 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3 %, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla parte acida esterificata.

L'organismo competente accerta che siano rispettati la qualità, le caratteristiche e il grado di purezza dei prodotti che devono essere incorporati nel burro concentrato.

3. Il burro concentrato che soddisfa ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere oggetto, immediatamente prima del condizionamento, dell'incorporazione di azoto sotto forma gassosa con formazione di schiuma; l'aumento del volume del burro concentrato che risulta da questo trattamento non può superare il 10 % del volume del burro concentrato prima del trattamento.

4. Il burro concentrato che è stato sottoposto alla marchiatura secondo la formula I deve essere commercializzato in imballaggi chiusi. In funzione dei prodotti incorporati in conformità dei paragrafi 1 e 2 e tenuto conto delle disposizioni nazionali in materia di denominazione dei prodotti alimentari, questi imballaggi recano, a seconda dei casi, in caratteri identici chiaramente leggibili e visibili, una o più delle seguenti diciture:

- « Bage- og stegesmoer »,

- « Butterfett » o « Butterkonzentrat »,

- « Sympyknoméno voýtyro » í « Sympyknoméno voýtyro gia ti mageirikí » í « Sympyknoméno voýtyro gia ti mageirikí kai ti zacharoplastikí »,

- « Butteroil » o « concentrated butter for cooking and baking »,

- « Beurre concentré » o « beurre concentré pour la cuisine » o « beurre concentré pour la cuisine et la pâtisserie »,

- « Burro concentrato » o « burro concentrato da cucina » o « burro concentrato da cucina e pasticceria »,

- « Bak- en braadboter » o « boterconcentraat ».

Il burro concentrato trattato secondo la formula II deve essere commercializzato in imballaggi ermeticamente chiusi, recanti, in lettere identiche, chiaramente visibili e leggibili, una o più delle seguente diciture:

- « Ghee »,

- « Aus Butter gewonnenes Ghee »,

- « Voýtyro ghee »,

- « Butter ghee »,

- « Ghee obtenu de beurre »,

- « Ghee ottenuto da burro »,

- « Ghee ».

5. Gli imballaggi di cui al paragrafo 4 hanno un contenuto netto massimo di 2 kg.

Articolo 6

1. Al momento della trasformazione del burro in burro concentrato, l'organismo competente effettua controlli in loco frequenti ed improvvisi in funzione del programma di fabbricazione dell'azienda. Le spese di controllo sono a carico dell'impresa in questione.

Tali controlli in loco hanno come oggetto in particolare le condizioni di fabbricazione, la quantità e la composizione dei prodotti ottenuti, in funzione del burro impiegato, nonché i relativi imballaggi. Essi comprendono il prelievo dei campioni del burro concentrato per partita di fabbricazione.

Tali controlli sono completati periodicamente da un accurato esame dei registri e dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dell'azienda.

2. Si intende per partita di fabbricazione un quantitativo di burro concentrato corrispondente a un contratto, di cui all'articolo 2, di qualità omogenea e prodotto in modo non discontinuo in un unico stabilimento di fabbricazione.

Articolo 7

1. Sino alla presa in consegna da parte dei commercianti al dettaglio, ogni detentore di burro concentrato deve tenere una contabilità dalla quale risultino, per ogni consegna, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti del burro concentrato e i quantitativi corrispondenti.

Il detentore del burro concentrato ai sensi del presente regolamento che detiene anche burro concentrato fabbricato a partire da burro acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 o che abbia beneficiato dell'aiuto a norma del regolamento (CEE) n. 1932/81, deve tenere una contabilità di magazzino separata per i prodotti detenuti ai sensi di ciascuno di questi regolamenti. 2. In caso di vendita successiva del burro concentrato ad un commerciante intermedio, quest'ultimo deve, all'atto della prima ordinazione, impegnarsi per iscritto, nei confronti del venditore, a rispettare gli obblighi relativi alla destinazione del prodotto. In tale impegno, che si rinnova tacitamente ad ogni vendita, è precisato che l'acquirente è a conoscenza delle sanzioni determinate dallo stato membro in causa, alle quali si espone se non rispetta gli obblighi sopra citati.

3. Ai sensi del presente regolamento, per presa in consegna da parte dei commercianti al dettaglio si intendono anche gli acquisti effettuati dalle aziende di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, così come gli acquisti effettuati da aziende di distribuzione il cui accesso è riservato ai titolari di una tessera d'acquirente (« Cash and Carry »).

4. Per garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1687/76, il controllo di cui all'articolo 6 è completato con un controllo accurato, effettuato senza preavviso, dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino di tutti i detentori di burro concentrato di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Gli stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché l'incidenza della riduzione del prezzo del burro si ripercuota integralmente nella fase del consumo diretto.

Articolo 9

1. In casi di forza maggiore in cui le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1687/76 non sono appropriate, l'organismo d'intervento determina le misure che esso ritiene necessarie in ragione delle circostanze invocate.

2. In caso di mancata osservanza degli obblighi relativi alla trasformazione del burro in burro concentrato fino al suo imballaggio finale, nonché alla sua presa in consegna dai commercianti al dettaglio nella Comunità, la cauzione di destinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, viene incamerata per la totalità del suo importo.

Tuttavia, se l'infrazione constatata porta sul dosaggio dei prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e se questo è inferiore a 20 % del dosaggio prescritto, la cauzione è trattenuta soltanto sino a concorrenza del 25 % del suo importo.

