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Document 31985R3005

    Regolamento (CEE) n. 3005/85 della Commissione del 29 ottobre 1985 recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 288 del 30.10.1985, p. 10–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/06/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3005/oj

    31985R3005

    Regolamento (CEE) n. 3005/85 della Commissione del 29 ottobre 1985 recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 288 del 30/10/1985 pag. 0010 - 0013
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0096
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0096


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3005/85 DELLA COMMISSIONE

    del 29 ottobre 1985

    recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

    considerando che, con regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1043/85 (4), sono state fissate le modalità d'applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68;

    considerando che, per il periodo 2 aprile 1984 - 31 marzo 1985 e per il periodo 1o aprile 1985 - 31 marzo 1986, il volume della riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 804/68 è stato portato, con i regolamenti (CEE) n. 1298/85 e (CEE) n. 1306/85 del Consiglio (3), a 393 000 t; che occorre provvedere alla ripartizione di tale riserva per ciascuno dei due summenzionati periodi di 12 mesi; che, tenuto conto sia degli obiettivi cui mira l'assegnazione dei quantitativi in causa, sia delle caratteristiche della produzione lattiera in Irlanda, è opportuno assegnare a detto stato membro, per il periodo 2 aprile 1984 - 31 marzo 1985, un quantitativo supplementare di 58 000 t; che la situazione esistente al momento della ripartizione della riserva comunitaria per il primo periodo di 12 mesi è rimasta invariata; che, per il secondo periodo di 12 mesi, occorre pertanto mantenere i quantitativi assegnati;

    considerando che i regolamenti (CEE) n. 804/68 e n. 857/84 del Consiglio (6) consentono di ritoccare i due quantitativi globali garantiti, sempreché il loro totale non venga superato; che tali adeguamenti avranno per effetto di maggiorare uno dei due quantitativi globali garantiti iniziali; che è opportuno prevedere che questi ultimi siano assegnati ai produttori di cui all'articolo 4, paragrafi 5 o 6 del regolamento (CEE) n. 1371/84 o prevedere che siano destinati alla riserva di cui all'articolo 5 o all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84;

    considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 857/84, la definizione del produttore è stata estesa, nel quadro della formula A, alle associazioni di produttori e alle relative unioni alle quali può essere applicato, come per la formula B, un tasso del prelievo del 100 %; che, parallelamente, è giustificato sanzionare le associazioni di produttori e le relative unioni, quando venga superato il tenore medio di materia grassa del latte precisato per la formula B all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1371/84, cioè quando il superamento ammonti ad almeno 0,6 grammi;

    considerando che gli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 1371/84 fissano i termini entro cui deve essere versato all'organismo competente il prelievo eventualmente dovuto alla fine di ogni periodo di 12 mesi; che, date le difficoltà di carattere amministrativo insorte in vari stati membri, è opportuno, per il primo periodo di 12 mesi, autorizzare la riscossione del prelievo sino al 15 novembre 1985;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 857/84, il Consiglio ha autorizzato un pagamento annuale del prelievo, pur mantenendo l'obbligo delle dichiarazioni semestrali; che è opportuno trarne le debite conseguenze sul piano delle modalità di applicazione; che è altresì opportuno, per quanto riguarda le associazioni di produttori e le relative riunioni, che la contabilità dei singoli soci venga tenuta dalla rispettiva associazione o unione;

    considerando che la campagna lattiera 1985/1986 ha avuto inizio il 27 maggio 1985; che ai fini del calcolo del prelievo per il periodo 1o aprile 1985 - 31 marzo 1986, si devono quindi applicare due prezzi indicativi; che, per semplificare le modalità di calcolo, è preferibile prendere in considerazione unicamente il prezzo indicativo valido nell'ultimo giorno del periodo di 12 mesi in questione;

    considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue:

    1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 1

    Per ciascuno dei due periodi 2 aprile 1984 - 31 marzo 1985 e 1o aprile 1985 - 31 marzo 1986, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 804/68 è ripartita come segue:

    - Irlanda: 303 000 t

    - Lussemburgo: 25 000 t

    - Regno Unito

    (limitatamente all'Irlanda

    del Nord): 65 000 t ».

    2. È inserito l'articolo 4 bis seguente:

    « Articolo 4 bis

    Qualora i quantitativi globali garantiti vengano ritoccati in applicazione dell'articolo 5 quater, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68 e dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84, i quantitativi di cui viene maggiorato uno dei quantitativi globali inizialmente fissati vengono assegnati, ai produttori di cui all'articolo 4, paragrafi 5 o 6 o se del caso alla riserva di cui all'articolo 5 o all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 ».

    3. All'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, i termini « all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) » sono sostituiti dai termini: « all'articolo 9, paragrafo 1 ».

    4. All'articolo 9, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    « In caso di applicazione della formula B, la maggiorazione di cui sopra viene effettuata per ogni divario positivo superiore a 0,6 g. Questa disposizione vale anche per le associazioni di produttori e le relative unioni di cui all'articolo 12, lettera c), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 ».

    5. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 10

    Ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 857/84, gli stati membri possono sostituire il periodo di 12 mesi con un periodo di 52 settimane. In tal caso, il primo periodo di 52 settimane ha inizio la domenica o il lunedì immediatamente successivi al 2 aprile 1984 ».

