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Document 31985R3055

Regolamento (CEE) n. 3055/85 della Commissione del 31 ottobre 1985 che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche

GU L 290 del 1.11.1985, p. 76–76 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3055/oj

31985R3055

Regolamento (CEE) n. 3055/85 della Commissione del 31 ottobre 1985 che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 01/11/1985 pag. 0076 - 0076
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0105
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0105


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3055/85 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1985

che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2237/85 della Commissione, del 30 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all'importazione delle uve secche (3), in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2237/85, la Commissione fissa un coefficiente monetario pari al divario monetario effettivo tra il tasso di conversione agricolo della moneta di uno stato membro e il tasso centrale o, se del caso, il tasso di mercato qualora tale divario sia uguale o superiore a 2,5 punti percentuali;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo applicabile all'importazione di uve secche, nonché la tassa di compensazione riscossa quando tale prezzo non viene rispettato, sono fissati dal regolamento (CEE) n. 2238/85 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2879/85 (5); che i prezzi all'importazione che figurano nell'allegato II del suddetto regolamento sono calcolati in quanto percentuali specifiche del prezzo minimo all'importazione; che, di conseguenza, il coefficiente monetario si applica tanto ai prezzi minimi all'importazione quanto ai prezzi all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi all'importazione che figurano negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2238/85 sono stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo, gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coefficienti:

- marco tedesco: 0,972,

- fiorino olandese: 0,972,

- dracma greca: 1,33,

- lira italiana: 1,049,

- lira sterlina: 0,968.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

(3) GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 24.

(4) GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 26.

(5) GU n. L. 277 del 17. 10. 1985, pag. 15.

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