3. Qualora venga superato il termine di trasformazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, detratto il 15 % dell'importo della cauzione di destinazione, il 5 % dell'importo restante viene incamerato per giorno di superamento.

4. Ciascun trimestre gli stati membri comunicano alla Commissione i casi in cui hanno fatto ricorso al paragrafo 1, precisando le circostanze invocate, il quantitativo in questione e le misure adottate.

5. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di destinazione è incamerata per i quantitativi per i quali le prove previste dal regolamento (CEE) n. 1687/76 non sono fornite, nel termine massimo di 12 mesi a decorrere dalla data della conclusione del contratto.

Tuttavia, se le prove sono fornite entro diciotto mesi dal termine su indicato, l'importo della cauzione è rimborsato nella misura dell'85 %.

Articolo 10

Il martedì di ogni settimana gli stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di burro venduti, distinguendo quelli per i quali è prevista la trasformazione in un altro stato membro.

Articolo 11

Gli importi compensativi monetari applicabili al burro o al burro concentrato sono uguali agli importi compensativi monetari fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71, ai quali si applica il coefficiente di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

Articolo 12

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, parte II « Prodotti destinati ad un'utilizzazione e/o destinazione diversa da quella indicata sub I », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota a piè di pagina:

« 33. Regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento, a prezzo ridotto, di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (33):

a) al momento della spedizione del burro tal quale destinato ad essere concentrato:

- casella 104:

« bestemt til forarbejdning til koncentreret smoer og senere umiddelbart forbrug [forordning (EOEF) nr. 3143/85] »,

« zur Verarbeitung zu Butterfett und zum anschliessenden unmittelbaren Verbrauch [Verordnung (EWG) Nr. 3143/85] »,

« proorizómeno na metapoiitheí se sympyknoméno voýtyro kai en synecheía gia ámesi katanálosi (kanonismós (EOK) arith. 3143/85] »,

« for processing into butteroil or concentrated butter and subsequent private consumption [Regulation (EEC) No 3143/85] »,

« destiné à être transformé en beurre concentré et à la consommation directe ultérieure [règlement (CEE) no 3143/85] »,

« destinato ad essere trasformato in burro concentrato ed all'ulteriore consumo diretto [regolamento (CEE) n. 3143/85] »,

« bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en voor later onmiddellijk verbruik [Verordening (EEG) nr. 3143/85] »; - casella 106:

la data alla quale il burro è stato acquistato;

b) al momento della spedizione del burro già concentrato:

- casella 104:

« til emballering for umiddelbart forbrug [forordning (EOEF) nr. 3143/85] »,

« zur Verpackung fuer den unmittelbaren Verbrauch [Verordnung (EWG) Nr. 3143/85] »,

« proorizómeno na syskevastheí gia ámesi katanálosi (kanonismós (EOK) arith. 3143/85] »,

« for packaging for private consumption [Regulation (EEC) No 3143/85] »,

« destiné à être emballé pour la consommation directe [règlement (CEE) no 3143/85] »,

« destinato ad essere imballato per il consumo diretto [regolamento (CEE) n. 3143/85] »,

« bestemd om verpakt te worden voor onmiddellijk verbruik [Verordening (EEG) nr. 3143/85] »;

- casella 106:

il quantitativo di burro utilizzato per la fabbricazione del quantitativo di burro concentrato di cui alla casella 103;

c) al momento della spedizione del burro già concentrato e imballato:

- casella 104:

« til umiddelbart forbrug [forordning (EOEF) nr. 3143/85] »,

« fuer den unmittelbaren Verbrauch [Verordnung (EWG) Nr. 3143/85] »,

« proorizómeno gia ámesi katanálosi (kanonismós (EOK) arith. 3143/85] »,

« for private consumption [Regulation (EEC) No 3143/85] »,

« destiné à la consommation directe [règlement (CEE) no 3143/85] »,

« destinato al consumo diretto [regolamento (CEE) n. 3143/85] »,

« voor onmiddellijk verbruik [Verordening (EEG) nr. 3143/85] »;

- casella 106:

il quantitativo di burro utilizzato per la fabbricazione del quantitativo di burro concentrato di cui alla casella 103.

(33) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9 ».

Articolo 13

Ai fini del finanziamento, la presente misura costituisce, per quanto riguarda le spese derivanti dallo smaltimento supplementare imputabile all'aumento dei quantitativi annui di burro venduti ai sensi delle presenti disposizioni rispetto ai quantitativi finora commercializzati in virtù del regolamento (CEE) n. 649/78, una delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 14

1. Il regolamento (CEE) n. 649/78 è abrogato.

2. Esso resta applicabile per le autorizzazioni concesse e per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, per i quantitativi di burro che non siano stati ancora trasformati in burro concentrato a tale data e sempreché il termine di trasformazione non sia ancora spirato alla data della domanda, i suddetti contratti sono modificati nel senso che il prezzo di vendita del burro è quello applicabile in virtù del presente regolamento.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 4.

(5) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

(6) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 33.

(7) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(8) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 9.

(9) GU n. L 86 dell'1. 4. 1978, pag. 33.

(10) GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 20.

(11) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(12) GU n. L 248 del 17. 9. 1985, pag. 12.

(1) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 289 del 31. 10. 1985, pag. 14.

(3) GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

(4) GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 40.

(5) GU n. L 138 del 27. 5. 1985, pag. 2.

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