    6. All'articolo 11, paragrafo 1

    a) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

    « Ai fini dell'applicazione delle formule A e B, gli acquirenti tengono a disposizione dell'organismo competente dello stato membro, per almeno 3 anni, una contabilità di magazzino dalla quale risultino per ciascun produttore:

    a) i nomi e gli indirizzi;

    b) la totalità dei quantitativi di riferimento assegnati in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 7 del regolamento (CEE) n. 857/84;

    c) i quantitativi di latte o di equivalente latte acquistati, per mese o periodo di quattro settimane o per semestre ».

    b) È inserito il terzo comma seguente:

    « Inoltre, nell'ambito della formula A, in caso di applicazione dell'articolo 12, lettera c), seondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 la contabilità di magazzini, come descritta al primo comma, viene tenuta e messa a disposizione dell'organismo competente dello stato membro dalle associazioni di produttori e relative unioni ».

    7. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 12

    1) Entro 45 giorni dalla fine del primo semestre, gli acquirenti trasmettono all'organismo competente una dichiarazione dalla quale risultino:

    - in caso di applicazione della formula A, per ogni produttore interessato, i quantitativi di latte o di equivalente latte consegnati nel primo semestre; in questa dichiarazione è altresì indicata, per ciascun produttore, la percentuale del suo quantitativo annuo di riferimento che rappresentano le sue consegne nel primo semestre;

    - in caso di applicazione della formula B, per il complesso dei produttori, i quantitativi di latte o equivalente latte acquistati nel primo semestre; in questa dichiarazione è indicata altresì la percentuale del quantitativo annuo di riferimento dell'acquirente, che rappresentano i suoi acquisti nel primo semestre.

    2) Entro 45 giorni dalla fine di ogni periodo di 12 mesi, gli acquirenti trasmettono all'organismo competente una dichiarazione dalla quale risultino: - in caso di applicazione della formula A, per ogni produttore interessato separatamente, i quantitativi di latte o equivalente latte,

    - consegnati complessivamente durante il periodo di 12 mesi in questione,

    - se del caso, eccedenti il quantitativo annuo di riferimento del produttore in questione;

    - in caso di applicazione della formula B, per il complesso dei produttori, separatamente, i quantitativi di latte o equivalente latte,

    - acquistati complessivamente durante il periodo di 12 mesi in questione,

    - se del caso, eccedenti il quantitativo annuo di riferimento dell'acquirente in questione.

    3) Tuttavia, nel quadro della formula A, in caso di applicazione dell'articolo 12, lettera c), secondo comma del regolamento (CEE) n. 857/84, le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse all'organismo competente dalle associazioni di produttori e relative unioni.

    4) Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di 12 mesi, gli acquirenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 versano all'organismo competente l'importo del prelievo eventualmente dovuto.

    Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 3, il versamento dev'essere effettuato, entro lo stesso termine di 60 giorni, dalle associazioni di produttori e relative unioni.

    5) Gli stati membri possono stabilire che la seconda dichiarazione di cui al paragrafo 2 ed il versamento di cui al paragrafo 4 siano effettuati alla stessa data, senza superare il termine di 60 giorni di cui al paragrafo 4.

    6) Per il primo periodo di 12 mesi, le dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 ed il versamento di cui al paragrafo 4 sono effettuati al più tardi il 15 novembre 1985.

    Per il primo semestre del secondo periodo di 12 mesi, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata al più tardi entro 90 giorni dalla fine del semestre in questione ».

    8. All'articolo 13, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

    « Tuttavia, per il primo periodo di 12 mesi, il termine di cui al paragrafo 2 è prorogato al 15 novembre 1985 ».

    9. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 14

    Ai fini del calcolo dei prelievi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84:

    - se nel periodo di 12 mesi in causa sono stati applicati due prezzi indicativi differenti, viene preso in considerazione soltanto il prezzo indicativo valido l'ultimo giorno di detto periodo;

    - il tasso di conversione da applicare è il tasso rappresentativo valido l'ultimo giorno del periodo di 12 mesi in causa ».

    10. Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 15

    In deroga all'articolo 12 e per il secondo periodo di 12 mesi:

    - gli stati membri, per le regioni montane delimitate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE e, in caso di applicazione della formula A, per i produttori il cui quantitativo di riferimento non superi 20 000 kg,

    - la Grecia, per la totalità del suo territorio, e

    - l'Italia, per tutte le regioni indicate nell'allegato della decisione 77/711/CEE,

    sono autorizzati a far effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, entro 60 giorni dalla fine del singolo periodo di 12 mesi in causa.

    In caso di applicazione della formula B, tale autorizzazione si applica a qualunque acquirente di latte che effettui la raccolta del prodotto per almeno il 60 % nelle regioni di cui al comma precedente ».

    11. All'articolo 16, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    « 3. Gli stati membri comunicano alla Commissione:

    - alla fine di ogni periodo di 12 mesi, i casi di applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, l'elenco delle associazioni di produttori e delle relative unioni e/o l'elenco delle associazioni di acquirenti di cui all'articolo 12, rispettivamente lettera c), secondo comma, e lettera e), dello stesso regolamento;

    - anteriormente al 1o gennaio 1986 e, per il primo periodo di 12 mesi, entro e non oltre il 1o novembre 1985, la loro intenzione di avvalersi dell'autorizzazione prevista all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 857/84; - alla fine del secondo periodo di 12 mesi e, per il primo di questi periodi, entro e non oltre il 1o febbraio 1986, tutte le informazioni utili circa l'applicazione della disposizione di cui al secondo trattino;

    - nei tre mesi successivi alla fine di ogni periodo in questione, i dati di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    L'articolo 1, punti 2 e 7, paragrafi 1, 3 e 5 si applica a decorrere dal secondo periodo di 12 mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1985

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.

    (3) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.

    (4) GU n. L 112 del 25. 4. 1985, pag. 18.

    (5) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 14.

    (6) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

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